Fatto
All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art. 132 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 69/09. Con sentenza parziale non definitiva del 30 gennaio 2009, in applicazione dell’art. 2054, comma II, cod. civ., il giudice istruttore ha riconosciuto ed accertato una pari e concorrente responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro stradale verificatosi il 9 novembre 2003 in T. ed oggetto di giudizio. Il procedimento è proseguito per la quantificazione del danno risarcibile. In corso di giudizio è stata espletata CTU ed all’udienza del 18 dicembre 2009, successiva al deposito dell’elaborato, le parti nessun rilievo hanno svolto quanto alla perizia ritenendola condivisibile negli esiti. Tale contegno processuale non manifesta, tuttavia, cessazione della materia del contendere, poiché l’Avv. N., impregiudicata l’esattezza della perizia medico-legale, ha ribadito la contestazione in ordine all’an debeatur, ricordando di avere svolto riserva di appello avverso la statuizione parziale non definitiva. All’udienza del 9 aprile 2010, le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha deliberato la decisione mediante lettura del dispositivo, come previsto dagli artt. 420, 429 c.p.c.
Diritto
Va premesso, in rito, che l’odierna sentenza ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione del danno risarcibile. Nella ricerca delle soluzioni da offrire ai problemi giuridici sotto esame, questo giudice recepisce le risultanze del CTU. Giova rilevare, infatti, che il Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi con esame clinico e diagnostico, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal Tribunale ed avvalendosi, anche, di strumenti adeguati. Trattasi, pertanto, di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (in generale, v. Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398). Il motivo che conduce all’adesione alla risposta tecnica del consulente è da individuare nei diversi snodi che sono stati seguiti dall’ausiliario, in particolare il raccordo anamnestico-clinico, così come il contenuto delle operazioni di consulenza nonché, infine, le ricche argomentazioni svolte nelle osservazioni conclusive. Va, comunque, rilevato che i difensori non hanno svolto contestazioni, anzi condividendo gli esiti della CTU (essendo controverso l’an debeatur, ma non il quantum debeatur). I consulenti tecnici di parte, infine, hanno accettato e condiviso le conclusioni del perito d’ufficio (v. Relazione del CTU, pag. 5). Ciò premesso, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile, ritenendo certi, attendibili e condivisibili gli approdi del consulente tecnico d’ufficio, per tutti i rilievi sin qui svolti. L’attore ha chiesto diverse voci di danno: danno materiale, spese mediche, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno biologico. Danno patrimoniale materiale Parte ricorrente riferisce che i danni alla bicicletta “possono essere quantificati, unitamente a quelli degli indumenti portati dal ricorrente, forfetariamente in euro 200,00”. La richieste va respinta. In primo luogo, deve premettersi che l’unica traccia reperibile negli atti, quanto ad un danno materiale, si ha nel verbale redatto dai C.C. della stazione di Tradate dove, però, gli accertatori riferiscono di una “ammaccatura al manubrio e di una ammaccatura alla ruota anteriore”. Si tratta, a ben vedere, di un mero spunto fattuale su cui doveva innestarsi l’onere probatorio dell’attore. Ed, infatti, nel terreno del danno patrimoniale, come noto, il giudice non può procedere ad una quantificazione equitativa del danno, atteso che non opera l’art. 1226 cod. civ. trattandosi di un pregiudizio che, avendo substrato economico, può essere allegato, dedotto e provato da chi lo ha subito (ad es.: producendo il documento che attesta i costi sostenuti per le riparazioni della bici; le ricevute fiscali che attestano l’acquisto dei capi di abbigliamento; etc.). Comunque, ed in ogni caso, il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall’art. 1226 cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall’art. 432 cod. proc. civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l’esatto ammontare del danno. Nel caso di specie, difetta la prova sull’an del danno e non vi è pure assolvimento dell’onere probatorio quanto al quantum debeatur.
Danno patrimoniale per Spese mediche Parte ricorrente allega e deduce di avere sostenuto, in conseguenza del sinistro, spese mediche per €. 653,53. La richiesta non può trovare accoglimento integralmente. I documenti allegati, infatti, non offrono un diretto collegamento causale con il sinistro e, alla ricerca di tale nesso (per verificare il rapporti di derivazione causale ex art. 1223 c.c.), è stata demandata apposita indagine al CTU che ha ritenuto qualificabili come “spese sostenute” solo gli importi indicati in perizia e pari ad Euro 300,00 per montatura di occhiali e 147,00 per spese vive. Delle suddette somme, possono essere riconosciute come dovute, solo quelle per le spese vive, ricollegabili direttamente e causalmente, anche secondo regolarità causale, al sinistro, ma non anche quelle di €. 300,00 per la montatura. Al riguardo, infatti, non solo non vi è alcuna prova del perché un tale tipo di intervento fu sostenuto in conseguenza dell’incidente (art. 1223 c.c.), ma non vi è, nemmeno, alcuna deduzione del difensore. E’ certo, al riguardo, che per il risarcimento del danno patrimoniale conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, non è sufficiente allegare certificati di pagamento o ricevute fiscali ma è indefettibile, prima dedurne e poi provarne, la riferibilità all’evento dannoso. Per tale motivo, la domanda va accolta solo per €. 147,001. Trattandosi di somma di valuta, sulla stessa vanno calcolati gli interessi legali (ma non la rivalutazione) da quanto gli esborsi sono stati sostenuti. L’importo, aggiornato alla attualità, è pari ad Euro 171,46 Danno Esistenziale Il danneggiato lamenta un danno non patrimoniale, in primis biologico, ed in secundis morale, poi anche esistenziale. Quanto a tale voce di pregiudizio, va precisato – come si è autorevolmente scritto in dottrina – che le sentenze gemelle delle Sezioni Unite, dell’11 novembre 2008, nel tentativo di estirpare la “gramigna risarcitoria esistenzialista (…) allargatasi a dismisura”, hanno, però, mantenuto in vita “il pregiudizio (o danno) esistenziale, collegato però al filtro dei diritti costituzionali inviolabili”. La battaglia terminologica combattuta sul terreno giurisprudenziale non ha, cioè, condotto ad una rimozione dei concetti radicatisi sul terreno risarcitorio e, seppur sotto altre spoglie e in una nuova accezione lessicale, il (presunto) defunto danno esistenziale è, in realtà, risarcibile ogni qual volta il danneggiato alleghi un pregiudizio ad un interesse giuridico diverso dall’integrità psico-fisica o morale e germinato da norme di rango costituzionale.ù Come ha scritto la più autorevole Dottrina della Scuola esistenzialista, “sotto il profilo pratico niente cambia (…) per il danno esistenziale (come le prime reazioni giurisprudenziali già confermano): - in più passaggi si insiste, da parte delle S.U., sul principio del risarcimento integrale: “È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”; - viene rimarcato ogni tanto, in modo espresso, che oltre al danno biologico e oltre alla sofferenza morale vanno risarciti i “pregiudizi di natura esistenziale”. Ad ogni modo, nella sua accezione di danno autonomo ovvero in quella di componente del danno onnicomprensivo, nel caso di specie la domanda va rigettata. Il ricorrente, per ottenere il ristoro del pregiudizio esistenziale, deduce un peggioramento della vita dell’attore, con indicazioni precise concernenti, ad esempio, la sua passione per la bicicletta. Ma si tratta di mere dichiarazioni rimaste statiche in atto di ricorso. E’ mancata, cioè, ogni prova seppur presuntiva. Come ha da tempo insegnato la Dottrina, il danno esistenziale “consiste nelle ripercussioni negative dell’illecito sulla vita quotidiana del danneggiato” e va inteso quale peggioramento dell’assetto degli interessi facenti capo alla vittima dell’illecito. Si tratta di conseguenze “oggettivamente rilevabili e che sussistono a prescindere dalla situazione personale del soggetto leso”. “Il punto, quindi, non è quello di dare rilevanza a stati psicologici o emotivi della vittima: occorre semplicemente stabilire fino a che punto la vita dell’interessato è cambiata rispetto a quella che veniva condotta precedentemente all’illecito”. E’ chiaro, dunque, se queste sono le coordinate entro cui si traccia la vita del danno esistenziale, che si tratta di un pregiudizio dinamico e vitale che si apprezza nel raffronto fra una condizione precedente all’illecito ed una condizione successiva all’illecito stesso. Il danno esistenziale, cioè, va provato ed emerge sul terreno probatorio. Nel caso di specie, l’attore, anche mediante la prova di fatti secondari in funzione probatoria di fatti principali posti a fondamento della domanda, avrebbe potuto offrire un minimo indice fattuale a supporto della tesi, rimasta lettera morta nel libello introduttivo.
