IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e’ stato ratificato l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; Visto l’art. 168 del codice della strada che, ai commi 2 e 6, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario; Visto l’art. 229 del codice della strada che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell’8 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie pericolose che presentano pericolo di incendio; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con il quale sono state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su strada di materie tossiche e di materie corrosive; Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell’11 agosto 1980 con il quale sono state emanate norme sulle cisterne da adibire al trasporto su strada di materie pericolose; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001 con il quale e’ stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e’ stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, ad eccezione degli allegati A e B; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, recante disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita’ tecniche. Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l’art. 17, comma 1, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del decreto stesso; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/GE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Considerato che, in relazione al progresso tecnico, il quadro normativo relativo al trasporto di merci pericolose e’ stato adeguato in relazione all’aggiornamento periodico degli allegati A e B all’ADR, mediante le successive modificazioni ed integrazioni alla direttiva n. 94/55/CE, e che cio’ ha determinato la progressiva disapplicazione delle pertinenti disposizioni della previgente normativa nazionale ed in particolare di quelle recate dai decreti ministeriali 8 agosto 1980, 9 agosto 1980 ed 11 agosto 1980; Considerato che la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE, ha fornito tutti i riferimenti necessari per l’applicazione delle pertinenti norme di unificazione europea, salvo quelli che concernano le procedure amministrative di approvazione delle cisterne; Considerato che in relazione al quadro normativo che regola il trasporto di merci pericolose, si e’ palesata la necessita’ di semplificare le procedure amministrative per l’approvazione delle cisterne e di adeguare ai modelli europei la documentazione prevista per la circolazione dei veicoli; Valutata l’opportunita’ di stabilire delle procedure amministrative di approvazione delle cisterne, in armonia con quelle gia’ consolidate per le omologazioni dei veicoli, dispositivi ed entita’ tecniche; Preso atto che per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 e le procedure amministrative per l’approvazione delle stesse sono state armonizzate dalla direttiva n. 96/36/CE e successive integrazioni e modificazioni; Sentito il gruppo di lavoro, istituito per l’esame delle problematiche riguardanti il trasporto di merci pericolose; Riconosciuta la necessita’ di attuare procedure di approvazione delle cisterne in relazione a quanto previsto dalle norme di unificazione europea indicate negli allegati tecnici alla direttiva n. 94/55/CE; Valutata la necessita’ di ridefinire univocamente la documentazione necessaria per la circolazione nazionale dei veicoli che ricadono in ambito dell’applicazione dell’art. 5 del sopra citato decreto ministeriale 3 maggio 2001 n. 277; Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure di approvazione delle cisterne e la documentazione prevista ai fini della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti alle classi di pericolo indicate negli allegati della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. Procedure di approvazione - Competenze
1. Le cisterne di cui all’art. 1 ad esclusione di quelle destinate al trasporto di materie della classe 2 per le quali permane la pertinente normativa, sono assimilate alle entita’ tecniche previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I Centri prove autoveicoli dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l’approvazione del tipo di cisterna, e per l’accertamento dei requisiti di idoneita’ alla circolazione della singola cisterna, nonche’ per l’effettuazione dei controlli iniziali e straordinari delle cisterne medesime. 3. Gli Uffici motorizzazione civile dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l’effettuazione delle prove periodiche delle cisterne di cui all’art. 1, secondo le prescrizioni contenute negli allegati tecnici della direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabiliti i modelli dei certificati da rilasciare a seguito della effettuazione delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, nonche’ le modalita’ di rilascio. 5. Le procedure per l’approvazione delle cisterne, in quando entita’ tecniche, sono quelle previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, tenuto conto di quanto riportato dalle norme di unificazione europee richiamate negli allegati tecnici della direttiva n. 94/55/CE, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 1 dell’art. 4.
Art. 3. Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose
1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e’ possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita’ alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Art. 4. Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. Sino all’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, la circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose in ambito nazionale e’ regolata dalla previgente normativa. Roma, 19 settembre 2005 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 126 |