Giurisprudenza di merito - Circolazione stradale – Accertamento mediante apparecchiature speciali – Apparecchiatura FTR – Collocazione non all’intersezione stradale - Omessa contestazione immediata - Sussistenza
Giudice di page di Gemona del Friuli, 20 dicembre 2005, n. 135
Giurisprudenza
di merito Circolazione
stradale – Accertamento mediante apparecchiature speciali –
Apparecchiatura FTR – Collocazione non all’intersezione
stradale - Omessa contestazione immediata - Sussistenza Giudice di page di Gemona del Friuli, 20 dicembre 2005,
n. 135
SENT. __135/05____
R.G._133/A/05___
CRON._____/______
REP._____/______
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona
dellíavv. Vincenzo Zappalà
nella
pubblica udienza del 20 DICEMBRE
2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo
e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art.
23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa
per controversia in materia di opposizione a verbali di contestazione
n. 105/2005 dd. 22.07.05, 110/2005 dd. 25.07.05, 111/2005 dd. 25.07.05
e 121/2005 dd. 26.07.05, emessi dalla Polizia Municipale del Comune
di Artegna (UD),
aventi ad
oggetto: violazione
dellíart. 41, c. 11 in rif. allíart. 146, c. 3 del Codice della Strada,
D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.),
per aver proseguito la marcia nonostante il segnale semaforico proiettasse
luce rossa.
promossa
con
domanda in data 16.09.05
da
M.P.
,nata
ad omissis (UD) il 18.11.1952
e residente a Gemona del Friuli (UD) in via omissis
OPPONENTE
contro
POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI ARTEGNA (UD)
AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
DELLíOPPONENTE:
annullarsi i verbali impugnati.
CONCLUSIONI
DELLíAMMINISTRAZIONE OPPOSTA:
rinuncia a difendersi e chiede la compensazione delle spese.
FATTO
E DIRITTO
Le
infrazioni sono state rilevate in data 22.07 ‚ 25.07 e 26.07.2005,
mediante dispositivo FTR (documentatore fotografico díinfrazione della
ditta Eltraff s.r.l) omologato dal Ministero dei LL. PP. con prot.
n. 3117 dd. 14.01.1994 e prot. n. 1129 dd. 18.03.2004, sito in Via
Udine del Comune di Artegna (UD), non presidiato da Agenti ed i relativi
verbali di contestazione sono stati notificati in date successive.Sanzioni applicate su ogni verbale: sanzione amministrativa
in misura ridotta, pari ad §. 138,00, pi˜ spese di notifica e decurtazione
di n. 6 punti sulla patente di guida.
MOTIVI
DEL RICORSO
La
ricorrente assume che líaccertamento è illegittimo per mancata la
contestazione immediata, sia ai sensi degli artt. 200-201 del CDS
e 384 Reg., sia in base alle deroghe introdotte con il comma 1 bis
dellíart. 201 CDS e con líart. 4 L. n. 168/2002.Infatti líapparecchio utilizzato per rilevare automaticamente
le infrazioni non è posto in corrispondenza di uníintersezione regolata
da semaforo, come prescrive líomologazione n. 1129 dd. 18.03.2004,
nÈ puÚ applicarsi líart. 4 l. 168/2002, perchÈ trattasi di strada
urbana di quartiere o locale e comunque líinfrazione rilevata non
rientra fra quelle previste dalla suddette deroghe.Infine afferma che il cartello di preavviso
del controllo automatico sembra sia stato apposto in epoca successiva
ai fatti oggetto di ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il
Giudicante, con decreto del 20.09.05, ha fissato líudienza di comparizione
del 20.12.05.La P. M.
si è costituita in data 12.12.05, mediante il deposito di nota in
cui dichiara che non intende resistere al ricorso.
Allíudienza
di comparizione le parti concludono come in atti.
Il
Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza
mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex
art. 23, 8° comma, L. 689/91)
Il
Giudicante rileva che la fattispecie oggetto del presente giudizio
non rientra in alcuna delle previsioni normative vigenti.Infatti non rientra nella previsione di
cui allíart. 384, lettera b) del Reg. C.d.S. (richiamata anche dalla
lett. b) del comma 1 bis dellíart. 201 C.d.S.), perchÈ tale norma
autorizza la contestazione differita in caso di ìattraversamento díincrocio
con il semaforo indicante la luce rossaî, mentre il semaforo in questione
è posto su di un tratto di strada rettilineo.Non rientra neppure nella previsione del 1° comma dellíart.
4 del D.L. 121/2002, conv. in L. 168/200 (che ha introdotto la rilevazione
a distanza senza líobbligo della contestazione immediata di cui allíart.
200 C. d. S.), perchÈ tale previsione riguarda le violazioni di cui
agli artt. 142 e 148 C.d.S. accertate sulle autostrade o sulle strade
extraurbane principali, ovvero sulle strade individuate con decreto
prefettizio ai sensi del 2° comma art. 4 D.L. 121/2002, mentre nella
fattispecie è contestata la violazione dellíart. 41, c. 11 in rif.
allíart. 146, c. 3 C.d.S., oltretutto su strada non individuata dal
Prefetto.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così
provvede:
-
Annulla i verbali di contestazione n. 105/2005 dd. 22.07.05, 110/2005 dd. 25.07.05, 111/2005 dd. 25.07.05 e 121/2005 dd. 26.07.05, emessi dalla Polizia
Municipale del Comune di Artegna (UD).
-
Spese compensate.
-
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
SENT. __135/05____
R.G. _133/A/05___
CRON._____/______
REP. _____/______
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dellíavv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 20 DICEMBRE 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbali di contestazione n. 105/2005 dd. 22.07.05, 110/2005 dd. 25.07.05, 111/2005 dd. 25.07.05 e 121/2005 dd. 26.07.05, emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Artegna (UD),
aventi ad oggetto: violazione dellíart. 41, c. 11 in rif. allíart. 146, c. 3 del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.), per aver proseguito la marcia nonostante il segnale semaforico proiettasse luce rossa.
promossa
con domanda in data 16.09.05
da
M.P. , nata ad omissis (UD) il 18.11.1952 e residente a Gemona del Friuli (UD) in via omissis
OPPONENTE
contro
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ARTEGNA (UD)
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLíOPPONENTE: annullarsi i verbali impugnati.
CONCLUSIONI DELLíAMMINISTRAZIONE OPPOSTA: rinuncia a difendersi e chiede la compensazione delle spese.
FATTO E DIRITTO
Le infrazioni sono state rilevate in data 22.07 ‚ 25.07 e 26.07.2005, mediante dispositivo FTR (documentatore fotografico díinfrazione della ditta Eltraff s.r.l) omologato dal Ministero dei LL. PP. con prot. n. 3117 dd. 14.01.1994 e prot. n. 1129 dd. 18.03.2004, sito in Via Udine del Comune di Artegna (UD), non presidiato da Agenti ed i relativi verbali di contestazione sono stati notificati in date successive. Sanzioni applicate su ogni verbale: sanzione amministrativa in misura ridotta, pari ad §. 138,00, pi˜ spese di notifica e decurtazione di n. 6 punti sulla patente di guida.
MOTIVI DEL RICORSO
La ricorrente assume che líaccertamento è illegittimo per mancata la contestazione immediata, sia ai sensi degli artt. 200-201 del CDS e 384 Reg., sia in base alle deroghe introdotte con il comma 1 bis dellíart. 201 CDS e con líart. 4 L. n. 168/2002. Infatti líapparecchio utilizzato per rilevare automaticamente le infrazioni non è posto in corrispondenza di uníintersezione regolata da semaforo, come prescrive líomologazione n. 1129 dd. 18.03.2004, nÈ puÚ applicarsi líart. 4 l. 168/2002, perchÈ trattasi di strada urbana di quartiere o locale e comunque líinfrazione rilevata non rientra fra quelle previste dalla suddette deroghe. Infine afferma che il cartello di preavviso del controllo automatico sembra sia stato apposto in epoca successiva ai fatti oggetto di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudicante, con decreto del 20.09.05, ha fissato líudienza di comparizione del 20.12.05. La P. M. si è costituita in data 12.12.05, mediante il deposito di nota in cui dichiara che non intende resistere al ricorso.
Allíudienza di comparizione le parti concludono come in atti.
Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
Il Giudicante rileva che la fattispecie oggetto del presente giudizio non rientra in alcuna delle previsioni normative vigenti. Infatti non rientra nella previsione di cui allíart. 384, lettera b) del Reg. C.d.S. (richiamata anche dalla lett. b) del comma 1 bis dellíart. 201 C.d.S.), perchÈ tale norma autorizza la contestazione differita in caso di ìattraversamento díincrocio con il semaforo indicante la luce rossaî, mentre il semaforo in questione è posto su di un tratto di strada rettilineo. Non rientra neppure nella previsione del 1° comma dellíart. 4 del D.L. 121/2002, conv. in L. 168/200 (che ha introdotto la rilevazione a distanza senza líobbligo della contestazione immediata di cui allíart. 200 C. d. S.), perchÈ tale previsione riguarda le violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. accertate sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, ovvero sulle strade individuate con decreto prefettizio ai sensi del 2° comma art. 4 D.L. 121/2002, mentre nella fattispecie è contestata la violazione dellíart. 41, c. 11 in rif. allíart. 146, c. 3 C.d.S., oltretutto su strada non individuata dal Prefetto.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
- Annulla i verbali di contestazione n. 105/2005 dd. 22.07.05, 110/2005 dd. 25.07.05, 111/2005 dd. 25.07.05 e 121/2005 dd. 26.07.05, emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Artegna (UD).
- Spese compensate.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 20 dicembre 2005.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria il
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IL CANCELLIERE B3