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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 19 settembre 2005 Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne. (GU n. 1 del 2-1-2006)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 19 settembre 2005
Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne.
(GU n. 1 del 2-1-2006)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con la quale e’ stato ratificato l’accordo europeo relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il codice della strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
  Visto  l’art.  168  del  codice  della  strada che, ai commi 2 e 6, stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  l’art.  229  del  codice  della strada che delega i Ministri della  Repubblica  a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le  direttive  comunitarie  concernenti le materie disciplinate dallo
stesso codice;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti dell’8 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione  delle  cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da   adibire  al  trasporto  su  strada  di  materie  pericolose  che
presentano pericolo di incendio;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione  delle  cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da  adibire  al  trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell’11 agosto 1980 con il  quale  sono  state  emanate  norme  sulle  cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre  1996  ed  i relativi allegati A e B, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio   1997   di   attuazione  della  direttiva  96/86/CE  della Commissione  che  adegua  al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre  1999  di  attuazione  della  direttiva 1999/47/CE della Commissione  che  adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio  2001  con il quale e’ stata attuata la direttiva 2000/61/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada, ed e’ stato  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione del 4 settembre 1996, ad eccezione degli allegati A e B;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  21 dicembre  2001 di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione  che  adatta  per  la terza volta al progresso tecnico la direttiva  n.  94/55/CE  relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  20 giugno  2003  di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione  del  7 aprile  2003,  che  adatta per la quarta volta al
progresso  tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio  2001, n. 277, recante disposizioni concernenti le procedure di  omologazione  dei  veicoli  a motore dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita’ tecniche.
  Visto  il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della  direttiva  1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in   materia   di  attrezzature  a  pressione  trasportabili,  ed  in particolare  l’art.  17,  comma  1,  che stabilisce la competenza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal  recepimento  delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del decreto stesso;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  12 agosto  2002  di recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione,  del  6 giugno  2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva  1999/36/GE  del  Consiglio  in  materia  di attrezzature a pressione trasportabili;
  Considerato  che,  in  relazione  al  progresso  tecnico, il quadro normativo relativo al trasporto di merci pericolose e’ stato adeguato in  relazione  all’aggiornamento  periodico  degli  allegati  A  e  B all’ADR,  mediante  le  successive modificazioni ed integrazioni alla direttiva  n.  94/55/CE,  e  che  cio’  ha determinato la progressiva disapplicazione   delle   pertinenti  disposizioni  della  previgente
normativa  nazionale  ed  in particolare di quelle recate dai decreti ministeriali 8 agosto 1980, 9 agosto 1980 ed 11 agosto 1980;
  Considerato  che  la  direttiva  2004/111/CE  della Commissione del 9 dicembre  2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la  direttiva  n.  94/55/CE, ha fornito tutti i riferimenti necessari
per  l’applicazione  delle  pertinenti norme di unificazione europea, salvo   quelli   che   concernano   le  procedure  amministrative  di approvazione delle cisterne;
  Considerato  che  in  relazione  al  quadro normativo che regola il trasporto  di  merci  pericolose,  si  e’  palesata  la necessita’ di semplificare  le  procedure  amministrative  per l’approvazione delle
cisterne  e di adeguare ai modelli europei la documentazione prevista per la circolazione dei veicoli;
  Valutata l’opportunita’ di stabilire delle procedure amministrative di   approvazione   delle   cisterne,  in  armonia  con  quelle  gia’ consolidate  per  le omologazioni dei veicoli, dispositivi ed entita’
tecniche;
  Preso  atto  che  per  le  cisterne destinate al trasporto di merci pericolose   della   classe  2  e  le  procedure  amministrative  per l’approvazione delle stesse sono state armonizzate dalla direttiva n.
96/36/CE e successive integrazioni e modificazioni;
  Sentito   il   gruppo   di  lavoro,  istituito  per  l’esame  delle problematiche riguardanti il trasporto di merci pericolose;
  Riconosciuta  la  necessita’  di  attuare procedure di approvazione delle  cisterne  in  relazione  a  quanto  previsto  dalle  norme  di unificazione  europea  indicate negli allegati tecnici alla direttiva
n. 94/55/CE;
  Valutata la necessita’ di ridefinire univocamente la documentazione necessaria  per la circolazione nazionale dei veicoli che ricadono in ambito   dell’applicazione  dell’art.  5  del  sopra  citato  decreto
ministeriale 3 maggio 2001 n. 277;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le procedure di approvazione delle   cisterne   e   la   documentazione  prevista  ai  fini  della circolazione  dei  veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose  appartenenti  alle  classi  di  pericolo  indicate  negli allegati  della  direttiva  94/55/CE  e  successive  modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.
                Procedure di approvazione - Competenze

  1.  Le cisterne di cui all’art. 1 ad esclusione di quelle destinate al  trasporto  di  materie  della  classe  2  per le quali permane la pertinente  normativa, sono assimilate alle entita’ tecniche previste
dal   decreto  ministeriale  2 maggio  2001,  n.  277,  e  successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  I  Centri prove autoveicoli dei settori trasporti dei SIIT sono competenti   per   l’approvazione   del   tipo  di  cisterna,  e  per l’accertamento  dei  requisiti  di  idoneita’ alla circolazione della singola  cisterna, nonche’ per l’effettuazione dei controlli iniziali e straordinari delle cisterne medesime.
  3.  Gli Uffici motorizzazione civile dei settori trasporti dei SIIT sono  competenti  per  l’effettuazione  delle  prove periodiche delle cisterne  di  cui all’art. 1, secondo le prescrizioni contenute negli
allegati  tecnici della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
  4.  Con  provvedimento  del  Dipartimento per i trasporti terrestri sono  stabiliti  i  modelli  dei  certificati da rilasciare a seguito della  effettuazione  delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, nonche’
le modalita’ di rilascio.
  5.  Le  procedure  per  l’approvazione  delle  cisterne,  in quando entita’  tecniche,  sono  quelle  previste  dal  decreto ministeriale
2 maggio  2001,  n. 277, tenuto conto di quanto riportato dalle norme di  unificazione  europee  richiamate  negli  allegati  tecnici della direttiva   n.   94/55/CE,  secondo  le  disposizioni  impartite  dal Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  ai  sensi  del  comma  1 dell’art. 4.

Art. 3.
Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

  1.  Ai  fini  della  circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un  certificato  di  approvazione  secondo  la  direttiva  94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  I  veicoli  ammessi,  dalla  vigente normativa, al trasporto di merci  pericolose  in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e’ possibile  il  rilascio  del  certificato  di  cui al comma 1, devono essere  forniti  di una idoneita’ alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Art. 4.
                     Norme transitorie e finali

  1.  Le  disposizioni  applicative necessarie per dare attuazione al presente  decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  2. Sino all’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, la circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose in ambito nazionale e’ regolata dalla previgente normativa.
    Roma, 19 settembre 2005
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del   territorio, registro n. 9, foglio n. 126

Martedì, 03 Gennaio 2006
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