(omissis)
FATTO e DIRITTO 1. Con provvedimento prot. 1242/8.2 in data 11 settembre 2008, l’Ufficio Provinciale di Perugia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente, a causa dell’esaurimento del punteggio di 20 punti. Il ricorrente lamenta di aver ricevuto notifica del provvedimento soltanto in data 7 agosto 2010, e di non aver ricevuto, né la comunicazione (in data 6 giugno 2008, richiamata nella nota predetta) con cui l’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida lo avrebbe informato dell’esaurimento del punteggio, né, in precedenza, alcuna comunicazione in ordine alle progressive diminuzioni del punteggio, e quindi di non essere stato posto nelle condizioni di frequentare i corsi di recupero istituiti con il d.m. 29 luglio 2003 proprio al fine di evitare il totale azzeramento e la conseguente revisione della patente. Impugna pertanto il provvedimento, deducendo censure di violazione dell’articolo 126-bis del d.lgs. 285/1992 e s.m.i., anche in relazione all’articolo 6, comma 1, del d.m. 29 luglio 2003, nonché di eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria ed arbitrarietà manifesta. 2. Resiste per l’Amministrazione dei trasporti l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, la quale ha controdedotto puntualmente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione. 3. La controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 689/1981, ha natura di rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere di sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente (cfr. Cass. civ., S.U., 29 luglio 2008, n. 20544), che, ai sensi degli articoli 204-bis, 205 e 216, c. 5, del Codice, rientrano nella competenza del giudice di pace (cfr. Cass. civ., S.U., 23 aprile 2010, n. 9691). Anche la giurisdizione in materia di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito dell’azzeramento del punteggio, viene disposta la revisione della patente, ai sensi dell’articolo 126-bis del Codice della Strada, appartiene quindi al giudice ordinario (cfr. TAR Liguria, II, 15 maggio 2008, n. 1015 e 4 novembre 2009, n. 3116; TAR Sicilia, Palermo, I, 13 luglio 2005, n. 1211; TAR Toscana, II, 27 luglio 2009, n. 1301; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 26 aprile 2006, n. 1079; Cons. Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 2854), anche in considerazione della natura di atto dovuto a contenuto vincolato (cfr. TAR Lombardia, Brescia, II, 4 febbraio 2010, n. 574 e 15 gennaio 2010, n. 62) - mentre l’impugnazione del provvedimento di revisione adottato discrezionalmente, a seguito di dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge, ai sensi dell’a rticolo 128 del Codice, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. Civ., S.U., 8 luglio 2009, n. 15966; nonché, 6 febbraio 2006, n. 2445, invocata dal ricorrente). 4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Il processo può essere riproposto innanzi al giudice ordinario entro i termini e con le modalità previste dall’articolo 59 della legge 69/2009 (articolo 11, cod. proc. amm.). 5. Sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi indicati in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
(omissis)
da polnews
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