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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 19 settembre 2005 Norme per la progettazione, la costruzione e l’approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 19 settembre 2005 

Norme  per  la  progettazione,  la  costruzione  e l’approvazione dei serbatoi   adibiti  al  trasporto  ed  allo  spandimento  di  liquame

utilizzato in agricoltura.

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  che  ha approvato  il  «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  che  ha approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

  Visti  i  decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e 27 maggio  1985  che recano norme per la progettazione, costruzione, approvazione  e  mantenimento  in  servizio dei  serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame;

  Considerata  l’esigenza  di  adeguare i criteri di costruzione e di approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame a standard comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la semplificazione delle procedure di

approvazione;

 

Decreta:

 

Art. 1

Definizioni

  1.  Per  liquame,  si  intendono  le  deiezioni  animali, nonché i percolati, le acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti agricoli, utilizzati in agricoltura quali fertilizzanti.

  2.  Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato, attrezzato con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e di  spargimento,  adibito  alla  movimentazione,  al trasporto e alla distribuzione del liquame utilizzato in agricoltura.

 

 

Art. 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai veicoli destinati al trasporto su  strada  di  liquame  non  assimilabile  alle materie, di cui alle disposizioni  degli allegati A e B dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

 

Art. 3.

Norme e disposizioni

  1.  Per  quanto  attiene  ai requisiti di sicurezza specifici ed ai relativi   metodi   di   verifica per  la  progettazione  e  per  la costruzione,   ai   veicoli   spandiliquame,   ivi  compresi  i  loro dispositivi  di  spargimento  o iniezione, si applicano le pertinenti norme UNI EN in vigore.

  2.  Ai fini dell’omologazione e/o all’accertamento dei requisiti di idoneita’ alla circolazione, ai veicoli spandiliquami si applicano le norme  prescritte  in  materia  per  le  macchine  agricole  e quelle contenute   nel   decreto  ministeriale  2 maggio  2001,  n.  277,  e successive modificazioni.

  3.  Per   essere   ammesso   alla   circolazione   su  strada,  lo spandiliquame,  e’ soggetto all’omologazione del tipo, se prodotto in serie,  ovvero  all’accertamento  dei  requisiti  di  idoneità  alla circolazione, ai sensi dell’art. 107 del nuovo codice della strada.

  4. Agli  spandiliquame,  si  applicano  inoltre  le  disposizioni contenute nell’allegato al presente decreto.

 

Art. 4.

Norme transitorie

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore obbligatoriamente  trascorso  un  anno  dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2.  E’  consentita  l’applicazione  delle disposizioni del presente decreto  a  fronte  di richiesta formale da parte del costruttore dei veicoli.

 

Art. 5.

Norme abrogate

  1.  I  decreti  ministeriali  27 settembre  1982,  30 maggio 1984 e 27 maggio 1985 sono abrogati.

  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

    Roma, 19 settembre 2005

 

Il Ministro: Lunardi

 

 


 

Allegato

CARATTERISTICHE GENERALI

    1.  I  veicoli  spandiliquame  sono  ammessi alla circolazione su strada  se  sono  progettati  in  modo  tale  da mantenere il liquame trasportato  in  diretta  comunicazione  con  l’ambiente  esterno  o, comunque, permanentemente a pressione atmosferica.

    2.  Ai fini del riconoscimento della portata utile del veicolo e’ ammissibile non tener conto della capacita’ del serbatoio installato, a condizione che tale serbatoio sia dotato di:

      a) appositi tramezzi  o  frangiflutti,   trasversali   e longitudinali,  conformi alle disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20 dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR);

      b) un  dispositivo  che  impedisca  il  superamento del livello massimo del liquame trasportato, compatibile con la portata utile del veicolo,  ovvero  un indicatore di livello non alterabile, esterno al serbatoio  ed atto a segnalare il raggiungimento del predetto livello

massimo del liquame trasportato.

 

 


Giovedì, 03 Novembre 2005
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