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Sicurstrada 28/07/2010

Il quesito del giorno - Quale documentazione devono avere al seguito i carri attrezzi che effettuano trasporti di veicoli?

Gentile redazione, uscendo dal campo dell’applicazione dell’art 179 C.d.S per quanto riguarda l’obbligo dell’inserimento del disco oltre i 100  km dalla sede, i carri attrezzi per effettuare un trasporto di un veicolo rimasto in avaria o incidentato, quale documentazione devono avere al seguito? Se è prevista, ma non al seguito, cosa si applica?
Grazie della disponibilità.

email - Foggia

 

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(ASAPS) L’articolo 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada definisce con il termine autoveicoli per uso speciale: "veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio.  Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature  stesse" (l’articolo 203, comma 2, lettera i) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Con la predetta definizione vengono classificati i carri attrezzi (tale espressione ai sensi dell’articolo 4, punto 9, del Regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, si riferisce ad un <veicolo che la costruzione, l’attrezzatura o altre caratteristiche permanenti rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti o altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento>), ovvero autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, recuperi automobilistici e trasporto e/o traino di veicoli in avaria, come così citati nella circolare D.G. n. 6 D.C. IV n. A004/86 del 10 gennaio 1986 del Ministero dei Trasporti.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che tale tipologia di "trasporto" non richiede una specifica documentazione da dover presentare agli agenti accertatori. (ASAPS)

Mercoledì, 28 Luglio 2010
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