Poiché per la violazione dell’art. 97, comma sesto, del codice della strada, consistente nel far circolare un ciclomotore non rispondente alle prescritte caratteristiche tecniche, quando sia commessa da persona diversa dal proprietario, la relativa sanzione amministrativa comporta l’operare del principio di solidarietà di cui all’art. 6, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed all’art. 196, primo comma, c.s., il proprietario risponde anche della correlata sanzione accessoria della confisca del mezzo, prevista dal comma quattordicesimo del suddetto art. 97 c.s., se non prova che la circolazione del ciclomotore sia avvenuta contro il suo volere e che il non aver impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo. (Nella specie è stata respinta la tesi del proprietario secondo cui, in virtù dell’art. 213, comma sesto, c.s., non poteva disporsi la confisca del suo ciclomotore, perché, al momento della contestazione, questo circolava in violazione dell’art. 97, comma sesto, c.s. con alla guida altra persona). |
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