Ministero del
infrastrutture e dei trasporti |
Circolare |
Come è noto, dal 1° maggio 2004, dieci nuovi Stati entreranno a far parte dell’Unione Europea, ossia Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria. La direttiva 91/439/CEE, e successive modifiche, prevede, tra l’altro, il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da tutti gli Stati membri dell’Unione. Ciò comporta la possibilità di convertire il documento, di consentirne la gestione, anche tramite riconoscimento, o il rilascio di un duplicato, in caso di smarrimento o furto, nello Stato ove si ha la residenza normale. Inoltre è consentita la circolazione in uno Stato diverso da quello di rilascio della patente, senza obbligo di convertirla, anche in caso di acquisizione della residenza normale. L’applicazione di dette disposizioni comunitarie va riferita non solo ai documenti di guida compilati su modelli conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia, ma anche a quelli rilasciati secondo stampati differenti e tuttora in vigore nei singoli Stati membri. L’osservanza delle direttive, nei termini illustrati, si presenta agevole nei confronti di quegli Stati (Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria) con cui l’Italia ha già concluso delle intese bilaterali per la conversione delle patenti di guida. Difatti sono noti i fac simile di patente in uso e sono state già redatte le tabelle di equipollenza fra le categorie italiane e quelle rilasciate nei suddetti Stati. Si pone invece il problema per Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Repubblica Ceca poiché questo Dipartimento non è in possesso dei fac simile in vigore in ciascuno Stato, né è a conoscenza delle notizie tecniche relative alle categorie rilasciate negli Stati citati, al fine di valutare le equipollenze con le categorie previste dalle direttive vigenti in materia. Pertanto, in via provvisoria e finché non perverranno diverse indicazioni a riguardo dalle Istituzioni comunitarie, codesti Uffici Provinciali, addetti alle operazioni concernenti le conversioni delle patenti, potranno richiedere al conducente che presenterà l’istanza di conversione, registrazione o duplicato del documento di guida, un’attestazione di autenticità e/o una traduzione del documento stesso, nei casi in cui vi siano dubbi sulla categoria da rilasciare ovvero sulla veridicità dei dati in esso riportati. Si sottolinea la necessità di richiedere l’attestazione di autenticità e/o la traduzione esclusivamente quando sia oggettivamente impossibile procedere in quanto la patente è di difficile lettura ed esame. Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE Dr. Ing. Sergio DONDOLINI |