Sabato 02 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Circolari 13/12/2005

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direttiva del Consiglio 1999/37/CE, concernente i documenti di immatricolazione dei veicoli. Nazionalizzazione di veicoli già circolanti in Germania.

Circolare Prot. MOT3/5553-5938/M362 del 12/12/2005

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

Prot. MOT3/5553-5938/M362 del 12/12/2005

 

 

OGGETTO:

Direttiva del Consiglio 1999/37/CE, concernente i documenti di immatricolazione dei veicoli. Nazionalizzazione di veicoli già circolanti in Germania.

 

Con circolare prot. 3386/M362 del 21 giugno 2005 questa Sede aveva provveduto, sulla scorta di indicazioni pervenute tramite i competenti organi comunitari, ad allineare alla direttiva 1999/37/CE le procedure di immatricolazione in Italia di veicoli già circolanti in Germania. L’applicazione di tale circolare veniva, però, differita, con circolare 963/Segr. del 01 luglio 2005, in quanto la realtà operativa dimostrava la necessità di un approfondimento in tema di procedure adottate in Germania nel caso di radiazione dei veicoli per esportazione in un altro paese della UE. A tale scopo sono state adite le Autorità comunitarie e tedesche competenti, al fine di acquisire i chiarimenti necessari, al momento non ancora giunti.
Di contro è pervenuta a questa Sede una comunicazione del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano, rivolta ad alcuni UMC del Nord Italia. Tale comunicazione ha per oggetto i nuovi documenti di circolazione e le modifiche alle procedure di radiazione introdotti in Germania, ai fini dell’adeguamento alla direttiva 1999/37/CE, a partire dal 01.10.2005. Considerato che già diversi UMC hanno segnalato a questa Sede la presentazione per l’immatricolazione in Italia di veicoli già circolanti in Germania dotati dei nuovi documenti, pur tenuto conto dell’ufficiosità della comunicazione in questione, si ritiene improcrastinabile l’esigenza di fornire le prime necessarie istruzioni operative, con riserva di integrarle e/o modificarle non appena in possesso dei chiarimenti ufficiali forniti dalla competente Autorità tedesca.
Pertanto, nel richiamare le premesse normative già enunciate con la circolare prot. 3386/M362 del 21 giugno 2005, si dispone che la nazionalizzazione dei veicoli già immatricolati in Germania con targa definitiva a partire dal 01.10.2005 e radiati per esportazione, sia subordinata alla consegna dei due documenti denominati “Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)” e “Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)”. Le copie dei modelli di tali documenti sono allegate alla presente ad integrazione della descrizione dei medesimi allegata alla già nominata circolare prot. 3386/M362.
Si ricorda che in mancanza del documento denominato “Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)” si potrà dare corso all’immatricolazione solo dietro conferma dell’Autorità tedesca, eventualmente anche su richiesta diretta agli indirizzi forniti in allegato alla circolare n. 5239/M362 del 03 dicembre 2004, del diritto del richiedente ad immatricolare nuovamente il veicolo in Italia.
In merito ai contenuti dei documenti, si evidenzia che se i dati sono indicati con i codici comunitari armonizzati secondo direttiva 1999/37/CE, non necessitano di traduzione, fermo restando che dovrà essere comunque fornita la traduzione di eventuali annotazioni e dati non direttamente riferibili a detti codici. Quanto sopra anche in relazione alla annotazione sul “Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)” dell’avvenuta radiazione/cancellazione dai registri tedeschi. Si fa, infatti, presente che, in mancanza di tale annotazione, ovvero nel caso risulti annotata la semplice sospensione dalla circolazione, si darà corso all’immatricolazione a condizione che vengano presentate dagli interessati le targhe originali tedesche (da invalidare, se necessario, secondo le procedure in uso) oppure, in alternativa, un’attestazione da parte dell’Autorità tedesca circa il già avvenuto annullamento delle targhe. Quest’ultima attestazione potrà essere sostituita da dichiarazione, a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’importatore presso il quale è stato acquistato il veicolo, ovvero dal richiedente la reimmatricolazione nel caso di acquisto diretto in Germania.
Per gli adempimenti di cui all’articolo 5/2 della Direttiva in oggetto, rispetto alla facoltà dell’Autorità tedesca di chiedere, entro sei mesi dal ritiro, che la carta di circolazione le venga rispedita, gli UMC dovranno trattenere i due documenti di cui trattasi. Al riguardo si comunica che, secondo le intese intervenute con la Direzione Generale del PRA, gli interessati potranno produrre, ai fini dell’iscrizione della proprietà, la semplice fotocopia del “Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)”, il cui originale rimarrà pertanto in possesso dell’UMC per l’esigenza sopra evidenziata.
Come già sottolineato le disposizioni recate dalla presente circolare si applicano alle richieste aventi per oggetto veicoli registrati in Germania a partire dal 01.10.2005.
Per i veicoli la cui immatricolazione tedesca è avvenuta precedentemente al 01.10.2005, nel caso sia disponibile il “Fahrzeugschein”, si potrà dare corso alla nazionalizzazione secondo le procedure sopra illustrate, fermo restando che i documenti (“Fahrzeugschein” e/o “Fahrzeugbrief”) redatti secondo i vecchi modelli continueranno ad essere completamente tradotti a cura degli interessati. Nel caso, invece, il “Fahrzeugschein” non sia disponibile rimangono in vigore fino a nuovo ordine le già esistenti procedure di nazionalizzazione, basate sulla presentazione di un valido certificato di cancellazione “Abmeldung”.
Si assicura che verranno tempestivamente comunicate eventuali correzioni da apportare alla presente in forza delle osservazioni che la competente Autorità tedesca, che legge per conoscenza, dovesse formulare.
Con l’occasione, in relazione alle numerose richieste giunte sull’argomento, si conferma che, in ogni caso, il termine di scadenza della revisione periodica deve essere individuato nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Decreti Ministeriali emanati in materia, in relazione alla data di prima immatricolazione, ovvero dell’ultimo controllo tecnico periodico superato, desunta dai documenti in esame o da attestazione dell’autorità tedesca.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Martedì, 13 Dicembre 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK