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Circolari 05/12/2005

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario. STA cooperante

Circoolare Prot. 5981/M352 del 02/12/2005

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

Prot. 5981/M352 del 02/12/2005

 

 

OGGETTO:

Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario. STA cooperante

 

AVVERTENZA
La presente circolare contiene istruzioni operative necessarie per la gestione con “STA cooperante” delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli provenienti dall’ambito comunitario.
Tuttavia, per ragioni di chiarezza e coerenza espositiva, sono evidenziati altresì, ove necessari, aspetti procedurali che trovano applicazione anche nell’ambito delle operazioni di immatricolazione dei veicoli provenienti dall’ambito comunitario che, per espressa previsione normativa o per ragioni tecniche, sono escluse dallo “STA cooperante”.

 

**********

 

PREMESSE
Com’è noto, il d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, nella formulazione originale, escludeva dal campo di applicazione dello “Sportello telematico dell’automobilista” tutte le immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti dall’estero, attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché dei veicoli usati dotati di carta di circolazione rilasciata da uno Stato Estero.
Con il d.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 detto limite è stato in parte superato, prevedendo che dal campo di applicazione dello “Sportello telematico dell’automobilista” restino escluse le sole immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati non aderenti alla U.E. o allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti Stati.
In altre parole, l’applicabilità della procedura “Sportello telematico dell’automobilista” è stata implicitamente estesa all’immatricolazione di veicoli nuovi provenienti dagli Stati membri della U.E. e dagli Stati aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati provenienti dai predetti Stati.
E’ altrettanto noto che, in sede di immatricolazione di detti veicoli, deve essere comprovato l’assolvimento degli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario e a tal fine, in forza delle procedure sinora in uso, è stata richiesta l’acquisizione di apposita documentazione cartacea destinata ad essere trasmessa alle locali Agenzie delle Entrate per le verifiche di merito.
Si tratta, tuttavia, di una procedura che mal si concilia con i principi che regolano lo “S.T.A. cooperante”, il quale si fonda sulla immediatezza (tempo reale) e sulla contestualità delle operazioni di motorizzazione e delle formalità P.R.A..
In ciò risiedono le motivazioni tecnico-giuridiche per le quali il d.P.R. n. 224/2004, introducendo il comma 1-bis all’art. 1 del d.P.R. n. 358/2000, ha demandato ad apposita Convenzione tra questa Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane la definizione di nuove procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali in parola.
Sulla base di tali presupposti, con circolare prot. n. 3750/M360 del 22 settembre 2004 si era, conseguentemente, evidenziata l’impossibilità di avviare la concreta applicazione della nuova disciplina introdotta dal d.P.R. n. 224/2004, in attesa della stipula della summenzionata Convenzione.
Sempre nell’intento di garantire un sistema efficiente ed efficace di controllo sull’adempimento degli obblighi IVA intracomunitari, con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) è stato poi stabilito che i soggetti di imposta sono tenuti a comunicare a questo Dipartimento, prima dell’immatricolazione, una serie di dati relativi all’acquisto intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, compreso il caso in cui i medesimi veicoli siano oggetto di passaggio interno successivo all’acquisto intracomunitario stesso (art. 1, comma 378).
Peraltro, ai fini che qui maggiormente rilevano, si segnala che tra i dati che debbono necessariamente essere acquisiti è compreso il numero di telaio del veicolo.
I contenuti e le modalità di comunicazione dei predetti dati sono stati disciplinati, a norma dell’art. 1, comma 379, della medesima legge finanziaria, con decreto adottato dallo scrivente, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’8 giugno 2005 (in G.U. n. 154 del 5 luglio 2005), al quale si è data attuazione con i “File Avvisi” n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005.
L’art. 1, comma 379, della legge finanziaria 2005 prescrive, inoltre, che i dati acquisiti propedeuticamente all’immatricolazione debbano essere trasmessi telematicamente da questo Dipartimento all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane, con le procedure definite con la stessa Convenzione prevista dall’art. 1-bis del D.P.R. n. 358/2000.
Peraltro, la richiamata Convenzione non è stata al momento ancora formalmente stipulata; tuttavia, poichè lo stato attuale dei lavori registra l’unanime consenso tra le parti in ordine agli aspetti sostanziali da disciplinare, non si ritiene sussistano particolari ragioni di cautela per procrastinare ulteriormente l’operatività dello “STA cooperante” con riguardo alle immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti Stati.
Scopo della presente circolare, pertanto, è quello di impartire le necessari istruzioni applicative al riguardo.

