"consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, a far tempo dalla pronuncia 500/99 delle sezioni unite, ha sempre avuto modo di affermare, avuto riguardo alla necessità della prova specifica e dell’accertamento in concreto della colpa dell’agente in tema di risarcibilità del danno da interessi legittimi." In fatto G. S., A. S. e la società P. convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano il comune di Rio di Pusteria, facendo valere in tal sede una istanza risarcitoria conseguente ad una pretesa illegittimità della condotta degli amministratori, sostanziatasi nella mancata (benché dovuta) realizzazione di una strada che consentisse l’agevole accesso all’hotel da essi gestito, obbligandoli, tra l’altro, a praticare alla clientela prezzi inferiori a quelli concretamente esigibili.
Preliminare ed assorbente rispetto alla valutazione dei motivi del ricorso principale e di quelli del ricorso incidentale appare l’esame del quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale il comune di Rio Pusteria lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) relativamente all’elemento soggettivo dell’art. 2043 c.c., per non avere la corte d’appello accertato la sussistenza della colpa (ritenuta esistente ex se nell’atto amministrativo annullato dal giudice amministrativo). P.Q.M. La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso e di quelli del ricorso principale. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trento in altra composizione.
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