Come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572) il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. La domanda, carente di prova, va dunque rigettata. Danno Biologico
Il consulente tecnico d’ufficio ha riconosciuto al danneggiato un danno biologico permanente nella misura tra l’11 e il 12% e reputa questo giudice che, effettivamente, sussiste un danno alla salute da riconoscere nella misura dell’11,5% (come detto, perché si condivide la CTU ed in misura dell’11,5%, alla luce della specifica lesione subita che meglio si coniuga con una percentuale suddetta). Il danno cd. biologico richiama una lesione dell’integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale, uno strappo alla salute della persona, intesa come condizioni di benessere psico-fisico. Si tratta di un nocumento per cui è sicuramente operativa la clausola di cui all’art. 2059 c.c. (“casi previsti dalla Legge”) trattandosi di una lesione che ha arrecato un vulnus ad una situazione giuridica soggettiva a copertura costituzionale quale il diritto alla salute (ex art. 32 Cost.), seguendo le indicazioni di Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 269722. Il danno biologico va, dunque, risarcito. Prima, però, di procedere alla liquidazione, occorre rilevare che il danno alla salute non esaurisce il ventaglio degli interessi lesi che meritano ristoro ed, infatti, la parte attrice invoca la tutela risarcitoria anche del danno morale. Danno Morale Quanto ai rapporti tra danno biologico e danno morale, la relazione tra le due voci di pregiudizio è stata trattata, di recente, nei paragrafi 4.8. e 2.10 della sentenza delle Sezioni Unite dell’11 novembre 20083. Riguardo agli enunciati in esame, si è parlato, in Dottrina, di cd. somatizzazione del danno morale: se la sofferenza degenera in patologia deve essere risarcito il solo pregiudizio alla salute, che assorbe il morale. “Egualmente è a dirsi per il danno da uccisione del familiare e conseguente perdita del rapporto parentale, là dove l’eventuale depressione è l’esito finale del dolore da lutto iniziale, così confermandosi che il c.d. danno biologico psichico è in tal caso solo una somatizzazione del c.d. danno morale”.
La tesi dell’assorbimento del danno morale nel danno biologico si è rilevata essere frutto di una non corretta lettura dell’ampio articolato della decisione del giudice di legittimità. Ed, infatti, l’approdo ermeneutico che può dirsi oggi raggiunto dalla giurisprudenza sopravvenuta è che liquidazione unitaria del danno non vuol dire cancellazione del pregiudizio morale. Sono diversi gli indici che hanno condotto a respingere la tesi del danno morale “accantonato”.
Innanzitutto, sono state le stesse sezioni semplici della Suprema Corte ad indicare un percorso interpretativo differente: Cassazione civile , sez. III, 28 novembre 2008, n. 284074 ha ribadito che il danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico affermando; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 291915 ha, ulteriormente, affermato che il danno morale è dotato di propria autonomia rispetto alla lesione del diritto alla salute; Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479 statuisce che “merita accoglimento il motivo di ricorso, in cui si deduce la violazione di legge (art. 2059) per la mancata liquidazione del danno morale contestuale alle lesioni gravi”. Ulteriori smentite della tesi della somatizzazione sono emerse nella giurisprudenza di legittimità più recente. Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel. Petti)6 ha affermato che al’indomani delle Sezioni Unite 26972/2008, nella fase risarcitoria, “resta fermo il divieto dell’automatismo per la liquidazione delle micropermanenti e dei danni morali consequenziali che restano estranei alla definizione complessa del danno biologico, che vincola anche i giudici tenuti ad applicarla per tutte le sue componenti a prova scientifica e personalizzanti”. Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770 (Pres. Varrone, est. Filodoro)7 ha affermato che “al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico”. Altro indice a conferma della tesi autonomista è stato individuato, anche dalla giurisprudenza di merito, nel recente intervento legislativo enucleato nel d.P.R. 3 marzo 2009, n.37 (regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 2448). L’art. 5 del suaccennato decreto, introduce criteri legali per la determinazione dell’invalidità permanente, prevedendo, espressamente, che debbano essere risarciti, in via cumulativa: il danno biologico (indicato nella legge come DB): “la percentuale del danno biologico (DB) e’ determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni”; il danno morale (indicato nella legge come DM): la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. Ennesimo riconoscimento del danno morale è stato offerto, poi, nel recentissimo panorama normativo: si tratta del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 ove si introduce un Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una nozione legale di danno morale. Ai sensi dell’art. 1, infatti: a) per DANNO BIOLOGICO, si intende la lesione di carattere permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito b) per DANNO MORALE, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato
Orbene, al cospetto addirittura di una definizione legale di danno morale, è condivisibile l’opinione giurisprudenziale già espressa in ambito pretorile: “sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l’espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica” (si tratta di: Corte d’Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre 20099). Non si tratta di una opinione isolata: “il danno morale è dotato di autonomia ontologica, che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona; nello stesso senso s è mosso il Legislatore, che recentissimamente ha parlato expressis verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale” (cfr. Trib. Piacenza, sentenza 4 giugno 200910; e così la giurisprudenza di questo Tribunale: v. Trib. Varese, sentenza 16 febbraio 201011). Vi sono pure dei rilievi da svolgere: i due d.P.R. citati non costituiscono un terreno eccezionale ma l’emersione, a valle, di un principio unificante a monte. In entrambi i decreti, infatti, la normativa “collega” il danno biologico indennizzato a quello di cui al Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/05). Emblematico l’art. 5 del d.P.R. 181/2009: “dopo l’adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell’amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidità, qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia più favorevole”. E’ chiaro che il Legislatore va introducendo un sistema risarcitorio del danno biologico compatto ed omologato, come disegnato nel d.lgs. 209/05 (artt. 138, 139), il che rende i teoremi del decreto 37/2009 e del decreto 181/2009 non certo periferici ma emersione, a valle, di una mens legis unitaria a monte. Va, infine, osservato che la tesi qui seguita è condivisa autorevolmente in Dottrina, da chi, sgombrando il campo da equivoci concettuali, precisa che il danno morale viene a corrispondere alla negazione, nei confronti della vittima, del suo valore di persona”.
Tale referente dottrinale, afferma che quando il fatto illecito è tale da produrre un effetto sul substrato neurobiologico, dovrà parlarsi di vera e propria lesione psichica; “e qui si tratterà di far luogo al ristoro del danno biologico, di carattere psichico, dalla stessa conseguente (risarcimento che verrà ad aggiungersi a quello del danno morale, e non già ad assorbirlo)”. Solo quando accada che l’illecito patito dalla vittima venga ad incarnare, per quanto riguarda la sua psiche, un evento traumatico ovvero un evento stressante, tale da produrre un effetto sul substrato neurobiologico, dovrà parlarsi di vera e propria lesione psichica; e qui si tratterà di far luogo al ristoro del danno biologico, di carattere psichico, dalla stessa conseguente (risarcimento che verrà ad aggiungersi a quello del danno morale, e non già ad assorbirlo). Va, ancora, rilevato che, in tempi recentissimi, la valorizzazione del danno morale ha trovato un ennesimo supporto normativo, stavolta nelle spoglie di una Legge dello Stato. La Legge 15 marzo 2010, n. 38, infatti, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, all’art. 7 ha introdotto l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica dei pazienti precisando che “all’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito”. Ciò si ricollega all’esigenza di riconoscere e preservare una idonea terapia del dolore a favore del paziente, cui si associa il progetto «Ospedale senza dolore».
La “terapia del dolore“ persegue lo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore (art. 2, comma I, lett. b) guardando ai princìpi fondamentali ove è scolpita, nell’art. 1, comma III, lett. a), la tutela della dignità del malato. Come si può ben vedere, come hanno fatto i d.P.R. 37/2009 e 181/2009, il Legislatore ricollega la tutela della dignità umana alla sofferenza, pervenendo a ritenere che il dolore debba essere tenacemente contrasto con una idonea terapia, all’uopo oggetto di promozione.