 

DATA DI AVVIO
Le nuove procedure prenderanno avvio a decorrere dal 5 dicembre 2005.
Dalla medesima data il “Prenotanazionalizzazioni” potrà essere utilizzato:
• in via generale per tutte le operazioni di nazionalizzazione escluse dallo “STA cooperante” (v. par. “ESCLUSIONI”);
• come procedura di emergenza di “stampa remota”, nei casi di interruzione dei collegamenti telematici di “STA cooperante”, secondo le procedure vigenti.
Dalla medesima data, inoltre, saranno rese operative le applicazioni informatiche necessarie.
Il “Manuale utente” è disponibile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it. – Sezione “Trasporti Terrestri” – link “Guide e Servizi”.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
Salvo quanto precisato nel successivo paragrafo “ESCLUSIONI”, le nuove procedure di immatricolazione concernono :
1. i veicoli nuovi (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali;
2. i veicoli usati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo.
Si evidenzia, peraltro, che al momento lo “STA cooperante” non gestisce alcuna operazione (immatricolazione, trasferimento della proprietà e reimmatricolazione) avente ad oggetto i rimorchi, indipendentemente dal fatto che tali veicoli provengano o meno dall’estero.
Tali operazioni saranno messe in linea nel mese di gennaio 2006.
Al riguardo si tenga presente che:
• per veicoli nuovi si intendono:
a) i veicoli mai immatricolati;
b) i veicoli immatricolati allorchè ricorra una delle seguenti condizioni:
1. percorrenza non superiore a seimila chilometri;
ovvero
2. cessione avvenuta non oltre sei mesi dalla data della prima immatricolazione;
• per veicoli usati si intendono:
i veicoli immatricolati allorché ricorra la duplice e contestuale condizione della:
1. percorrenza superiore a seimila chilometri;
2. cessione effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se temporanea).
In allegato alla presente circolare è fornito l’elenco dei Paesi facenti parte della U.E. e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (All. 1).

 

ESCLUSIONI
Tenuto conto dell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, nonché delle istruzioni operative generali impartite con circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, debbono ritenersi escluse dalle procedure di “STA cooperante” le seguenti ipotesi di “nazionalizzazione”:
• veicoli nuovi provenienti, tramite canali di importazione non ufficiali, da Paesi extracomunitari o non aderenti allo Spazio economico europeo;
• veicoli usati già immatricolati in un Paese extracomunitario o non aderente allo Spazio economico europeo.
Inoltre, indipendentemente dal fatto che i veicoli per i quali è richiesta la “nazionalizzazione” provengano da Paesi comunitari od extracomunitari, ovvero da Paesi aderenti o non allo Spazio economico europeo, debbono altresì ritenersi esclusi:
• rimorchi di autoveicoli;
• veicoli per i quali è richiesto, in capo all’intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi albi, compresa l’ipotesi della locazione senza conducente;
• veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;
• veicoli per i quali è richiesta l’annotazione dell’usufrutto;
• veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;
• veicoli la cui revisione risulti scaduta (cfr. par. “DOCUMENTAZIONE TECNICA – B. VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI”).

 

PRESUPPOSTI PER L’IMMATRICOLAZIONE
Con i “File Avvisi” n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005, richiamati nelle “PREMESSE”, sono state impartite istruzioni al fine della acquisizione di una serie di dati relativi all’acquisto intracomunitario dei veicoli nuovi per i quali viene richiesta l’immatricolazione.
Ciò posto, si evidenzia che, per esplicita previsione contenuta nell’art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005, l’immatricolazione stessa non può essere espletata qualora nel sistema informativo di questo Dipartimento non risultino acquisiti i dati relativi all’acquisto intracomunitario (e agli eventuali passaggi interni successivi) del veicolo, compreso il numero di telaio.
Peraltro, l’obbligo di comunicazione dei predetti dati ha una portata di carattere generale, nel senso che trova applicazione sia con riferimento alle “nazionalizzazioni” espletabili con “STA cooperante” sia per le nazionalizzazioni di veicoli provenienti dall’ambito europeo che restano escluse dallo “STA cooperante”.
In entrambi i casi, quindi, il sistema informativo inibirà automaticamente la possibilità di immatricolare quei veicoli per i quali non siano stati già acquisiti i dati relativi all’acquisto intracomunitario.
Si ravvisa, pertanto, l’opportunità che gli Uffici in indirizzo ne rendano edotta l’utenza interessata, evidenziando che l’Amministrazione deve ritenersi indenne dagli eventuali danni, subiti dal richiedente l’immatricolazione, derivanti da omesse od erronee comunicazioni.
Quanto sin qui evidenziato non trova applicazione con riguardo ai veicoli usati, rispetto al cui acquisto non sussiste alcun obbligo di comunicazione propedeutico alla immatricolazione; ne consegue, pertanto, che i dati relativi a tali veicoli, compreso il numero di telaio, sono acquisiti direttamente in sede di immatricolazione.

