Circolazione
stradale – Necessità di recarsi al pronto soccorso per assistere
un parente -Superamento dei limiti di velocità – Causa di
esclusione della responsabilità - Stato di necessità –
Insussistenza
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella
persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella
causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 20.08.02
da:
D.A., res. omissis
OPPONENTE
Contro:
PREFETTURA
DI UDINE
AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA NON COMPARSA
Avente
ad oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione n° 267/2002/V
emesso il 25.07.02 dal Comando di Polizia Municipale di Gemona del Friuli.
decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 17
dicembre 2002,
sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE: annullarsi il verbale opposto. In subordine applicarsi il
minimo della sanzione.
OPPOSTA: confermarsi il verbale.
FATTO
E DIRITTO
La
Sig.ra D.A. ha proposto opposizione avverso il verbale in oggetto, con
cui la Polizia Municipale di Gemona le ha notificato la violazione dell’art.
142, 8° comma del Codice della strada, accertata il 25.07.02 alle
ore 9.41 a mezzo apparecchiatura AUTOVELOX 104/C2, in Gemona, Via Lessi,
in quanto, alla guida dell’autovettura tg. BM…RY, aveva superato
di 18 Km/h il limite di velocità fissato in 50 Km/h. Con la notifica
del verbale le veniva ingiunto di pagare la sanzione amministrativa
pecuniaria ridotta di €. 131,00 oltre alle spese di notifica del
verbale.
MOTIVI
DELL’OPPOSIZIONE
La
ricorrente assume che nell’occasione si stava recando al pronto
soccorso dell’Ospedale Civile di Gemona del Friuli a causa di un
malore in casa della nuora ed allega a comprova un verbale di pronto
soccorso riferito a B.L., dd. 25.07.02 (ore 09.51.42) con diagnosi di
“periartrite calcifica spalla dx. riacutizzata”.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il
G. di P. Dr. M. Milesi, in sostituzione del Giudicante, fissa l’udienza
di comparizione del 17.12.2002. La Polizia Municipale di Gemona del
Friuli si costituisce in data 04.09.02 mediante deposito degli atti
del procedimento e delle controdeduzioni. All’udienza di comparizione,
assente l’opposta, la ricorrente conclude come in premessa ed il
Giudicante pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto.
Infatti, mentre non viene contestata la violazione accertata, l’unico
motivo di censura è collegato al c. d. “stato di necessità”,
che la legge n° 689/81 riconosce all’art. 4 (Cause di esclusione
della responsabilità: Non risponde delle violazioni amministrative
chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio
di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità
o di legittima difesa). A parte il fatto che la ricorrente non spiega
se si recava all’ospedale per assistere la nuora o se invece la
stava colà trasportando, nella fattispecie non può essere
invocato lo stato di necessità perché il soccorso addotto
come esimente non riguardava una persona in pericolo di vita o di altro
imminente danno per il quale solo la corsa all’ospedale poteva
porre rimedio, trattandosi di malattia cronica e comunque non mortale.
Anche se la norma citata non apporta alcun esempio, essa può
essere interpretata alla luce dei principi generali dell’ordinamento
giuridico e particolarmente in base al principio cardine della circolazione
stradale, cioè il principio di tutela della sicurezza delle persone
e delle cose che si trova esplicitato soprattutto negli articoli 140
(principio informatore della circolazione) e 141 (velocità) del
Codice della strada. Tale principio postula che il comportamento da
usarsi durante la circolazione stradale dev’essere improntato alla
salvaguardia della sicurezza propria e degli altri utenti della strada,
in guisa che l’eventuale necessità di violare le norme della
circolazione stradale per salvaguardare la vita di una persona dev’essere
così grave ed imminente da non potersi esercitare in nessuna
altra maniera (ad esempio attraverso il 118 od altri servizi di pronto
intervento) e comunque l’emergenza dev’essere convenientemente
segnalata a tutti gli altri utenti della strada, per evitare incidenti.
Nella fattispecie non si riscontrano gli elementi costituenti il suddetto
“stato di necessità”.
Per quanto riguarda l’entità della sanzione il Giudicante
ritiene equo determinarla nel minimo edittale in applicazione dell’art.
11 L. 689/81.
P.
Q. M.
Il Giudice
di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così
provvede:
Respinge l’opposizione e per l’effetto:
- conferma il verbale di contestazione n° 267/2002/V, prot. 267/2002
emesso il 25.07.02 dal Comando di Polizia Municipale di Gemona del Friuli;
- determina la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 142, 8°
comma, C. d. S. in €. 131,00;
- condanna la ricorrente a corrispondere alla Polizia Municipale la
somma di €. 7,74 per rimborso spese di notifica.
- Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Gemona del Friuli il 17 dicembre 2002.
IL
GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata
in Cancelleria il 20 ottobre 2005.
IL CANCELLIERE B3