IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che ha
approvato il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha
approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada» e successive modificazioni;
Visti i decreti
ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984, e 27 maggio 1985 che
recano norme per la progettazione, costruzione, approvazione e
mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo
spandimento di liquame;
Considerata
l’esigenza di adeguare i criteri di costruzione e di approvazione dei
serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame a standard
comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei
trasporti e la semplificazione delle procedure di
approvazione;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Per liquame,
si intendono le deiezioni animali, nonché i percolati, le acque di
lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti agricoli, utilizzati in
agricoltura quali fertilizzanti.
2. Per
spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato, attrezzato con
serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e di spargimento,
adibito alla movimentazione, al trasporto e alla distribuzione del
liquame utilizzato in agricoltura.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente
decreto si applica ai veicoli destinati al trasporto su strada di
liquame non assimilabile alle materie, di cui alle disposizioni degli
allegati A e B dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci
pericolose su strada (ADR).
Art. 3.
Norme e disposizioni
1. Per quanto
attiene ai requisiti di sicurezza specifici ed ai relativi metodi
di verifica per la progettazione e per la costruzione, ai
veicoli spandiliquame, ivi compresi i loro dispositivi di
spargimento o iniezione, si applicano le pertinenti norme UNI EN in
vigore.
2. Ai fini
dell’omologazione e/o all’accertamento dei requisiti di idoneita’ alla
circolazione, ai veicoli spandiliquami si applicano le norme prescritte
in materia per le macchine agricole e quelle contenute nel
decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive
modificazioni.
3. Per essere
ammesso alla circolazione su strada, lo spandiliquame, e’
soggetto all’omologazione del tipo, se prodotto in serie, ovvero
all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai
sensi dell’art. 107 del nuovo codice della strada.
4. Agli
spandiliquame, si applicano inoltre le disposizioni contenute
nell’allegato al presente decreto.
Art. 4.
Norme transitorie
1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto entrano in vigore obbligatoriamente
trascorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. E’
consentita l’applicazione delle disposizioni del presente decreto a
fronte di richiesta formale da parte del costruttore dei veicoli.
Art. 5.
Norme abrogate
1. I decreti
ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984 e 27 maggio 1985 sono
abrogati.
Il presente
decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19
settembre 2005
Il Ministro: Lunardi
Allegato
CARATTERISTICHE GENERALI
1. I veicoli
spandiliquame sono ammessi alla circolazione su strada se sono
progettati in modo tale da mantenere il liquame trasportato in
diretta comunicazione con l’ambiente esterno o, comunque,
permanentemente a pressione atmosferica.
2. Ai fini del
riconoscimento della portata utile del veicolo e’ ammissibile non tener
conto della capacita’ del serbatoio installato, a condizione che tale
serbatoio sia dotato di:
a) appositi
tramezzi o frangiflutti, trasversali e longitudinali, conformi alle
disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20 dell’Accordo europeo relativo al
trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR);
b) un
dispositivo che impedisca il superamento del livello massimo del
liquame trasportato, compatibile con la portata utile del veicolo,
ovvero un indicatore di livello non alterabile, esterno al serbatoio ed
atto a segnalare il raggiungimento del predetto livello
massimo del liquame
trasportato.
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