Ministero dell ’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
*** Prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 Roma, 10 maggio 2004 |
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Oggetto: |
Decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003, n. 326. - Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo. |
Indirizzi omessi... Le procedure di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, disciplinate rispettivamente dall’art. 213 e dall’art. 214 C.d.S., hanno subito sostanziali modifiche a seguito del decreto legge 30.9.2003, n. 269 convertito in legge 24.11.2003, n. 326. Sebbene le nuove disposizioni prevedano l’attivazione di convenzioni con specifici custodi ed una serie di adempimenti amministrativi descritti nell’art. 214bis C.d.S., trovano, tuttavia, immediata applicazione le disposizioni che riguardano l’affidamento in custodia del veicolo all’avente diritto e le sanzioni da applicare in caso di rifiuto ingiustificato di assumerne la custodia. Nelle more dei citati adempimenti, con la presente circolare si forniscono, pertanto, gli indirizzi operativi per le attività degli organi di polizia stradale, allo scopo di uniformare le procedure amministrative relative al sequestro amministrativo dei veicoli, compreso quello conseguente alla mancanza di copertura assicurativa, di cui all’art. 193 C.d.S., ed al fermo amministrativo conseguente alla violazione delle norme del Codice della Strada e degli articoli 26 e 46 della Legge 6.6.1974, n. 298 in tema di trasporto abusivo di merci.
1. CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI O SEQUESTRATI Le modifiche del comma 2° dell’art. 213 C.d.S. (all.1) e del comma 1° dell’art 214 C.d.S (all.2), prevedono l’obbligo per l’avente diritto, presente al momento dell’accertamento, di assumere la custodia del veicolo oggetto di sequestro o di fermo amministrativo, correlando all’eventuale rifiuto della custodia stessa, l’applicazione di severe sanzioni amministrative. 1.1 Soggetti a cui deve essere affidato il veicolo Il veicolo deve essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio,utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.). Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile. La pronta reperibilità dell’avente titolo non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, è oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione all’attività di servizio svolta ed alle eventuali priorità operative emergenti. 1.2 Requisiti del soggetto nominato custode Le richiamate norme degli artt. 213 e 214 C.d.S. devono essere coordinate con le disposizioni generali dell’art. 259 c.p.p. e con quelle dell’art. 120 c.p.p. che stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. L’assenza di misure di sicurezza o di prevenzione dovrà essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all’art. 8 della L. 121/1981 ovvero, in caso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata (all. 3) da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato. 1.3 Il luogo di custodia Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva, (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.) ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non sia soggetto a pubblico passaggio (ad esempio un’autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ai sensi del D.P.R. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l’organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode. La disponibilità del luogo nonché l’idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata (cfr. all. 3) da parte della persona a cui il veicolo è affidato. Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo. 1.4 Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia Salvo che non ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza assoluta dei requisiti per la circolazione (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc), il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se, tuttavia, questa persona non è munita di patente ovvero è sprovvista, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la guida, egli può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua fiducia, presente al momento dell’accertamento ovvero prontamente reperibile. Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode. L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi, l’organo di polizia stradale ha comunque l’onere di verificare che il veicolo sia effettivamente allontanato dalla sede stradale e che sia caricato su un veicolo tecnicamente idoneo al trasporto fino al luogo di custodia. 1.5 Affidamento in custodia a soggetto convenzionato L’affidamento del veicolo in custodia a soggetti terzi (c.d. custode-acquirente) da parte degli organi di polizia, può avvenire soltanto se l’avente diritto: · è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia; · è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
