Non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell’agente, quello cui l’agente stesso abbia dato causa, con la sua condotta negligente od imprudente. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse caso fortuito l’invasione del veicolo condotto dall’imputato dell’opposta corsia di marcia, in quanto, benché non fosse stata accertata in sede di merito la causa dello sbandamento, era risultato che costui viaggiava ad una velocità che non gli garantiva di non sbandare sul fondo stradale reso viscido dalla pioggia.
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