Misure urgenti in materia di recidiva per i tossicodipendenti, olimpiadi e polizia
Decreto Legge 30.12.2005 nƒ 272 , G.U. 30.12.2005
da Altalex
Misure
urgenti in materia di recidiva per i tossicodipendenti, olimpiadi
e polizia
Decreto
Legge 30.12.2005 nƒ 272 , G.U. 30.12.2005
Approvate
le misure correttive della c.d. legge ex Cirielli (Legge 251/2005)
per garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero
per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva.E’ quanto previsto
dal decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005 che prevede altresÏ
un finanziamento delle prossime Olimpiadi invernali di Torino
ed il potenziamento degli strumenti tesi a favorire, anche in
quellíoccasione, il conseguimento di pi˜ efficaci obiettivi di
sicurezza pubblica.
(Altalex,
2 gennaio 2006)
DECRETO-LEGGE
30 dicembre 2005, n.272
Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche’ la funzionalita’ dell’Amministrazione
dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi.
(GU
n. 303 del 30-12-2005)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevenire e contrastare
il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale,
anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi
invernali, nonche’ di assicurare la funzionalita’ dell’Amministrazione
dell’interno;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire
l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze
anche in caso di recidiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E
m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art.
1.
Assunzione di personale della Polizia di Stato
1.
Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il
terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse
allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche’ per assicurare
la funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno, nell’ambito
del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la
Polizia di Stato, e’ autorizzata l’assunzione, a decorrere dal 1ƒ
gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia
di Stato frequentatori del 61ƒ e del 62ƒ corso di allievo agente
ausiliario di leva della Polizia di Stato.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere
dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500
euro per l’anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004
e, quanto a 20.000.000 di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato
da effettuarsi nell’anno 2006 nell’ambito del contingente autorizzato
per le esigenze di cui al comma 1, e’ assicurata la precedenza ai
volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi
per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 36 dell’8 maggio
2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell’adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure
di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
Art.
2.
Personale della carriera prefettizia
1.
All’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: ´a
decorrere dal 1ƒ gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: ´a
decorrere dal 1ƒ gennaio 2009".
Art.
3.
Finanziamenti per le Olimpiadi invernali
1.
All’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, il comma 13 e’ sostituito dal seguente: ´13. Il Ministero
dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato indice, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria
istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro,
sono direttamente devoluti all’Amministrazione stessa al fine di
promuovere, attraverso attivita’ di sponsorizzazione e di licenza
di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".".
Art.
4.
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi
di recupero
1.
L’articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo
8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e’ soppresso.
2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo
656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti
di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano
in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici
per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una
struttura autorizzata e l’interruzione del programma puo’ pregiudicarne
la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce
i controlli per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente
prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale
di sorveglianza e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta
che la persona lo ha interrotto.
Art.
5.
Adempimenti finalizzati all’esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all’estero
1.
Per le finalita’ di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione
della scadenza elettorale, e’ autorizzata, per l’anno 2006, la spesa
di euro 4 milioni per l’aggiornamento degli schedari consolari,
al fine della unificazione dei dati dell’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero e degli schedari consolari.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente ´fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
Art.
6.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Approvate le misure correttive della c.d. legge ex Cirielli (Legge 251/2005) per garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva.E’ quanto previsto dal decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005 che prevede altresÏ un finanziamento delle prossime Olimpiadi invernali di Torino ed il potenziamento degli strumenti tesi a favorire, anche in quellíoccasione, il conseguimento di pi˜ efficaci obiettivi di sicurezza pubblica.
(Altalex, 2 gennaio 2006)
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.272
Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche’ la funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
(GU n. 303 del 30-12-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonche’ di assicurare la funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Assunzione di personale della Polizia di Stato
1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche’ per assicurare la funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno, nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, e’ autorizzata l’assunzione, a decorrere dal 1ƒ gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61ƒ e del 62ƒ corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l’anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell’anno 2006 nell’ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, e’ assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 36 dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 2.
Personale della carriera prefettizia
1. All’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: ´a decorrere dal 1ƒ gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: ´a decorrere dal 1ƒ gennaio 2009".
Art. 3.
Finanziamenti per le Olimpiadi invernali
1. All’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 e’ sostituito dal seguente: ´13. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all’Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attivita’ di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".".
Art. 4.
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero
1. L’articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e’ soppresso.
2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata e l’interruzione del programma puo’ pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.
Art. 5.
Adempimenti finalizzati all’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, e’ autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l’aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente ´fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli