In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma bis, codice della strada, così come introdotto dall’art. 4 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003. n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dall’art, 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette «porte telematiche»). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore della lett. g) del comma 1bis dell’art. 201 c.s., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato. | |