In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente ha, tre momenti dell’accertamento, della verbalizzazione e della copia di copia del verbale al trasgressore. (Nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuta nulla la contestazione immediata in forma orale, seguita dalla notifica del verbale, contenente l’espressa spiegazione dell’omessa consegna immediata del verbale, in quanto dovuta a mancanza del formulario al seguito). | |