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Giurisprudenza di merito - Circolazione stradale – Necessità di recarsi al pronto soccorso per assistere un parente -Superamento dei limiti di velocità – Causa di esclusione della responsabilità - Stato di necessità – Insussistenza

Giudice di pace di Gemona del Friuli 17 dicembre 2002, n. 122
Giurisprudenza di merito
Giudice di pace di Gemona del Friuli
17 dicembre 2002, n. 122

Circolazione stradale – Necessità di recarsi al pronto soccorso per assistere un parente -Superamento dei limiti di velocità – Causa di esclusione della responsabilità - Stato di necessità – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 20.08.02
da:
D.A., res. omissis

OPPONENTE
Contro:

PREFETTURA DI UDINE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

Avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione n° 267/2002/V emesso il 25.07.02 dal Comando di Polizia Municipale di Gemona del Friuli.
decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 17 dicembre 2002,
sulle seguenti conclusioni delle parti:


OPPONENTE: annullarsi il verbale opposto. In subordine applicarsi il minimo della sanzione.
OPPOSTA: confermarsi il verbale
.

FATTO E DIRITTO

La Sig.ra D.A. ha proposto opposizione avverso il verbale in oggetto, con cui la Polizia Municipale di Gemona le ha notificato la violazione dell’art. 142, 8° comma del Codice della strada, accertata il 25.07.02 alle ore 9.41 a mezzo apparecchiatura AUTOVELOX 104/C2, in Gemona, Via Lessi, in quanto, alla guida dell’autovettura tg. BM…RY, aveva superato di 18 Km/h il limite di velocità fissato in 50 Km/h. Con la notifica del verbale le veniva ingiunto di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta di €. 131,00 oltre alle spese di notifica del verbale.

MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE

La ricorrente assume che nell’occasione si stava recando al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Gemona del Friuli a causa di un malore in casa della nuora ed allega a comprova un verbale di pronto soccorso riferito a B.L., dd. 25.07.02 (ore 09.51.42) con diagnosi di “periartrite calcifica spalla dx. riacutizzata”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G. di P. Dr. M. Milesi, in sostituzione del Giudicante, fissa l’udienza di comparizione del 17.12.2002. La Polizia Municipale di Gemona del Friuli si costituisce in data 04.09.02 mediante deposito degli atti del procedimento e delle controdeduzioni. All’udienza di comparizione, assente l’opposta, la ricorrente conclude come in premessa ed il Giudicante pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto. Infatti, mentre non viene contestata la violazione accertata, l’unico motivo di censura è collegato al c. d. “stato di necessità”, che la legge n° 689/81 riconosce all’art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità: Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). A parte il fatto che la ricorrente non spiega se si recava all’ospedale per assistere la nuora o se invece la stava colà trasportando, nella fattispecie non può essere invocato lo stato di necessità perché il soccorso addotto come esimente non riguardava una persona in pericolo di vita o di altro imminente danno per il quale solo la corsa all’ospedale poteva porre rimedio, trattandosi di malattia cronica e comunque non mortale.
Anche se la norma citata non apporta alcun esempio, essa può essere interpretata alla luce dei principi generali dell’ordinamento giuridico e particolarmente in base al principio cardine della circolazione stradale, cioè il principio di tutela della sicurezza delle persone e delle cose che si trova esplicitato soprattutto negli articoli 140 (principio informatore della circolazione) e 141 (velocità) del Codice della strada. Tale principio postula che il comportamento da usarsi durante la circolazione stradale dev’essere improntato alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri utenti della strada, in guisa che l’eventuale necessità di violare le norme della circolazione stradale per salvaguardare la vita di una persona dev’essere così grave ed imminente da non potersi esercitare in nessuna altra maniera (ad esempio attraverso il 118 od altri servizi di pronto intervento) e comunque l’emergenza dev’essere convenientemente segnalata a tutti gli altri utenti della strada, per evitare incidenti. Nella fattispecie non si riscontrano gli elementi costituenti il suddetto “stato di necessità”.
Per quanto riguarda l’entità della sanzione il Giudicante ritiene equo determinarla nel minimo edittale in applicazione dell’art. 11 L. 689/81.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
Respinge l’opposizione e per l’effetto:
- conferma il verbale di contestazione n° 267/2002/V, prot. 267/2002 emesso il 25.07.02 dal Comando di Polizia Municipale di Gemona del Friuli;
- determina la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 142, 8° comma, C. d. S. in €. 131,00;
- condanna la ricorrente a corrispondere alla Polizia Municipale la somma di €. 7,74 per rimborso spese di notifica.
- Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Gemona del Friuli il 17 dicembre 2002.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2005.
IL CANCELLIERE B3


Mercoledì, 14 Dicembre 2005
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