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Decreti Legge 02/01/2006

Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273 (GU n. 303 del 30 dicembre 2005)

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273
Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.
(GU n. 303 del 30 dicembre 2005)

 
Pubblichiamo lo stralcio del Decreto legge che, all’art. 17, introduce le proroghe per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’adozione delle strisce retroriflettenti e dispositivi per la nebulizzazione dell’acqua.

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testo in vigore dal: 31-12-2005
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273

Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.
(GU n. 303 del 30-12-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonché per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Artt. 1>16 omissis...

Art. 17.

Codice della strada

 

1. All’articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Ý a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole:

"31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

ÝÝ b) al comma 2-ter il primo periodo e’ sostituito dal seguente:

"GliÝ autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni.
La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.".

 

Artt. 18 > 39 Omissis

 

Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con

il Parlamento
Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Lunedì, 02 Gennaio 2006
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