Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione - Erronea individuazione della parte legittimata passiva - Errore riconducibile all’Ufficio del giudice dell’opposizione - Conseguenze - Sanatoria solo in caso di costituzione tramite l’Avvocatura dello Stato - Cassazione della sentenza – Necessità
(Cass. Civ., Sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4695)
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Nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente contro il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, l’erronea individuazione della parte legittimata passiva (nella specie Prefettura. invece che Ministero dell’intento, essendo stata accertata la violazione dalla polizia stradale) può essere imputabile allo stesso Ufficio del giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689 ne consegue che, in tal caso, a meno che l’amministrazione non si sia costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato — la quale, omettendo ogni contestazione, potrebbe determinare la sanatoria del vizio — la sentenza va cassata, affinché il giudice di rinvio possa provvedere ad una nuova trattazione previa integrazione del contraddittorio. |
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Giovedì, 08 Aprile 2010
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