Legislazione nazionale
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.271
Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile.
da Altalex
Riforma del processo civile: rinvio delle nuove disposizioni al 1° marzo 2006
Decreto Legge 30.12.2005 n° 271 , G.U. 30.12.2005
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Rinviate al 1° marzo 2006 le disposizioni modificative del processo civile introdotte dal decreto-legge n. 35/2005 e della legge n. 263/2005.
E’ quanto previsto dal decreto-legge n. 271 del 30 dicembre 2005 , n.271 al fine di consentire agli operatori i necessari approfondimenti per una corretta applicazione delle novità introdotte.
(Altalex, 2 gennaio 2006)
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.271
Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile.
(GU n. 303 del 30-12-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare specifiche disposizioni che consentano agli operatori di attuare la piena e corretta applicazione delle norme di riforma del processo civile introdotte sia dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sia dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, ricorrendo ad un breve rinvio della operativita’ delle norme medesime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall’articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall’articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "1° gennaio 2006", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2006".
Art. 2.
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"1° marzo 2006".
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli