{foto3c} L’infortunistica stradale rappresenta una questione di assoluta rilevanza nell’ ambito delle emergenze a forte impatto sociale che viene però trattata essenzialmente con riferimento ai danni alle persone e alle cose, trascurando le conseguenze determinate in termini ambientali dagli incidenti stradali che rappresentano invece, sotto questo profilo, una fonte di produzione di rifiuti e quindi la prima fase di quella filiera che deve concludersi con lo smaltimento. In via di prima approssimazione rileviamo “rifiuti stradali evidenti”(lamierati, frammenti di vetro, strutture plastiche, tessuti, gomme) e “rifiuti stradali evanescenti” (per lo più liquidi: lubrificanti, carburanti, refrigeranti) che si distinguono anche in base alla sorte: i primi vanno ad integrare l’ “arredo” degli spazi adiacenti al piano viabile dopo essere stati rimossi dal punto dell’ incidente, gli altri rimangono sul fondo stradale in attesa di una dispersione apparente favorita dai transiti veicolari e dalle precipitazioni atmosferiche. Talvolta, per favorirne la dispersione, i rifiuti liquidi cosparsi sul piano viabile vengono trattati con materiale assorbente, comunque non biodegradabile, che si sostanzia a sua volta in rifiuto, da recuperare e smaltire. Ma si tratta comunque di dispersione solo apparente e non solo in senso ambientale. Lo sversamento di rifiuti liquidi sul piano viabile, come conseguenza dell’ incidente, determina inoltre un pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale in quanto compromette il coefficiente di aderenza in modo rilevante soprattutto quando il fondo è bagnato. Non a caso il 7% circa dei sinistri stradali con morti e feriti, avviene in quegli stessi luoghi dove si sono verificati in precedenza incidenti stradali, a causa del non corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale, compromessa dalla permanenza di rifiuti non apparenti e, quindi, tali da concretizzare gli estremi di quella nozione di “insidia o trabocchetto” delineata dalla giurisprudenza che esclude la responsabilità in capo al conducente che incorra in un evento infortunistico per effetto dell’ emergenza di un fatto imprevisto ed imprevedibile, come appunto non può che essere la repentina riduzione del coefficiente di aderenza di un settore stradale a causa della presenza di liquidi oleosi miscelati con l’ acqua piovana o che, peggio, in presenza di asfalto drenante, si insidiano nei vuoti del piano viabile per poi riemergere in superficie sospinti dall’ acqua piovana per effetto del differente peso specifico. La risposta al secondo quesito si ricomprenderebbe in quella al primo ove non fosse considerato il sistema R.C.A. obbligatoria sul quale, in virtù della copertura assicurativa del rischio da incidente stradale, ricadono anche le spese dovute al ripristino delle condizioni di sicurezza del piano viabile. Di contro i prezzi corrisposti dall’ assicurazione R.C.A. solo raramente compensano tali spese, semplicemente perché quasi mai vengono sostenute: i “rifiuti stradali evidenti” albergano infatti lungo le adiacenze delle strade, mentre quelli “evanescenti” rimangono ad inquinare ed alterare la piattaforma stradale, ponendosi come il presupposto di altri eventi infortunistici, talvolta “inspiegabili” nella dinamica. La risposta al terzo quesito comporta la lettura della questione sotto la lente della legislazione ambientale. Va in primo luogo osservato che – naturalmente – se i rifiuti da incidente stradale (solidi e/o liquidi) vengono riversati oltre il ciglio della strada nelle cunette laterali da chiunque o comunque vengono spazzati via o dispersi nelle aree vicine, chiunque operi tali illecite attività (conducente o anche dipendenti di enti privati o pubblici intervenuti) deve rispondere delle sanzioni derivanti da tali azioni. Si possono verificare – in teoria – diversi casi. Nei casi ordinari, laddove sussiste un incidente stradale nel contesto del quale non vi è la necessità e l’obbligo di far intervenire una forza di polizia o mezzo di soccorso (si pensi agli “ordinari” incidenti nei quali con soli danni alle cose i conducenti risolvono amichevolmente la controversia e si accordano per la redazione a firma comune di un atto di ricostruzione e di assunzione di responsabilità condivisa), e laddove nel contempo non vi sia stata caduta o spargimento sul piano viabile di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, è possibile comunque che pezzi di residui dei veicoli e/o dei materiali trasportati siano stati riversati sulla strada senza creare intralci e pericoli per la circolazione. Al termine della compilazione di accordo comune dei documenti relativi all’incidente, i conducenti si possono legittimamente allontanare dal luogo del sinistro. Ma che fine devono fare in questi casi i materiali residuali derivanti dall’incidente (pezzi di autovettura, vetri frantumati, materiali trasportati danneggiati durante l’impatto)? È legittimo che i predetti conducenti dopo aver risolto le questioni civilistiche tra di loro, lascino sul posto da un lato della strada (pur senza creare intralcio alla circolazione) tali materiali o, peggio, li riversino nelle cunette laterali o altrove? Dunque, in questi casi è regola e prassi che l’ente pubblico preposto a tale incombenza spesso non provvede direttamente con proprio personale dipendente ma concede in appalto i lavori di ripulitura del manto stradale a ditte terze specializzate. Consegue in via logica che tali ditte devono essere considerate in quel frangente per forza di cose come detentori di rifiuti che vanno a prelevare e comunque trattare in quel momento sulla strada, non certamente come produttori. Infatti a livello meramente formale i produttori di quei rifiuti restano i conducenti e comunque i proprietari dei veicoli coinvolti nell’incidente e dai quali mezzi sono derivati quei materiali residuali. E proprio per questo motivo a loro poi in momento successivo potrà essere, secondo i casi, imputata ed addebitata a livello civilistico la spesa per la ripulitura. Note Nell’ anno 2007 si sono registrati 230.871 incidenti con morti e/o feriti per un totale di 5.131 persone decedute e 325.850 feriti . In leggera flessione i dati relativi all’ anno 2008: 218.963 incidenti con morti e/o feriti per un totale di 4.731 persone decedute e 310.739 feriti. (fonte ISTAT) **Dirigente Sezione Polizia Stradale di Terni |
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