Il dolore, insomma, crea una lesione dell’integrità morale della persona che si traduce in uno strappo della sua dignità, poiché chi soffre, spesso, degrada in condizioni umane prossime al disastro esistenziale. E’, allora, innegabile che la lesione alla integrità umana, in conseguenza dell’arrecata sofferenza, del provocato dolore, costituisca una autonoma voce di pregiudizio, da riconoscere sia logicamente che concettualmente, anche dovendo approdare ad una interpretazione costituzionalmente orientata che salvaguardi un bene fondamentale preso di miro dalla Suprema Charta che racchiude la tavola dei valori del nostro Stato.
Alla luce di quanto sin qui esposto, a parere di questo giudice, discorrere di danno non patrimoniale “unitario” non vuol dire espungere dalla valutazione quantistica il peso della lesione alla integrità morale, soprattutto là dove si accerti – come non è dubitabile – che essa costituisce un bene giuridico diverso, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (v. art. 2 della Costituzione in relazione allo art. 1 della Carta di Nizza, e il Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, che qualifica la Dignità umana come la massima espressione della integrità morale e biologica: così conclude Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 291918). Va, dunque, convalidata la giurisprudenza affermatasi nelle Corti superiori nel periodo antecedente alle SS.UU. del 2008 là dove i Giudici Supremi avevano chiaramente affermato come danno biologico e danno morale subbiettivo avessero “natura diversa e non si identificano in alcun modo” (così Corte cost., 22 luglio 1996, n. 29312), perché “il danno biologico consiste nella lesione dell’integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell’integrità morale” (Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2006, n.1576013). Quanto sin qui dedotto conduce a dover ritenere che il danno non patrimoniale unitario, da liquidare secondo equità, debba tener conto di entrambe le lesioni: lesione della integrità psico-fisica e lesione della integrità morale. Quid juris sul piano liquidatorio? In primo luogo, trattandosi di voce autonoma, essa non può essere liquidata per automatismi e necessita di una specifica prova che può essere fornita per presunzioni. Nel caso di specie, la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che la lesione è stata associata ad una sofferenza fisica e morale, anche in ragione della peculiarità delle lesioni che hanno interessato la morfologia scheletrica: quanto basta a ritenere che vi sia stato uno strappo alla integrità morale, e vi sia dunque, il diritto ad un “prezzo” che compensi il dolore patito. Liquidazione del danno morale
La liquidazione del danno morale deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico. E’, però, vero che nella ricerca del criterio liquidatorio più adeguato, Cass. civ., sez. III, sentenza 19 gennaio 2010 n. 702 ha affermato – in materia di liquidazione del danno morale (autonomo) - che “nulla vieta che sia liquidato in proporzione al danno biologico”. Dovendo sperimentare, dunque, uno strumento di quantificazione del danno non patrimoniale confacente a tali conclusioni, possono dirsi adeguate le nuove tabelle del danno non patrimoniale elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano. Ed, infatti, tali tabelle riscrivono i criteri liquidatori del danno, consolidati nella prassi, “fondendo” i vecchi danno biologico e danno morale nella neofita figura del “danno non patrimoniale onnicomprensivo”.
Ed, invero, la liquidazione del danno non patrimoniale (biologico) passa inevitabilmente per criteri equitativi, come quelli cd. tabellari, ormai invalsi nella giurisprudenza italiana. Ed, allora, nel caso di specie, quale criterio equitativo, può farsi riferimenti alle già citate tabelle liquidatorie elaborate dalla giurisprudenza, in particolare dall’osservatorio della Giustizia civile di Milano, poiché le più diffuse sul territorio nazionale. La scelta di una tabella piuttosto che un’altra è rimessa alla discrezionalità del giudice, ove offra una sua motivazione razionale. La Suprema Corte, infatti (cfr. la recente decisione Cass. civ., sez. III, sentenza 26 gennaio 2010 n. 1524) ha affermato, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, che il parametro di liquidazione tabellare è un mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l’attività liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e che presuppone il determinante ragguaglio delle tabelle medesime alle peculiarità del caso concreto: ed, allora, “non pare potersi ritenere sussistente alcun diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in oggetto in base a tabelle in uso presso un determinato Ufficio Giudiziario piuttosto che in un altro”. Ciò perché, il Giudice, nella scelta di una determinata tabella, ha un suo potere discrezionale con il solo limite di dovere esaustivamente rendere edotte le parti del pregio di tale scelta: al riguardo, valga quanto sin qui detto in ordine alla opportunità delle tabelle adottate da questo Ufficio, quali uniche a fondare, in modo opportuno, danno biologico e danno morale. Va, infatti, rilevato che, applicando le tabelle di Milano 2009, l’importo base (danno biologico puro) è aumentato in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”, mediante ricorso ad una percentuale ponderata che, dal 10 al 34 % di invalidità è pari all’aumento progressivo per punto dal 26% al 50%. Orbene, applicando i principi astratti al caso concreto, vanno evidenziati due limiti delle tabelle applicate: 1) il danno morale è liquidato in modo automatico; 2) il danno morale è liquidato in percentuale al biologico. Va, tuttavia, rilevato che alle tabelle va il merito di garantire una uniformità di risarcimento sul territorio con funzione anche deflattiva. Da qui l’opportunità, prima che la necessità, di salvaguardarne l’applicazione senza rinunciare alla validità dei principi. Ed, allora, il giudice di merito, scegliendo di applicare le tabelle di Milano, dovrà effettuare due sforzi motivazionali: 1) spiegare che è emersa la prova di una lesione all’integrità morale; 2) spiegare perché nel caso di specie, quell’incremento automatico di morale è, a prescindere dall’automatismo, confacente al caso di specie e, cioè, in astratto sarebbe stata liquidata comunque quella somma
La prova del danno morale è affermata anche da Autorevole dottrina, secondo la quale sarebbe estremamente pericoloso un discorso mirante a rappresentare «la scontata lesione della dignità ovvero dell’integrità morale dell’individuo; una strada del genere, infatti, potrebbe sfociare in un automatismo risarcitorio, in vista del riconoscimento della caratura costituzionale della posizione lesa». Per porre rimedio alla falla nel sistema che creano le tabelle, senza rinunciare al loro utilizzo (poiché come detto, garantisce certezza nei rapporti giuridici con finalità anche deflattive), il giudice è, allora, chiamato ad una motivazione ulteriore rafforzata: 1) deve motivare sulla prova della sofferenza soggettiva patita dal danneggiato (come qui si è già detto); 2) deve motivare specificando che la liquidazione presa di mira dalle tabelle, in effetti, nel caso di specie è adeguata (altrimenti occorrerebbe discostarsi dalla stessa e provvedere ad un risarcimento separato delle due voci di pregiudizio).
Orbene, l’incremento tabellare previsto, per il morale, nel caso di specie appare equo, in considerazione degli indici di fatto e, dunque, non vi è sussistenza di motivi per abbattere il quantum riconosciuto ovvero incrementarlo. In conclusione, applicando le tabelle milanesi del 2009, vanno liquidati sia il danno morale che il danno biologico, come segue, nell’orbita di un danno onnicomprensivo ma ai soli fini liquidatori. Liquidazione
Applicando le tabelle milanesi, in ragione dell’età del danneggiato al momento del sinistro, tenuto conto del danno biologico permanente in misura parti all’11,5%, con incremento, in aggiunta, del danno patito per l’inabilità temporanea (4 gg per inabilità assoluta; 40 gg al 75%; 40 gg al 50%; 30 gg al 25%), il danno biologico liquidato è pari ad €. 25.500,00. Al danneggiato spetta solo il 50% dell’importo, essendovi stato un concorso di responsabilità ex art. 2054, comma II, cod. civ.
La somma, però, va maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. Rivalutazione. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Interessi. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Si ritiene che il calcolo degli interessi compensativi vada fatto, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, ma ponendo alla base del calcolo la somma base liquidata (capitale puro) con riferimento al momento genetico della obbligazione risarcitoria senza che la stessa debba essere aumentata (ai fini del calcolo degli interessi) della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta.
L’importo complessivo, rivalutato all’attualità, comprensivo degli interesse maturati nel tempo e sino alla sentenza è pari a: €. 16.028,07
Danno risarcibile: personalizzazione
Il risarcimento del danno spettante al danneggiato è di Euro 16.028,07 all’attualità. Reputa, però, questo giudice, che debba essere in minima parte incrementato.
