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Corte di Cassazione 29/11/2010

Giurisprudenza di legittimità - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Provvedimento prefettizio di sospensione fino all’esito della visita medica del conducente - Natura cautelare - Sussistenza - Condizioni - Opposizione in sede giudiziale civile- Oggetto – Conseguenze

(Cass. Civ. sez. II, 26 maggio 2010, n. 12898)
 

In tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, il provvedimento dì sospensione della patente di guida che il Prefetto adotta nel caso di cui all’art. 186, comma nono, cod. strada, sino all’esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolico superiore a quello prescritto, e, quale presupposto per la sua emissione, non è affatto richiesta l’esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al giudice di pace in sede civile non può che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l’applicazione della suddetta misura cautelare, e non anche la verifica dell’esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale.

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Lunedì, 29 Novembre 2010
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