Giurisprudenza
di merito
Sinistro stradale: azione di rivalsa soltanto contro il proprietario-assicurato Corte
d’Appello Milano, sez. I, sentenza 07.06.2005 nƒ 2177 (Fabio Quadri)
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Procedimento
civile iscritto nel
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d’Appello di Milano Prima Sezione Civile SENTENZA
N. 2177/2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15-3-1994 la S. ASSICURAZIONI S.p.A.,premesso di essere stata la compagnia assicuratrice della responsabilità civile di N. P., la cui autovettura era rimasta coinvolta in un incidente verificatosi il 20-6-1998 mentre alla sua guida si trovava E. A., privo di patente; che la danneggiata nell’incidente, L. P., conducente di un ciclomotore, aveva agito in giudizio dinnanzi al Tribunale di Monza, il quale, con sentenza n.1415/92, passata in giudicato, aveva condannato in solido il P., l’A. ed essa S. Assicurazioni al risarcimento dei danni subiti dalla P.; ciò premesso, agiva in rivalsa contro P. N. ed A. E. per essere il danno stato cagionato dal veicolo condotto da soggetto privo della patente di guida, chiedendone la condanna solidale al pagamento di £.76.594.440, con interessi e rivalutazione monetaria. Costituitisi i due convenuti, il Tribunale di Monza, con sentenza n.2211 del 19-10/2-12-95, rigettava la domanda della S. Assicurazioni,-.-. osservando che l’A. era munito di patente, la quale era scaduta alla data dell’incidente ma era stata poi rinnovata, e ritenendo che in tale ipotesi non fosse consentita la rivalsa dell’assicuratore. Contro tale decisione la S. Assicurazioni proponeva appello principale, P. appello incidentale, A. chiedeva il rigetto dell’appello della S. Assicurazioni. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n.3282 del 21-10/11-12-98, riteneva infondata la tesi del P. di nullità e inopponibilità allo stesso della citata sentenza passata in giudicato del Tribunale di Monza n.1415/92 posta a fondamento della domanda di rivalsa della S. Ass.; nel merito, riteneva che la guida da parte di. soggetto munito di patente scaduta attribuiva all’assicuratore il diritto di rivalsa, tenuto conto che, secondo la condizioni generali di assicurazione regolanti il rapporto tra la S. Ass. ed il P., l’operatività dell’assicurazione era esclusa se il conducente non era abilitato a norma delle disposizioni in vigore (art.2); accoglieva però l’azione di rivalsa dell’assicuratrice nei confronti del solo A., perchÈ la circolazione dell’autoveicolo era avvenuta contro la volontà del proprietario P., il quale l’aveva affidato per interventi manutentivi alla Carrozzeria A. E., di chiara fama nella città di Monza; condannava pertanto l’A. a pagare alla S. Assicurazioni la somma di £.75.594.440, oltre interessi legali, confermando, pur con altra motivazione, il rigetto della domanda di rivalsa contro il P.. Avverso tale sentenza l’A. ha proposto ricorso principale dinnanzi alla . Corte di Cassazione, la S. Assicurazioni controricorso e ricorso incidentale, P. ricorso incidentale. La Suprema Corte di Cassazione, decidendo sui ricorsi delle parti con sentenza n.8622 del 12-3/29-5-2003, ritenuto che la sentenza del Tribunale di Monza n.1415/92, che aveva deciso sulla responsabilità dell’incidente e condannato in solido il conducente E. A., il proprietario dell’auto N. P. e la S. Assicurazioni -quale assicuratrice della responsabilità civile di quest’ultimo- al risarcimento dei danni subiti dalla conducente del ciclomotore investita L. P., era passata in giudicato formale anche nei confronti del P.; ritenuto che tale giudicato era deducibile dalla S. per la prima volta nel giudizio di cassazione; ritenuto che l’accertamento contenuto in tale sentenza passata in giudicato sulla responsabilità solidale del P. quale proprietario del veicolo danneggìante, fondata sull’art.2054 e.e., e quindi sul fatto che la circolazione di detto veicolo non era avvenuta contro la sua sua volontà, faceva stato ai sensi dell’art.2909 e.e. tra le parti del presente giudizio; dato atto che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello aveva violato tale giudicato sostanziale affermando che la circolazione del veicolo di proprietà del P. era avvenuta contro la volontà del medesimo e conseguentemente respingendo l’azione di rivalsa proposta contro di lui dalla S. Assicurazioni; ritenuto dunque vincolante nel presente giudizio l’accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Monza passata in giudicato, e rilevato che ciò comportava l’insussistenza della situazione di cui all’art.l, terzo comma, L.24-12-1969 n.990 (circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario), con