E’ legittimo l’uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso) anche quando il dispositivo sia utilizzato su strade non comprese nel decreto prefettizio, purchè si proceda a contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, C.d.S. In dette circostanze, è legittima l’omessa contestazione immediata quando ricorrono le cause di giustificazione indicate dal comma 1-bis dell’art. 201 ovvero dell’art. 304 del reg. di esecuzione, e tale motivazione risulti regolarmente inserita, a giustificazione della detta omissione, nel relativo verbale di contestazione.
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