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Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Errata percezione sensoriale di numero di targa del motoveicolo – Querela di falso – Necessità – Esclusione – Dichiarazioni dell’opponente comprovanti la non commissione dell’infrazione rilevata – Sufficienza

(Giudice di Pace di Palermo, 13 novembre 2007)
Al fine di contestare le affermazioni contenute in un verbale, elevato dalla polizia stradale per mancato uso del casco protettivo, in ipotesi di errata percezione sensoriale relativa al numero di targa di motoveicolo, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente che l’opponente dichiari di non aver commesso l’infrazione con considerazioni che rendano verosimile tale sua affermazione, smentendo la verità presunta del verbale. (Nella specie l’opponente aveva affermato che nel giorno e nell’ora della violazione si trovava in qualità di docente presso un istituto allegando attestazione di presenza e copia del registro firme dei professori; ed inoltre che il suo motoveicolo era fermo presso la sua abitazione per sospensione del contratto di assicurazione).
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Giovedì, 15 Aprile 2010
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