Foto dalla rete (ASAPS), 25 novembre 2010 – I Comuni devono garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, sui propri scuolabus. A stabilirlo è la sentenza numero 23464, emessa dalla terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in cui si legge che “anche in mancanza di un obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza, sul servizio di bus che accompagna gli alunni a scuola, l’ente è comunque tenuto a garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico. Ciò in considerazione dell’età dei trasportati. I comuni quindi devono adottare tutte le cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori”. L’episodio passato al vaglio della Suprema Corte riguarda un’aggressione subita da un alunno delle elementari da un compagno di scuola più grande, che gli provocò la lesione di quattro vertebre. L’aggressione avvenne sullo scuolabus, dove un alunno di terza elementare fu colpito ripetutamente alla schiena con la cartella da un suo compagno di 10 anni. Già in primo grado il Tribunale di Perugia condannò il Comune a risarcire il danno con la somma di 123mila euro, cifra poi aumentata dalla Corte d’Appello del capoluogo umbro. (ASAPS) |
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