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Alla richiesta di immatricolazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica di seguito elencata a seconda che si tratti di veicoli mai immatricolati ovvero di veicoli già immatricolati in uno Stato membro della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo.
A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI:
L’ipotesi riguarda esclusivamente i veicoli muniti di omologazione comunitaria, giacchè quelli sprovvisti di tale omologazione sono soggetti a preventivo controllo tecnico e, conseguentemente, la loro immatricolazione non è gestibile con le procedure di “STA cooperante”.
La documentazione tecnica che deve essere prodotta è la seguente:
• Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso.
Il certificato di omologazione comunitaria è il documento di base richiesto dalle vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei veicoli nei Paesi membri UE; esso contiene i dati identificativi e le caratteristiche tecniche del veicolo necessari per la compilazione della carta di circolazione italiana.
Se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato presso questo Dipartimento, attraverso il deposito della propria firma, la sottoscrizione apposta sul certificato di omologazione deve essere legalizzata presso la competente autorità pubblica estera, in base alle modalità ivi in uso, ed ha lo scopo di comprovare sia l’autenticità della firma sia la qualità di legale rappresentante.
• attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L’attestato deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore, qualora il C.O.C. sia stato emesso da oltre un anno rispetto alla data in cui è richiesta l’immatricolazione. In caso di C.O.C. duplicato, trova applicazione quanto disposto con circolare prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004.
Si tenga presente infine che, per i veicoli nuovi la cui omologazione comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie particolari, è comunque consentita l’immatricolazione “in deroga”, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.
In tal caso, la documentazione deve essere integrata con:
• richiesta del costruttore di immatricolazione “in deroga”;
• fotocopia (non in bollo né autenticata) del provvedimento di deroga concesso dallo Stato di origine per l’immatricolazione di “fine serie”.
B) VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI
In tal caso, debbono essere prodotti:
a) carta di circolazione, comprensiva della Parte II se rilasciata, cui va allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora la carta stessa sia redatta su un modello che non reca i codici comunitari previsti dalla direttiva 1999/37/CE o qualora contenga annotazioni aggiuntive;
b) una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i dati annotati sulla carta di circolazione estera non siano sufficienti per la compilazione della carta di circolazione italiana):
b.1) scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione,
Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata:
- a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al precedente punto A.); ovvero
- da un ente privato estero autorizzato; ovvero
- dalla competente autorità pubblica estera.
Si ricorda, infine, che per i veicoli immatricolati nei Paesi entrati a far parte della U.E dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.
b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell’interessato, ovvero una fotocopia dello stesso;
b.3) attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore.
Il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di omologazione occorrenti per l’emissione della carta di circolazione.
c) targhe di immatricolazione, se rilasciate dallo Stato estero e non siano state fabbricate a cura degli interessati, secondo le disposizioni vigenti.
In tutti i casi in cui è prevista la traduzione dei documenti che debbono essere prodotti al fine della “nazionalizzazione”, si applicano le modalità di cui all’art. 33, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), il quale prescrive che agli atti e ai documenti formati all’estero, e da valere nello Stato italiano, “deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”.
Al riguardo, si tenga conto che:
1. nell’ambito dell’ordinamento italiano non esiste un albo di traduttori ufficiali;
2. conseguentemente, l’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000, nella parte in cui prevede che la traduzione in lingua italiana debba essere certificata conforme al testo straniero da un “traduttore ufficiale”, deve essere interpretato nel senso che riveste la qualifica di “traduttore ufficiale” qualunque soggetto che ufficializzi la propria traduzione prestando apposito giuramento, davanti al cancelliere giudiziario, sulla conformità della propria traduzione al testo originale, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366;
3. detta procedura di asseverazione, inoltre, non può essere ovviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal traduttore ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità della traduzione al testo straniero.
Si segnala, infine, che dalla carta di circolazione deve essere dedotto il dato relativo ai controlli periodici cui il veicolo è stato eventualmente sottoposto.
Al riguardo, occorre evidenziare che la carta di circolazione può recare la data di effettuazione dell’ultima revisione, ovvero la data di scadenza della revisione stessa.
Si tenga presente, però, che non tutti i Paesi europei applicano, in materia di revisione, la stessa tempistica prevista in Italia (vale a dire: il 4° anno successivo alla prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni).
Pertanto, ferma restando la data di prima immatricolazione, la scadenza della revisione deve essere verificata in base alla regola temporale del “4 + 2”.
Conseguentemente, se la revisione risulta scaduta in base alla predetta regola temporale, l’immatricolazione del veicolo non potrà essere effettuata con “STA cooperante” (cfr. par. “ESCLUSIONI”), bensì con procedura tradizionale e previo il necessario controllo tecnico.

