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Circolari 29/12/2005

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ADR 2005 – Applicazione capitolo 6.8 e capitolo 6.10.

Circolare Prot. 4553- MOT2/E del 22/12/2005

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

Prot. 4553- MOT2/E del 22/12/2005 .

 

 

OGGETTO:

ADR 2005 – Applicazione capitolo 6.8 e capitolo 6.10.

Prot. n.4553- MOT2/E.

 Roma, 22 dicembre 2005

AI DIRETTORI DEI SIIT Settore Trasporti
Loro Sedi

Agli Uffici Centri Prova Autoveicoli
Loro Sedi

Agli Uffici Motorizzazione Civile Loro Sedi

p.c. ANFIA
 

Com’è noto sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2005 è stato pubblicato il decreto ministeriale 02 agosto 2005 con il quale è stata recepita la direttiva 2004/111/CE che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativo al trasporto di merci pericolose su strada.
In relazione all’entrata in vigore dell’ADR edizione 2005 sono state segnalate difficoltà applicative.
Preso atto delle richieste delle Associazioni di categoria dei costruttori, considerato che il recepimento della norma è avvenuto con ritardo in relazione alla data prevista per la sua entrata in vigore e considerati i tempi tecnici, necessari affinché possano essere adeguate, in modo uniforme, le procedure di progettazione e di costruzione delle cisterne, si ritiene opportuno prevedere quanto segue.


Cisterne destinate al trasporto di materie pericolose diverse della classe 2 e cisterne destinate al trasporto di rifiuti operanti sottovuoto.

a) Le istanze di approvazione, sia del tipo di cisterna che dell’unico esemplare, presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di recepimento della direttiva 2004/111/CE, possono essere trattate, a richiesta dell’utenza, sia con riferimento alla precedente edizione dell’ADR che con riferimento all’ADR 2005 e relative norme EN richiamate, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi inderogabili previsti dall’ADR 2005 al punto 6.8.2.
b) La prova idraulica delle cisterne costruite in conformità alla precedente edizione dell’ADR deve essere effettuata entro il termine indicato al punto precedente. Al fine di consentire un graduale adeguamento del processo produttivo è possibile, previa formale istanza presentata all’ufficio competente entro il termine sopraindicato, effettuare la prova idraulica anche successivamente, a condizione che la cisterna sia stata parzialmente realizzata, almeno nella parte riguardante il fasciame.
Tale circostanza:
- deve risultare da idonea dichiarazione resa dal costruttore che individua la medesima cisterna con il numero di serie, il materiale utilizzato, lo spessore delle lamiere e le caratteristiche geometriche (lunghezza, diametri ecc.);
- può essere soggetta a verifica preventiva effettuata a cura dell’ufficio preposto allo svolgimento dell’operazione richiesta.

Cisterne destinate al trasporto di materie pericolose della classe 2

Tenuto conto che la Commissione europea, con decisione del 18 luglio 2005, ha autorizzato l’immissione sul mercato di cisterne costruite anteriormente al 1 luglio 2007, conformi alla normativa nazionale vigente prima del 1 luglio 2005, risulta ancora possibile, sino al 1 luglio 2007, produrre cisterne, costruite con riferimento al DM 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative, nel rispetto, ovviamente, dei requisiti minimi previsti dall’attuale edizione dell’ADR al punto 6.8.2. Naturalmente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, tali cisterne non ricadranno nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/36/CE e pertanto la loro verifica ed approvazione dovrà essere oggetto di intervento congiunto di questa Amministrazione e dell’I.S.P.E.S.L., secondo le procedure in uso.
Si rammenta che l’eventuale successiva rivalutazione delle cisterne, costruite in base alla normativa nazionale, è ovviamente subordinata alla verifica, da parte di un organismo notificato che dovrà attestare che le medesime offrono almeno la stessa sicurezza contemplata dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.

Si invitano gli uffici in indirizzo ad informare gli utenti interessati del contenuto della presente comunicazione.

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                     (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)


 

Giovedì, 29 Dicembre 2005
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