(omissis)
Svolgimento del processo
1. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Ramacca n. 61 del 2005 che aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierno intimato, G. M., avverso il verbale di contestazione della Polizia stradale di Catania ….. del 206 maggio 2004 per la violazione dell’articolo 142, nono comma, del Codice della Strada, accertata mediante apparecchiatura autovelox modello 104/C2. 2. L’opponente, a sostegno del ricorso, deduceva i seguenti profili di censura: a) violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 4, secondo comma, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002; b) omessa indicazione nel verbale della velocità rilevata e dalla tolleranza strumentale; c) mancata indicazione della taratura dell’apparecchio rilevatore della velocità. 3. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione per mancata prova in ordine alla omologazione dell’apparecchiatura e della sua periodica taratura, richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria. Riteneva, quindi, inattendibile lo strumento inutilizzato, non essendo sufficiente l’attestazione in ordine alla sua regolare funzionalità resa dagli agenti accertatori. 4. I ricorrenti articolano due complessi motivi di ricorso con i quali deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2729 del codice civile, dell’articolo 115, secondo comma, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione della legge n. 273 del 1991 e degli articoli 45, 142, sesto comma, del Codice della Strada e degli articoli 192, 345 e 383 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché vizi di motivazione. 5. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. 6. Attivata la procedura ex articolo 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza, con specifico riferimento alla questione di costituzionalità sollevata in ordine alla mancata previsione normativa della taratura per lo strumento utilizzato per l’accertamento della violazione ai limiti di velocità. 7. All’udienza camerale veniva disposta la rinnovazione della notifica all’intimato con rinvio a nuovo ruolo previo nuovo esame preliminare. 8. Parte ricorrente ha regolarmente provveduto a quanto disposto con tale ordinanza. 9. Disposta nuovamente trattazione in camera di consiglio, la Procura Generale ha chiesto nuovamente la trattazione del ricorso in pubblico udienza, proponendo nuovamente la questione di costituzionalità già avanzata ed in subordine l’accoglimento del ricorso. 10. Nelle more della trattazione del ricorso e dopo le conclusioni scritte della Procura Generale, questa sezione ha affrontato (nella trattazione di altro ricorso) anche la questione di costituzionalità sollevata dalla Procura Generale, ritenendola manifestamente infondata (Cass. 2008 n. 29333). 11. Questo Collegio ritiene di dover confermare, in ordine alla questione di costituzionalità sollevata dalla Procura Generale, questa sezione ha affrontato (nella trattazione di altro ricorso) anche la questione di costituzionalità sollevata dalla Procura Generale, il proprio orientamento già espresso con tale sentenza e così massimato: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa agli art. 45 comma 6, codice della strada, 4, comma 3, d.l. n. 121 del 2002 (conv. In legge n. 168 del 2002), 142, comma 6, codice della strada e 345 reg. cod. strada nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e p eriodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla l. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legitt imità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature”. 12. Il ricorso appare manifestamente fondato. In ordine alla normativa relativa alla necessità della taratura periodica dello strumento, occorre rilevare che la stessa non è richiesta dalla normativa nazionale, né tantomeno da quella comunitaria direttamente applicabile. La legge 273 del 1991 non è applicabile agli strumenti di misurazione della velocità. Infatti, tra i “campioni” nazionali delle unità di misura indicate in tale normativa non compare quello relativo alla velocità, mentre sono presente i quelli relativi alla lunghezza e al tempo. Parimenti non è applicabile il decreto ministeriale n. 182 del 2000 che riguarda le misure la cui utilizzazione è necessaria per la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transizioni commerciali. Per quanto riguarda la normativa comunitaria, precisato che non esistono norme comunitarie vincolanti applicabili alla materia della misurazione della velocità dei veicoli, occorre rilevare che non è vincolante la normativa UNI EN 30012 in assenza di leggi o regolamenti di recepimento. Né è direttamente applicabile la raccomandazione OILM R91 del 1990 che in ogni caso riguarda apparecchiature radar non utilizzate nel caso in questione. Resta quindi applicabile la sola normativa nazionale, contenuta nel nuovo Codice della Strada agli articoli 45, 192 e 345 del regolamento di esecuzione. Tale normativa non contiene un’elencazione tassativa dei tipi di apparecchi elettronici utilizzabili per il rilevamento della velocità dei veicoli, ma si limita a prevedere in via generale una serie di requisiti in presenza dei quali gli strumenti di accertamento possono essere utilizzati. E’ richiesto soltanto che l’apparecchio venga preventivamente omologato secondo i requisiti indicati nella legge. E ciò è avvenuto per l’apparecchiatura utilizzata nel caso in questione. Né è specificamente indicata la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura, a meno che questa esigenza non venga indicata nel manuale del costruttore. Circostanza questa che non risulta nel caso in questione. In definitiva le apparecchiature utilizzate per la rilevazione dei limiti di velocità e destinate ad essere impiegate sotto il costante controllo di un operatore tecnico sono dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’operatore del loro cattivo funzionamento e per tali apparecchiature non è prevista una verifica periodica. Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. 13. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del emerito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 cpc, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Ramacca), che deciderà anche sulle spese.
(omissis)
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