· risulta
essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o
morale, ai sensi della 1.6 Definizione del soggetto convenzionato per la custodia del veicolo L’art. 214 bis C.d.S. (all.4) ha previsto la nuova figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell’Interno e con l’Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati consegnati al proprietario o al conducente, possono essere affidati con l’onere di custodia e con la possibilità di acquistarne successivamente la proprietà. Tale disciplina vale anche per il fermo amministrativo del veicolo anche se, come sarà meglio precisato nel successivo punto 2.3, decorso il periodo di fermo senza che l’interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le disposizioni dell’art. 213, comma 3 ter, che consentono il trasferimento automatico in proprietà al custode-acquirente. L’individuazione dei custodi-acquirenti avviene a seguito di convenzioni stipulate dalle Prefetture- UTG in sede locale, sulla base della convenzione-tipo approvata dal Ministero dell’Interno e dall’Agenzia del Demanio. In attesa dell’individuazione dei soggetti convenzionati, quando il veicolo non può essere affidato in custodia al proprietario o al conducente, restano in vigore le disposizioni del D.P.R 571/1982 che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l’obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell’elenco annuale formato dalle Prefetture – UTG In tali casi, in luogo del verbale di sequestro di cui all’allegato 7, si utilizzerà il modello conforme all’allegato 7bis. 1.7 Scelta del custode-acquirente a cui affidare il veicolo Gli organi di polizia stradale che procedono all’applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 C.d.S, devono scegliere il custode-acquirente convenzionato sulla base dei criteri oggettivi definiti da un protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno ed Agenzia del Demanio, che è in corso di redazione e del quale si fa riserva di trasmissione appena approvato. 1.8 Fermo amministrativo di veicoli ai sensi dell’art. 207 C.d.S. Come meglio precisato nella circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12.8.2003, che per questa parte deve intendersi ancora in vigore, la procedura di affidamento in custodia all’avente diritto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non trova applicazione quando ricorre l’art. 207 C.d.S., cioè quando il conducente di un veicolo straniero o il conducente munito di patente rilasciata da paese extracomunitario alla guida di veicolo immatricolato in Italia non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista. In tali casi si applicano le già richiamate disposizioni del D.P.R. 571/1982. 1.9 Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazione La disposizione dell’art. 214, comma 7, C.d.S., che stabilisce che è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, deve essere coordinata con le disposizioni dell’art. 217 C.d.S. Perciò, l’organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ritira la carta di circolazione per trasmetterla al competente ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (DTTSIS) e, contestualmente alla redazione del verbale di contestazione, provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo affidandolo in custodia secondo la disciplina dell’art. 214, comma 1, C.d.S. per il periodo di tempo che sarà successivamente indicato dal provvedimento di sospensione del documento di circolazione emesso dall’ufficio del DTTSIS ai sensi dell’art. 217, comma 2, C.d.S. Al termine del periodo di fermo amministrativo, il documento di circolazione sarà restituito all’avente diritto per il tramite dell’ufficio di polizia competente o di quello indicato dallo stesso custode, che provvederà altresì alla rimozione dei sigilli, secondo le procedure indicate al successivo punto 2.2.
2. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL SEQUESTRO ED AL FERMO Del sequestro o del fermo amministrativo e dell’affidamento in custodia al proprietario o al conducente, devono essere sempre redatti appositi verbali conformi ai modelli allegati (all. 5 - verbale di sequestro - all. 6 - verbale di fermo amministrativo) Qualora il veicolo sia consegnato ad un deposito autorizzato, nel verbale di sequestro o di fermo, redatti secondo i modelli allegati (all. 7 per il sequestro – all. 8 per il fermo), devono essere specificati i motivi che hanno reso impossibile l’affidamento in custodia al proprietario, al conducente ovvero ad altro soggetto obbligato. La carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica del ciclomotore (dal 1° luglio 2004, certificato di circolazione del ciclomotore) sono ritirati ed allegati al verbale di contestazione. 2.1. Avviso dello stato di sequestro Conformemente alle disposizioni dell’art. 394, comma 9, Reg. Es. C.d.S., il veicolo oggetto di sequestro amministrativo è segnalato con l’apposizione, sulla parte anteriore o sul parabrezza, di uno o più fogli adesivi recanti l’iscrizione “VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO”. Ai sensi del comma 5° del medesimo articolo, se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel verbale di affidamento in custodia. Questa disciplina, richiamata dall’art. 213, comma 2, C.d.S., ove si prescrive che il veicolo debba recare segnalazione visibile dello stato di sequestro, deve contemperarsi con le novità normative che impongono l’affidamento in custodia al proprietario o agli altri soggetti più sopra descritti, ed in particolare con l’esigenza di garantire piena visibilità al conducente nel caso del trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia. Per questo motivo, per semplificare le procedure e per uniformità di applicazione, si ritiene che per quanto riguarda i materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio dell’avviso e dei relativi sigilli, si debba far riferimento alle disposizioni in materia di fermo amministrativo richiamate al successivo punto 2.2, in quanto applicabili. In questa logica, mutuando le dimensioni e il formato prescritto per l’iscrizione di fermo amministrativo di cui al successivo punto, la forma ed il contenuto dell’avviso di cui al citato art. 394 Reg. Es. C.d.S., possono essere integrate conformemente all’allegato fac-simile (all. 9). 2.2 Applicazione e rimozione dei sigilli in caso di fermo amministrativo Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con l’allegato decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 25 marzo 2004 (all. 10). In particolare, si richiamano le disposizioni dell’art. 2, comma 3, circa le modalità di applicazione del sigillo sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali sigilli, infatti, possono essere collocati sul lunotto posteriore e sulla parte laterale sinistra, sul vetro anteriore o posteriore. Sui ciclomotori, motocicli, macchine agricole o operatrici può essere collocato un solo sigillo nella parte anteriore. In ogni caso i pannelli non devono recare pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà di movimento e alla possibilità di azionare i comandi di guida. Per quanto attiene alle operazioni di rimozione dei sigilli, si rimanda alle disposizioni contenute ai commi 4 e 5, dell’art. 2 dell’allegato Decreto 1 marzo 2004. 2.3 Notifica del verbale di sequestro o di fermo Salvo il caso in cui il veicolo sia stato affidato in custodia allo stesso proprietario, il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale di contestazione, con le modalità fissate dall’art. 201 C.d.S., deve essere sempre notificato al proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri, anche se, secondo le disposizioni dell’art. 196 C.d.S., non può essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore (es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli effetti dell’applicazione della misura cautelare del sequestro o della sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in condizione di assumere la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è già stata assunta dal conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità. 2.4 Notifica dell’avviso di ritiro al proprietario del veicolo sequestrato Quando il veicolo sia stato affidato ad un custode-acquirente, insieme al verbale di sequestro deve essere notificato al proprietario anche un avviso contenente l’intimazione ad assumerne la custodia entro il termine di 10 giorni dalla notifica, con l’espressa avvertenza che, in caso contrario, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode (all. 11). Nelle more dell’individuazione dei soggetti che, convenzionalmente, assumeranno la custodia con l’impegno di acquistare in proprietà il veicolo non ritirato dall’avente diritto, secondo le disposizioni dell’art. 38 del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003, trovano applicazione le disposizioni previgenti che non prevedono la possibilità dell’automatico trasferimento in proprietà al custode. Pertanto, fino all’individuazione in ambito locale di custodi-acquirenti convenzionati, l’avviso di ritiro entro 10 giorni non dovrà essere allegato al verbale. In questa fase transitoria, inoltre, trovando applicazione le disposizioni del D.P.R 13.2.2001 n. 189 (regolamento di semplificazione del procedimento relativo all’alienazione di beni mobili dello Stato), in caso di dissequestro del veicolo per qualunque causa, deve essere notificato al proprietario l’invito a ritirare il mezzo previsto dalla stessa e dalle relative disposizioni attuative richiamate al successivo punto 2.5. 2.5 Notifica dell’avviso di ritiro al proprietario di veicolo fermato In caso di fermo del veicolo non trovano applicazione le disposizioni dell’art.213, comma 2 quater, che consentono il trasferimento in proprietà al custode-acquirente per l’alienazione del veicolo e continuano ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 189/2001. Pertanto, insieme al verbale di contestazione ed al verbale di fermo amministrativo deve essere trasmesso al proprietario del veicolo l’invito a ritirarlo entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di fermo secondo le disposizioni del citato D.P.R. 189/2001. Sull’argomento, si richiamano le disposizioni già impartite con la circolare n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12 luglio 2001 e successive modificazioni.
