Gentile redazione, uscendo dal campo dell’applicazione dell’art 179 C.d.S per quanto riguarda l’obbligo dell’inserimento del disco oltre i 100 km dalla sede, i carri attrezzi per effettuare un trasporto di un veicolo rimasto in avaria o incidentato, quale documentazione devono avere al seguito? Se è prevista, ma non al seguito, cosa si applica? email - Foggia
*** (ASAPS) L’articolo 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada definisce con il termine autoveicoli per uso speciale: "veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse" (l’articolo 203, comma 2, lettera i) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Con la predetta definizione vengono classificati i carri attrezzi (tale espressione ai sensi dell’articolo 4, punto 9, del Regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, si riferisce ad un <veicolo che la costruzione, l’attrezzatura o altre caratteristiche permanenti rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti o altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento>), ovvero autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, recuperi automobilistici e trasporto e/o traino di veicoli in avaria, come così citati nella circolare D.G. n. 6 D.C. IV n. A004/86 del 10 gennaio 1986 del Ministero dei Trasporti. |
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