Il diritto alla salute dell’individuo è l’unico diritto che la Carta Costituzionale qualifica espressamente come «diritto fondamentale». E’, dunque, situazione di massima e primaria tutela. Ebbene, secondo la dottrina, è essenziale contribuire nella misura del possibile a rimuovere, mediante un’adeguata liquidazione del danno alla salute, gli impedimenti di ordine economico e sociale frapposti dal fatto dannoso al pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.). Il risarcimento del danno alla salute mira, infatti, a restaurare o conservare la dignità sociale (art. 3, comma 1 Cost.) del danneggiato, tutelando in questo senso il suo diritto alla salute; “ne consegue che l’entità del risarcimento dovrebbe essere, in linea di tendenza, proporzionale alla gravità degli impedimenti economici e sociali causati dal fatto lesivo". La Corte Costituzionale ha, di fatto, avallato il suaccennato principio, nella pronuncia n. 184 del 1986, ove la Corte, in quell’occasione, ha sostenuto che non si potesse limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico, stante la norma ricavata dal combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ.
Il giudice del merito è tenuto, dunque, a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati (Cass. sez. III, sentenza n. 11048 del 13 maggio 2009).
Quanto alla metodologia sottesa alla personalizzazione, questo giudice reputa di doversi discostare dai criteri che disegnano gabbie di personalizzazione fisse in misure percentuali, atteso che solo il criterio equitativo puro consente al giudice di avvicinare la decisione al caso concreto, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso deciso.
Orbene: nel caso di specie, il danneggiato ha subito un percorso post-traumatico di ben 124 giorni, con una frattura scomposta del III medio laterale della clavicola sinistra e con residuata alterazione della morfologia scheletrica. Trattasi di indici che conducono a dover ritenere meritevole di personalizzazione l’importo base, atteso che la frattura scomposta è associata ad un percorso terapeutico doloroso.
Per tali conclusioni non vi è necessità di attingere al bacino della conoscenza di un CTU potendo il giudice far riferimento alla propria conoscenza professionale ed essendo, peraltro, il fatto desumibile dai fatti certi in atti. Va ricordato, infatti, che il giudice la possibilità di avvalersi, oltre che delle massime di esperienza - che ha il dovere di conoscere, siccome patrimonio comune del sapere laico - anche delle conoscenze tecniche e specialistiche di cui sia per avventura in possesso o delle quali acquisisca direttamente il possesso attraverso studi o ricerche personali (sent. n. 3891 del 27/11/1974 - rv. 372434; sent. n. 3247 del 25/10/1972 - rv. 361052; sent. n. 11440 del 18-11-1997 rv 510056)14 Ebbene alla luce delle considerazioni sin qui espresse, reputa questo giudice che, in via equitativa, il danno non patrimoniale onnicomprensivo vada liquidato nella misura di € 20.000,00 Spese Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito all’ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell’11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta. Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381).
Ed, allora, nel caso di specie, la nota spese va ricalcolata poiché redatta sulla base di un importo (disputatum) diverso da quello effettivo riconosciuto in sentenza (decisum). Va anche tenuto conto del contegno processuale della resistente che ha sempre sperimentato soluzioni conciliative e dimostrato lealtà processuale nel condividere gli esiti della CTU, senza resistenze. Orbene, tenendo conto del corso del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari, le spese del procedimento vanno liquidate come da dispositivo. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 57 Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando sulla domanda di .. contro …., in persona del legale rappresentante pro-tempore e contro … , disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: Rigetta la richiesta attorea di risarcimento del danno patrimoniale materiale; Rigetta la richiesta attorea di risarcimento del danno esistenziale; Accoglie la richiesta attorea di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, nei limiti di €. 171,46 (importo comprensivo di interessi legali alla attualità);ù Accoglie la richiesta attorea di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale), nei limiti di €. 20.000,00 all’attualità; Condanna, per l’effetto, la …., in persona del legale rappresentante pro-tempore e … in solido, a risarcire tutti i danni subiti da … che si liquidano, all’attualità, in complessivi Euro 20.171,46 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo Condanna le parti convenute, in solido, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che liquidano in complessivi Euro 5.080,00 di cui Euro 1.180,00 per spese vive, Euro 2.400,00 per onorari, Euro 1.500,00 per diritti. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576. Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza. Così deciso in Varese,
all’esito dell’udienza di discussione del 9 Aprile 2010
ai sensi dell’art. 429 c.p.c. Il GIUDICE dr. Giuseppe Buffone
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