 

DOCUMENTAZIONE FISCALE
Per quanto più strettamente attiene agli aspetti fiscali relativi agli acquisti intracomunitari di veicoli, la disciplina contenuta nell’art. 1-bis del d.P.R. n. 358/2000 e nell’art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005 trae origine da un medesimo presupposto normativo costituito dall’art. 53, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427 e recante, tra l’altro, norme di armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle stabilite da direttive CEE), il quale prevede che:
“I pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi (omissis) oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto”.
E’ noto che, sulla base di detti presupposti, ed a seguito di specifici accordi intercorsi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, questo Dipartimento ha adottato la circolare n. B 59 del 20 settembre 2000, successivamente modificata ed integrata con le circolari n. B 64 dell’11 ottobre 2000 e n. B 77 del 16 novembre 2000 con le quali sono state impartite disposizioni in ordine alla documentazione fiscale da allegare alle richieste di nazionalizzazione.
Ciò posto, occorre evidenziare che le disposizioni da ultimo richiamate appaiono del tutto superate alla luce delle nuove procedure telematiche attraverso le quali questo Dipartimento è ora tenuto ad acquisire i dati relativi all’acquisto intracomunitario di veicoli ed a trasmetterli all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Dogane.
Pertanto, appare ora sufficiente che il richiedente l’immatricolazione produca, nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nel d.P.R. n. 445/2000:
1. una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:
• la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo;
• il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;
• la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante:
• il proprio codice fiscale o partita IVA;
• l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA;
• il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;
• la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);
• il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;
• se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km;
ovvero
3. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante:
• il proprio codice fiscale;
• l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24;
• il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;
• la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);
• il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;
• se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km.
Poiché, come più volte sottolineato, tutti i dati relativi all’acquisto intracomunitario ed agli eventuali passaggi interni successivi debbono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Dogane competenti per gli accertamenti del caso, gli Uffici in indirizzo debbono ritenersi esentati dalle verifiche, anche a campione, sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni sostitutive sopra elencate.
CONTROLLO PRELIMINARE DELLA REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 358/2000, si ritiene opportuno che, in questa prima fase di avvio delle procedure di “nazionalizzazione” disciplinate con la presente circolare, la documentazione tecnica e le dichiarazioni concernenti i relativi adempimenti fiscali siano sottoposte al preliminare vaglio da parte degli Uffici della Motorizzazione, il cui esito positivo varrà quale parere favorevole alla successiva immatricolazione del veicolo con procedura “STA cooperante”.
A tal fine, si dispone quanto segue:
• l’intestatario del veicolo rivolge all’Ufficio della Motorizzazione una richiesta di parere, redatta in triplice copia ed esente da imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di cui alla legge n. 870/1986, sulla regolarità della documentazione necessaria al fine della “nazionalizzazione” del veicolo stesso; nella richiesta è specificato l’elenco della documentazione allegata;
• la predetta documentazione è allegata in originale; lo “Sportello” che dovrà procedere all’immatricolazione ne trattiene una copia fotostatica al fine della compilazione della carta di circolazione;
• la richiesta di parere, unitamente alla allegata documentazione, sono presentate all’Ufficio della Motorizzazione per il tramite dello Studio di consulenza abilitato quale “Sportello telematico dell’automobilista” che provvederà alla successiva immatricolazione del veicolo, ovvero direttamente dall’interessato o per il tramite di uno Studio di consulenza che intenda immatricolare presso lo “Sportello” istituito nel medesimo Ufficio della Motorizzazione;
• acquisita la richiesta di parere, l’Ufficio della Motorizzazione assegna un numero di protocollo (non marca operativa) che viene annotato su tutte e tre le copie, una delle quali viene restituita all’interessato quale ricevuta;
• entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere, l’Ufficio della Motorizzazione restituisce all’interessato una copia dell’istanza con annotato l’esito del controllo preliminare, corredato dalla data e dalla firma del funzionario che ha provveduto alla verifica nonché dal timbro dell’Ufficio;
• se il controllo preliminare ha esito positivo, l’intestatario del veicolo può proporre formale domanda di immatricolazione; in tal caso, lo “Sportello” che ha proceduto all’immatricolazione consegna al competente Ufficio della Motorizzazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 358/2000 ed in luogo della documentazione tecnica del veicolo e delle dichiarazioni concernenti i relativi adempimenti fiscali, la copia dell’istanza ove è stato annotato l’esito del controllo preliminare;
• se il controllo preliminare ha esito negativo, l’Ufficio della Motorizzazione restituisce tutta la documentazione indicando le ragioni che ostano alla immatricolazione del veicolo nonché le eventuali integrazioni del caso.
Si precisa inoltre che:
- il controllo preliminare sulla documentazione tecnica concerne sia la regolarità formale sia la regolarità sostanziale della stessa;
- il controllo preliminare sulla documentazione fiscale concerne esclusivamente la regolarità formale delle dichiarazioni sostitutive prodotte (cfr. quanto già evidenziato al par. “DOCUMENTAZIONE FISCALE”).
Il parere favorevole all’immatricolazione è subordinato, inoltre:
- alla verifica della sussistenza nel sistema dei dati relativi all’acquisto intracomunitario del veicolo;
- alla verifica della corrispondenza tra i dati risultanti dal sistema informativo e quanto dichiarato dal richiedente l’immatricolazione con riguardo alla denominazione dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo.
Per inciso, si rammenta che, in generale, la procedura “STA cooperante” non consente in alcun caso il rilascio di permessi provvisori di circolazione, in qualunque forma rilasciati, in attesa che venga stampata la carta di circolazione.
Ciò, a maggior ragione, deve trovare puntuale applicazione nell’ambito delle procedure di “nazionalizzazione” e, in particolare, allorché sia ancora in corso il controllo preliminare della documentazione del veicolo.
A parte le eventuali responsabilità penali del caso, l’inosservanza di tale disposizione espone gli utenti a sanzioni da parte delle autorità di polizia stradale, con conseguenti responsabilità civili degli operatori per i danni subiti dagli utenti stessi.