3. SANZIONI La riforma degli articoli 213 e 214 C.d.S. ha interessato in modo rilevante anche l’apparato sanzionatorio che è stato adeguato alla nuova procedura con l’obiettivo di renderla più efficace, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi correlati all’affidamento in custodia del mezzo al proprietario o al conducente. Le sanzioni ivi previste devono, inoltre, essere coordinate con quelle del codice penale che puniscono la violazione degli obblighi di custodia e la rimozione abusiva dei sigilli. 3.1 Sanzioni per il rifiuto di assumere la custodia del veicolo. Gli artt. 213, comma 2 ter, e 214, comma 1 C.d.S. prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 1549,37 a euro 6197,48 per l’art. 213; da euro 656,25 a euro 2628,15 per l’art. 214) per il proprietario, per il conducente o per gli altri obbligati in solido che si rifiutano di assumere la custodia del veicolo. Quando il veicolo è condotto da un soggetto diverso dal proprietario, il rifiuto di prendere in consegna il veicolo da parte di questo impone all’organo di polizia stradale di invitare anche il conducente ad assumere la custodia del veicolo stesso, applicando, in caso di rifiuto, una distinta sanzione anche a carico di quest’ultimo. 3.2 Sanzioni per circolazione abusiva del veicolo Gli artt. 213 e 214 C.d.S. puniscono chiunque circola con un veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo al di fuori dei tempi e dall’itinerario espressamente autorizzati dall’organo di polizia stradale in sede di accertamento dell’infrazione. L’ampiezza della previsione normativa include tra i destinatari delle sanzioni chi si trovi alla guida del veicolo anche se non è stato nominato custode. 3.3 Sanzioni per violazione degli obblighi di custodia Il custode, quale incaricato dell’esercizio di funzioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia civile che penale, verso l’autorità che lo ha nominato, è tenuto al rispetto generale degli obblighi di diligenza e, nel caso di inottemperanza ai suoi doveri, va incontro alle sanzioni penali di cui agli artt. 334 e 335 del codice penale. 3.4 Rimozione abusiva dei sigilli La rimozione abusiva dei sigilli apposti sui veicoli sottoposti a sequestro ovvero a fermo amministrativo è punita secondo le disposizioni dell’art. 349 del codice penale. Costituisce rimozione abusiva del sigillo, anche l’eventuale sostituzione della parte di veicolo su cui è collocato (vetro, sportello, mascherina, ecc.).
4. ALIENAZIONE STRAORDINARIA L’art. 38 del D.L. 269/2003 convertito in L 326/2003 stabilisce anche le regole per procedere alla distruzione o all’alienazione dei veicoli che sono giacenti presso le depositerie autorizzate alla data della sua entrata in vigore. Sulla base di queste disposizioni, è stato approvato il decreto dirigenziale 30 marzo 2003 (all. 12) che disciplina il procedimento di alienazione straordinaria ed, in particolare, impone agli organi di polizia stradale l’onere di verificare i veicoli effettivamente giacenti presso le depositerie collaborando attivamente con le Prefetture- UTG nella redazione degli elenchi sulla base dei quali potranno essere avviate le procedure di alienazione o di materiale distruzione dei relitti. Sull’argomento, si trasmette l’allegata circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (all.13, che si omette per le Prefetture, già in indirizzo) con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine alle attività correlate alla procedura di alienazione straordinaria.
*** Le disposizioni fornite ai punti 3 e 4 della circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003 sono sostituite dalle presenti. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE Piscitelli
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