conseguente necessità di valutare se l’azione di rivalsa verso l’A. accolta nella sentenza impugnata trovava giustificazione nella disposizione di cui all’art.18 stessa legge; ritenuto che l’azione di rivalsa ex art.18 L.n.990/69 poteva essere esercitata soltanto contro il proprietario-assicurato e che ciò escludeva la legittimazione passiva in capo all’A.; ritenuta la disciplina speciale dettata dalla L.n.990/69 prevalente rispetto a quella generale di cui all’art.1203 n.3 e.e.; cassava la sentenza impugnata rinviando -anche per le spese- ad altra sezione della corte d’Appello perchÈ si attenesse al principio di diritto per cui "L’azione di rivalsa di cui è titolare l’assicuratore della responsabilità civile, a norma dell’art.18, secondo comma, ultima parte, della legge n.990/1969, è data soltanto nei confronti del proprietario-assicurato del veicolo danneggiente (la cui circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà) , e non anche contro il conducente dello stesso veicolo". Con atto di citazione notificato il 4 e 5-2-2004 A. E. ha riassunto dinnanzi a questa Corte la causa chiedendo che, in applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, venissero respinte tutte le domande avanzate dalla S. Assicurazioni nei suoi confronti, con condanna della stessa a restituirglil’importo di Euro 54.508,00 versatele in esecuzione della sentenza della corte d’Appello cassata, oltre rivalutazione ed interessi, vinte le spese di tutti i giudizi. Si è costituito P. N. deducendo l’infondatezza dell’azione di rivalsa della S. Assicurazioni contro di lui rivolta, non essendo applicabile l’art.18 nei confronti dell’assicurato incolpevole che non era a conoscenza del fatto che la patente dell’A. fosse scaduta; sostenendo che la sentenza n.1415/92 del Tribunale di Monza passata in giudicato, pur condannando anche P., non ne aveva dichiarato la responsabilità nella causazione del sinistro, interamente addebitata all’A.; rilevando che se in sede di riassunzione si fosse accolta la domanda di rivalsa della S. Assicurazioni verso P. questi avrebbe potuto pretenderne il rimborso dall’A.; concludendo per il rigetto di ogni domanda rivolta nei suoi confronti. Si è costituita la S. ASSICURAZIONI S.p.A. chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già assunte nel corso del precedente giudizio. Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è pervenuta all’odierna udienza collegiale di discussione ed è stata assunta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio a questa Corte, deve ritenersi esclusa la sussistenza nella specie della situazione prevista dall’art.1, terzo comma, L.24-12-1969 n.990, sussistendo giudicato tra tutte le parti del presente giudizio sul fatto che la circolazione dell’autovettura con la quale il conducente A. aveva investito L. P. non era avvenuta contro la volontà del proprietario P.. Partendo da tale presupposto la Corte di Cassazione, ritenuto fondato il ricorso incidentale della S. Ass. laddove aveva censurato il rigetto dell’azione di rivalsa per l’esclusione -sotto il predetto aspetto- della responsabilità del P.; dato atto della necessità di valutare se l’azione di rivalsa, accolta nella sentenza impugnata, trovava giustificazione nella disposizione di cui all’art.18 stessa legge; ha ritenuto che l’azione di rivalsa ex art.18 L.n.990/69 poteva essere esercitata soltanto contro il proprietario-assicurato e che ciò escludeva la legittimazione passiva in capo al conducente. All’enunciato principio, cui ci si deve attenere in questo giudizio di rinvio, consegue, per quanto concerne la posizione dell’A., che si deve dichiarare l’insussistenza della sua legittimazione passiva rispetto all’azione di rivalsa proposta dall’assicuratrice e fondata sull’art.18; circostanza che implica, con valenza assorbente rispetto ad ogni accertamento di merito, il rigetto della domanda di rivalsa della S. Assicurazioni nei confronti del medesimo. E consegue, per quanto concerne la posizione del P., che resta in questa sede da valutare se l’azione di rivalsa ex art.18 L.n.990/69, che poteva essere esercitata dalla S. Ass. soltanto contro di lui quale proprietario-assicurato il quale non si trovava nella situazione prevista dall’art.l terzo comma stessa legge, possa avere nei suoi riguardi fondamento. Analizzando dunque nel merito la questione nel contesto della prospettazione iniziale della domanda di rivalsa, delle allegazioni delle parti riproposte nel presente giudìzio, e dei limiti entro cui resta circoscritto il giudizio di rinvio, occorre appurare se la S. Ass. avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare la prestazione nei confronti dell’assicurato P. condannato con sentenza passata in giudicato quale corresponsabile dell’incidente. Ritiene in proposito questo collegio che, pur dovendosi escludere, in base all’intervenuto giudicato del Tribunale di Monza sul punto e alla sentenza della Cassazione, la fattispecie dell’art.l relativa alla circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, l’apprezzamento sulla fondatezza del diritto contrattuale dell’assicuratore al rifiuto della prestazione non possa condurre ad un giudizio positivo. La valenza della clausola contrattuale di cui all’art.2 C.G.A. invocato dalla S. Ass., escludente l’operatività della assicurazione "se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore", non potrebbe vincolare il contraente assicurato P. oltre la portata della sua previsione estendendola ad ipotesi non di stretta interpretazione applicativa: poichÈ nella specie si fa riferimento alla "non abilitazione", in tale condizione non avrebbe potuto considerarsi l’A. che, per quanto pacifico tra le parti pur essendo abilitato alla guida in sÈguito all’ottenuto rilascio della patente, di cui era munito, non ne aveva ancora ottenuto, al momento del sinistro, il rinnovo dopo la scadenza(poi in effetti intervenuto). Ma pur se si prescindesse da tale interpretazione del contratto, che appare nella specie pertinente, e si dovesse considerare il contrasto giurisprudenziale sussistente, in via generale e astratta, ed a prescindere dai casi specifici, sull’equiparabilità della situazione della patente scaduta e non ancora rinnovata a quella della guida senza patente, la clausola non avrebbe comunque potuto applicarsi nei confronti dell’assicurato P., al quale non poteva invero attribuirsi un fatto anomalo che esulava dalla sua sfera di prevedibilità. In effetti, pur dovendosi escludere la fattispecie dell’art.l citato, non può prescindersi in concreto, ai fini della valutazione sulla fondatezza del diritto contrattuale dell’assicuratore al rifiuto della prestazione, da una valutazione sull’apporto consapevole del proprietario assicurato in relazione al tipo di uso della sua auto lasciata alla carrozzeria per le riparazioni. Se, invero, il fatto di non proibirne l’uso con un atto estrinsecativo all’esterno del divieto equivale -secondo il pi˜ seguito orientamento giurisprudenziale- ad autorizzarlo, ciò può tuttavia comportare una autorizzazione solo per un uso normale, con assunzione del relativo rischio limitatamente all’uso che del veicolo potrebbe farne in situazioni normali chi lo ha in sua custodia o nella sua sfera di disponibilità, non a qualsiasi tipo di uso, e tantomeno ad un uso che, per la sua illegittimità, assume carattere di eccezionalità e come tale sfugge alla sfera di prevedibilità del (pur diligente) proprietario. L’uso illegittimo del veicolo esclude il nesso causale tra l’apporto consapevole del proprietario, che pure non lo ha espressamente proibito, ed il fatto illecito dell’utilizzatore, riconducibile a condizioni di eccezionaiità o di abuso. Diversamente opinando si addebiterebbe all’assicurato una sorta di responsabilità oggettiva non normativamente prevista, ed esclusa dalla stessa Suprema Corte proprio in casi analoghi a quello in esame in cui la vettura era stata affidata per riparazioni ad un esercizio che pubblicamente e notoriamente svolgeva attività di autofficina e presentava garanzie di serietà, circostanze nella specie allegate dal P. e non contestate dalle altre parti (Cass.n.981/95, n.5709/81, n.2270/75, n.86/74). Deve pertanto concludersi che nella specie non ricorrevano fondate eccezioni che avrebbero consentito alla S. Ass. di rifiutare la prestazione della garanzia nei confronti dell’assicurato, non potendosene ricavare nÈ dalle pattuizioni contrattuali nÈ dalla disciplina legale del rapporto assicurativo. Al rigetto della rivalsa consegue la conferma, pur con la diversa motivazione in questa sede espressa, della sentenza del Tribunale di Monza n.2211 del 19-10/2-12-95, e, poichÈ ex art.336 c.p.c. la cassazione della sentenza estende i suoi effetti agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, consegue 1’accoglimento della domanda dell’A. di condanna della S. Ass. alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello cassata, pari ad euro 54.508,00, come risulta dal decreto di assegnazione in data 2-10-2002 depositato dall’A., da aumentarsi degli interessi legali dal giorno del pagamento a quello della restituzione, ma non della pretesa rivalutazione monetaria, non essendovi prova del maggior danno -del resto neppure allegato-. Le spese giudiziali, oggetto del disposto rinvio