 

COMPETENZA TERRITORIALE
Com’è noto, in tema di “nazionalizzazione” di veicoli provenienti dall’estero, si è avuto modo di registrare, nel passato, anomale “migrazioni” di utenti verso taluni Uffici periferici, che hanno indotto questo Dipartimento a regolamentare la competenza territoriale degli Uffici stessi, nell’ambito di detta materia, secondo criteri prestabiliti.
Ciò posto, si ritiene che la gestione con “STA cooperante” delle immatricolazioni dei veicoli provenienti dall’ambito europeo non faccia venir meno, per ciò solo, le ragioni di cautela per le quali sono state adottate le richiamate misure le quali, tuttavia, necessitano di essere coerentemente coordinate con le nuove disposizioni contenute nella presente circolare.
Pertanto, restano immutate le direttive impartite al punto A) del paragrafo “Procedure di immatricolazione” della circolare prot. n. 1059/M362 del 16 marzo 2004, come successivamente integrato con circolare prot. n. 122/D.T.T. del 28 maggio 2004, il quale prevede che, per le domande di immatricolazione dei veicoli di cui si tratta, la competenza territoriale degli Uffici della Motorizzazione è individuata in base ai seguenti criteri alternativi:
a) in relazione al luogo in cui è ubicata una sede della Società che li commercializza;
b) in relazione al luogo di residenza dell’intestatario del veicolo;
c) in relazione al luogo ove è ubicata la sede dello Studio di consulenza automobilistica (legge n. 264/1991) al quale è affidata la pratica di immatricolazione, qualora anche una sola delle condizioni previste ai precedenti punti a) e b) si realizzi in una provincia geograficamente limitrofa a quella in cui lo Studio di consulenza ha sede.

 

DISPOSIZIONI FINALI
Per tutti gli aspetti applicativi di “STA cooperante” non espressamente previsti con la presente circolare, si rinvia alle istruzioni generali già impartite con circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, come modificata dalla circolare prot. 3583/M360 del 3 novembre 2004.

 

ABROGAZIONI
Dalla data della presente circolare sono abrogate le disposizioni diramate con le seguenti circolari:
- n. B 59 del 20 settembre 2000;
- n. B 64 dell’11 ottobre 2000;
- n. B 77 del 16 novembre 2000.
Deve altresì ritenersi abrogata ogni altra previgente disposizione ministeriale che risulti in contrasto con le direttive contenute nella presente circolare.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero
)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lunedì, 05 Dicembre 2005
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