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Sicurstrada 19/11/2010

Il quesito del giorno - Attività di cabotaggio per conto terzi, può essere eseguita solo da imprese titolari di licenza comunitaria?

Gentile redazione, il mio caso riguarda il noleggio di autocarri della comunità europea, che vengono noleggiati da ditte con sede in Italia, muniti di licenza comunitaria e che svolgono attività di cabotaggio nel nostro Paese. Il mio problema è che leggendo l’articolo 84 del codice della strada e le ultime direttive sul cabotaggio, le ditte italiane che noleggiano trattori stradali targati esteri (CE) devono svolgere attività di trasporto solo di tipo internazionale e quindi si esclude il trasporto di cabotaggio?  Prima di accedere alle sanzioni mi potreste confermare la mia tesi, anche perchè come previsto dalla norma sul trasporto internazionale è prevista la sanzione riconducibile all’articolo 46  DLG 298/1974.
Grazie

email-Linarolo (Pv)

***

(ASAPS) L’art. 84, comma 2 del Codice della Strada prescrive che "E’ ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulta locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro".ù
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che il trasporto di cabotaggio per conto di terzi, può essere eseguito esclusivamente da imprese titolari di licenza comunitaria, la cui copia conforme deve essere presente a bordo del veicolo.
Dalla lettura del testo normativo si ritiene che le imprese italiane di cui trattasi debbono effettuare solo trasporti di tipo internazionale ed eventuali violazioni sono riconducibili all’art. 46 della Legge 298/74. (ASAPS)

Venerdì, 19 Novembre 2010
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