a questa Corte, vanno poste a carico della S. Ass., sostanzialmente soccombente sia rispetto al P. che all’A., secondo la regola generale stabilita dall’art.91 c.p.c. Relativamente alle spese del giudizio di primo grado, va confermata la corretta e congrua statuizione del Tribunale, non specificamente impugnata; le spese del primo giudizio dinnanzi alla Corte d’Appello vengono liquidate in favore di A. in complessivi Euro 2.606,24, di cui Euro 406,24 per spese, Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, ed in favore di P. in complessivi Euro 2.656,58, di cui Euro 206,58 per spese, Euro 750,00 per diritti ed Euro 1.700, 00 per onorari; quelle del giudizio di cassazione vengono liquidate in favore di P. ed A. in complessivi Euro 4.000,00 per ciascuno, di cui Euro 900,00 per spese, Euro 1.100, 00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari; quelle del presente giudizio di rinvio vengono liquidate in favore di A. in complessivi Euro 6.161,14, di cui Euro 861,14 per spese, Euro 1.800,00 per diritti ed Euro 3.500,00 per onorari, ed in favore di P. in complessivi Euro 6.079,90 di cui Euro 979,90 per spese, Euro 1. 600,00 per diritti ed Euro 3.500,00 per onorari; il tutto oltre rimborso forfetario ex art.15 Tariffa, nonchÈ IVA e CPA se e per quanto dovuti. P.Q.M. La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione; disattesa ogni diversa istanza delle parti; conferma come da motivazione la sentenza del Tribunale del Tribunale di Monza n.2211 del 19-10/2-12-95, anche relativamente alle spese giudiziali; condanna la S. ASSICURAZIONI S.p.A. a restituire all’A. la somma percepita in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello cassata, pari ad euro 54.508,00, oltre interessi legali dal giorno del pagamento a quello della restituzione ed esclusa la rivalutazione monetaria; condanna altresì la soccombente S. ASSICURAZIONI S.p.A. al pagamento delle spese processuali dei giudizi di cassazione, d’appello e di rinvio liquidate, quanto al (primo) giudizio dinnanzi alla Corte d’Appello, in favore di A. in complessivi Euro 2.606,24, di cui Euro 406,24 per spese, Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, ed in favore di P. in complessivi Euro 2.656,58, di cui Euro 206,58 per spese, Euro 750,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorari; quanto al giudizio di cassazione, in favore di P. ed A. in complessivi Euro 4.000,00 per ciascuno, di cui Euro 900,00 per spese, Euro 1.100,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari; quanto al presente giudizio di rinvio, in favore di A. in complessivi Euro 6.161,14, di cui Euro 861,14 per spese, Euro 1.800,00 per diritti ed Euro 3.500,00 per onorari, ed in favore di P. in complessivi Euro 6.079,90 di cui Euro 979,90 per spese, Euro 1.600,00 per diritti ed Euro 3.500,00 per onorari; il tutto oltre rimborso forfetario ex art. 15 Tariffa, nonchÈ IVA e CPA se e per quanto dovuti.
Così deciso in Milano, il 7-6-2005 |
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Un carrozziere transitando con l’auto lasciatagli in riparazione da un cliente, rimaneva coinvolto per propria colpa in un sinistro. In quella circostanza si accorgeva che la propria patente di guida era scaduta. La compagnia assicuratrice del veicolo, dopo aver risarcito il danno al terzo danneggiato, esperiva azione di rivalsa sia contro il proprietario-assicurato che contro il carrozziere-conducente.
Con la sentenza che segue la Corte d’Appello di Milano, a seguito di giudizio di rinvio, non solo si è adeguata a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione confermando che "l’azione di rivalsa ex art.18 L. 990/69 può essere esercita soltanto contro il proprietario-assicurato", e non del conducente del veicolo (nei confronti del quale non vi è alcun rapporto contrattuale), ma è andata oltre. Ha, infatti, aderito alla tesi secondo la quale la clausola contrattuale, che prevede l’esclusione dell’operatività della polizza se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizione in vigore, deve essere applicata in senso restrittivo solo nei casi di vera e propria mancanza di abilitazione e non quando la patente sia "semplicemente" scaduta. Quindi ha altresì precisato che la rivalsa non poteva esperirsi nei confronti del proprietario-assicurato che ha lasciato l’auto in custodia al carrozziere, non potendosi attribuire a quest’ultimo un fatto anomalo, quale la guida del veicolo al di là della sfera della sua prevedibilità. Infatti, diversamente, si dovrebbe addebitare all’assicurato una sorta di responsabilità oggettiva non normativamente prevista.
(Altalex, 21 dicembre 2005. Nota di Fabio Quadri)