Prot.
MOT3/5553-5938/M362 del 12/12/2005
OGGETTO: |
Direttiva del Consiglio 1999/37/CE,
concernente i documenti di immatricolazione dei veicoli. Nazionalizzazione
di veicoli già circolanti in Germania.
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Con
circolare prot. 3386/M362 del 21 giugno 2005 questa Sede aveva provveduto,
sulla scorta di indicazioni pervenute tramite i competenti organi comunitari,
ad allineare alla direttiva 1999/37/CE le procedure di immatricolazione
in Italia di veicoli già circolanti in Germania. L’applicazione
di tale circolare veniva, però, differita, con circolare 963/Segr.
del 01 luglio 2005, in quanto la realtà operativa dimostrava la
necessità di un approfondimento in tema di procedure adottate in
Germania nel caso di radiazione dei veicoli per esportazione in un altro
paese della UE. A tale scopo sono state adite le Autorità comunitarie
e tedesche competenti, al fine di acquisire i chiarimenti necessari, al
momento non ancora giunti.
Di contro è pervenuta a questa Sede una comunicazione del Consolato
Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano, rivolta ad alcuni
UMC del Nord Italia. Tale comunicazione ha per oggetto i nuovi documenti
di circolazione e le modifiche alle procedure di radiazione introdotti
in Germania, ai fini dell’adeguamento alla direttiva 1999/37/CE,
a partire dal 01.10.2005. Considerato che già diversi UMC hanno
segnalato a questa Sede la presentazione per l’immatricolazione in
Italia di veicoli già circolanti in Germania dotati dei nuovi documenti,
pur tenuto conto dell’ufficiosità della comunicazione in questione,
si ritiene improcrastinabile l’esigenza di fornire le prime necessarie
istruzioni operative, con riserva di integrarle e/o modificarle non appena
in possesso dei chiarimenti ufficiali forniti dalla competente Autorità
tedesca.
Pertanto, nel richiamare le premesse normative già enunciate con
la circolare prot. 3386/M362 del 21 giugno 2005, si dispone che la nazionalizzazione
dei veicoli già immatricolati in Germania con targa definitiva
a partire dal 01.10.2005 e radiati per esportazione, sia subordinata alla
consegna dei due documenti denominati “Zulassungsbescheinigung Teil
I (Fahrzeugschein)” e “Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)”.
Le copie dei modelli di tali documenti sono allegate alla presente ad
integrazione della descrizione dei medesimi allegata alla già nominata
circolare prot. 3386/M362.
Si ricorda che in mancanza del documento denominato “Zulassungsbescheinigung
Teil II (Fahrzeugbrief)” si potrà dare corso all’immatricolazione
solo dietro conferma dell’Autorità tedesca, eventualmente
anche su richiesta diretta agli indirizzi forniti in allegato alla circolare
n. 5239/M362 del 03 dicembre 2004, del diritto del richiedente ad immatricolare
nuovamente il veicolo in Italia.
In merito ai contenuti dei documenti, si evidenzia che se i dati sono
indicati con i codici comunitari armonizzati secondo direttiva 1999/37/CE,
non necessitano di traduzione, fermo restando che dovrà essere
comunque fornita la traduzione di eventuali annotazioni e dati non direttamente
riferibili a detti codici. Quanto sopra anche in relazione alla annotazione
sul “Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)” dell’avvenuta
radiazione/cancellazione dai registri tedeschi. Si fa, infatti, presente
che, in mancanza di tale annotazione, ovvero nel caso risulti annotata
la semplice sospensione dalla circolazione, si darà corso all’immatricolazione
a condizione che vengano presentate dagli interessati le targhe originali
tedesche (da invalidare, se necessario, secondo le procedure in uso) oppure,
in alternativa, un’attestazione da parte dell’Autorità
tedesca circa il già avvenuto annullamento delle targhe. Quest’ultima
attestazione potrà essere sostituita da dichiarazione, a norma
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall’importatore
presso il quale è stato acquistato il veicolo, ovvero dal richiedente
la reimmatricolazione nel caso di acquisto diretto in Germania.
Per gli adempimenti di cui all’articolo 5/2 della Direttiva in oggetto,
rispetto alla facoltà dell’Autorità tedesca di chiedere,
entro sei mesi dal ritiro, che la carta di circolazione le venga rispedita,
gli UMC dovranno trattenere i due documenti di cui trattasi. Al riguardo
si comunica che, secondo le intese intervenute con la Direzione Generale
del PRA, gli interessati potranno produrre, ai fini dell’iscrizione
della proprietà, la semplice fotocopia del “Zulassungsbescheinigung
Teil II (Fahrzeugbrief)”, il cui originale rimarrà pertanto
in possesso dell’UMC per l’esigenza sopra evidenziata.
Come già sottolineato le disposizioni recate dalla presente circolare
si applicano alle richieste aventi per oggetto veicoli registrati in Germania
a partire dal 01.10.2005.
Per i veicoli la cui immatricolazione tedesca è avvenuta precedentemente
al 01.10.2005, nel caso sia disponibile il “Fahrzeugschein”,
si potrà dare corso alla nazionalizzazione secondo le procedure
sopra illustrate, fermo restando che i documenti (“Fahrzeugschein”
e/o “Fahrzeugbrief”) redatti secondo i vecchi modelli continueranno
ad essere completamente tradotti a cura degli interessati. Nel caso, invece,
il “Fahrzeugschein” non sia disponibile rimangono in vigore
fino a nuovo ordine le già esistenti procedure di nazionalizzazione,
basate sulla presentazione di un valido certificato di cancellazione “Abmeldung”.
Si assicura che verranno tempestivamente comunicate eventuali correzioni
da apportare alla presente in forza delle osservazioni che la competente
Autorità tedesca, che legge per conoscenza, dovesse formulare.
Con l’occasione, in relazione alle numerose richieste giunte sull’argomento,
si conferma che, in ogni caso, il termine di scadenza della revisione
periodica deve essere individuato nel rispetto delle prescrizioni di cui
ai Decreti Ministeriali emanati in materia, in relazione alla data di
prima immatricolazione, ovvero dell’ultimo controllo tecnico periodico
superato, desunta dai documenti in esame o da attestazione dell’autorità
tedesca.
IL
DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini).
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