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Giurisprudenza di merito - Circolazione stradale — Notifica delle violazioni — Contestazione ai sensi dell’art. 180, comma 8° - Mancata indicazione dei dati del conducente - Presunta omessa allegazione dell’invito a fornire notizie sul conducente — Insussistenza.

Giudice di page di Gemona del Friuli, 20 dicembre 2005, n. 136
Giurisprudenza di merito
Circolazione stradale — Notifica delle violazioni — Contestazione ai sensi dell’art. 180, comma 8° - Mancata indicazione dei dati del conducente - Presunta omessa allegazione dell’invito a fornire notizie sul conducente — Insussistenza.
Giudice di page di Gemona del Friuli, 20 dicembre 2005, n. 136

 

 SENT. __135/05____

 R.G. _133/A/05___

 CRON._____/______

 REP. _____/______




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà

nella pubblica udienza del 20 dicembre 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 285/2005/V, emesso il 11.08.2005 dalla Polizia Municipale di Gemona del Friuli (UD),
avente ad oggetto: violazione dell’art. 180, 8° comma, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).

promossa

con domanda in data 20.09.2005

da

M. E., nata a omissis il 16.10.1950, ivi residente omissis…

OPPONENTE

contro

POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale impugnato.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi l’opposizione.

FATTO E DIRITTO

In data 14.04.2005, durante un servizio di vigilanza stradale per controllo di velocità a mezzo Autovelox, gli Agenti della P.M. di Gemona del Friuli hanno rilevato che l’autoveicolo Renault tg. CN...RZ ha violato il comma 8° dell’art. 142 C.d.S. perché è transitato in Via Lessi del Comune di Gemona del Friuli alla velocità di 93 Km/h. Tolta la tolleranza strumentale del 5% la velocità accertata risultava di 38 Km/h superiore al limite di 50 Km/h. Poiché gli Agenti erano contemporaneamente impegnati a verbalizzare altra violazione, (di cui forniscono prova documentale) il relativo verbale di contestazione n. 145/2005/V veniva notificato in data 19.04.2005 all’attuale opponente, proprietaria del veicolo sottoposto ad accertamento, con allegato l’invito a fornire entro 30 giorni informazioni sul conducente, ai sensi dell’art. 180 del C.d.S. In data 28.05.2005 la sig.ra M. provvedeva a pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro. 143,00 oltre le spese, applicata con il verbale n. 145/2005/V.
In data 12.08.2005, decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione n. 145/2005/V (19.04.2005), la P.M. di Gemona del Friuli ha notificato alla sig.ra M. il verbale di contestazione in oggetto, con il quale ha applicato la sanzione amministrativa ridotta di euro. 357,00, oltre euro. 8,18 per spese.

MOTIVI DEL RICORSO

La sig.ra M. afferma che non c’era alcun invito allegato al verbale n. 145/2005/V, che ha regolarmente pagato. Se vi fosse stato allegato l’invito, avrebbe provveduto sollecitamente ad ottemperare, in quanto la sanzione non è per nulla leggera.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudicante, con decreto del 22.09.05, ha fissato l’udienza di comparizione del 20.12.05, Il Comando accertatore si è costituito in data 20.10.05, mediante il deposito degli atti e delle controdeduzioni. Fra i documenti allegati si evidenzia la copia dell’invito a fornire informazioni sui dati del conducente del veicolo sottoposto all’accertamento ed un fac-simile di plico normalmente notificato per violazioni analoghe, a dimostrazione del "modus operandi" dell’Amministrazione.

All’udienza di comparizione le parti concludono come in atti.

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.
In fatto, osserva il Giudicante che le indicazioni fornite con il verbale di contestazione n. 145/2005/V avrebbero dovuto indurre la proprietaria del veicolo a rendersi conto che si trattava di un accertamento notificato al responsabile in solido, per l’impossibilità di identificare il conducente, a causa del mancato fermo del veicolo. Se la responsabile in solido avesse accolto l’invito a prendere visione della prova fotografica presso l’Ufficio accertatore, in quella occasione le sarebbe stato ribadito l’obbligo di fornire le indicazioni riguardanti il conducente.
L’annotazione "allegato invito a fornire informazioni ai sensi dell’art. 180 del C.d.S." avrebbe dovuto essere presa in seria considerazione e, in caso di mancata allegazione dell’invito, avrebbe dovuto indurre l’attuale opponente a chiedere spiegazioni al Comando accertatore.
In diritto, osserva il Giudicante che l’eventuale mancanza di un allegato, di cui si dà atto nel verbale (le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.), deve essere adeguatamente contestata prima che l’atto produca i suoi effetti.
Osserva inoltre che il pagamento della sanzione relativa al verbale in cui si richiedevano informazioni sul conducente è stato effettuato dopo il decorso dei 30 giorni dalla sua notifica. Se fosse stato effettuato prima della scadenza, si sarebbe potuto considerare come ammissione implicita che alla guida del veicolo c’era la proprietaria, cui il verbale è stato notificato come responsabile in solido, tuttavia sarebbe stata necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso, ai fini della decurtazione del punteggio prevista dall’art. 126 bis C.d.S.
Nella fattispecie il decorso di 30 giorni dalla notifica del verbale legittima la contestazione della violazione dell’8° comma dell’art. 180 C.d.S.
Nel merito il Giudicante, visto l’art. 11 L. 689/1981, osserva che è applicabile la sanzione minima edittale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

     

  • Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 285/2005/V, emesso il 11.08.2005 dalla Polizia Municipale di Gemona del Friuli (UD).

     

  • Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro. 357,00, oltre euro. 8,18 per spese

     

  • Spese compensate.

     

  • Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 20 dicembre 2005.

 

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il

_____________________

IL CANCELLIERE B3


Giovedì, 05 Gennaio 2006
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