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Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Notificazione - Da parte di società private - Esclusione - Conseguenze

(Giudice di Pace Civile di Legnago, 27 novembre 2008, n. 1025)
Il responsabile del corpo di polizia municipale o il funzionario dell’amministrazione che ha accertato una violazione al codice della strada, nella sua veste di ufficiale giudiziario, non è legittimato a delegare a soggetti privati esterni ed estranei all’ufficio competenze ed attribuzioni in materia di notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative, poiché l’art. 385 reg. c.s. non introduce nuove figure di delegati abilitati a sostituirsi all’ufficiale giudiziario nella suddetta attività notificatoria. Pertanto, essendo illegittimo l’affidamento a società private esterne all’amministrazione del servizio di notifica dei verbali relativi a violazioni al codice della strada, l’eventuale attività posta in essere dalle predette è inesistente. (Nella fattispecie, in base ad una convenzione intervenuta tra un Comune e due società private, queste erano state incaricate di ricevere dal comune i files delle contravvenzioni, stamparli ed inviarli ai destinatari a mezzo del servizio postale).
Lunedì, 29 Marzo 2010
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