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Giurisprudenza di merito - “…la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme del regolamento."

Giudice di pace di Gemona del Friuli del 20 ottobre 2005, n. 100
Giurisprudenza di merito
Giudice di pace di Gemona del Friuli
del 20 ottobre 2005, n. 100

“…la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme del regolamento."

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, nella pubblica udienza del 20 ottobre 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

 nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 2200/2004 Area IV-Dep., emessa il 01.03.2005 dalla Prefettura di Udine e notificata il 01.04.2005,
avente ad oggetto: conferma del verbale di contestazione n° 36393 T, emesso il 09.07.2004 dalla Polizia stradale di Tolmezzo (UD) per violazione dell’art. 23, c. 6 e 11 C.D.S., in relazione all’art. 51 del Reg. Es. C.D.S., irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 687,02, oltre le spese di €. 17,98.

promossa


con domanda in data 28.04.2005


da:


omissis corrente in Mappano di Borgaro Torinese (TO), in Via G. Galilei n° 12/14, in persona dell’Amministratore Delegato, legale rappresentante p.t., dott. omissis

OPPONENTE
Contro:

PREFETTURA DI UDINE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, accertare la regolarità dell’impianto sito al km. 0+825 della S.S. 52 Carnica ed annullare l’ordinanza opposta. In via subordinata dichiarare applicabile alla fattispecie in esame il comma 12° dell’art. 23 C.D.S. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: applicarsi la connessione ex art. 221 C.D.S. e, in via subordinata, respingersi l’opposizione e dichiararsi la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione opposta.

FATTO E DIRITTO

Il verbale in oggetto ha sanzionato la società omissis S.p.a. con la seguente motivazione:
“Ha violato le norme di cui all’art. 23/6° e 11° C.D.S. in relazione all’art. 51 Reg. Esec. C.D.S. perché installava cartello pubblicitario reclamizzante il marchio EUROSPAR-TOLMEZZO VIA PALUZZA senza osservanza delle prescrizioni regolamentari che stabiliscono limitazioni nella ubicazione dei mezzi pubblicitari. Nel caso, in contrasto con l’art. 51 Reg.to Es. C.D.S. il cartello pubblicitario, senza essere posto parallelamente al senso di marcia, si trovava a metri 1,20 dalla striscia bianca delimitante la carreggiata, in luogo della distanza minima prescritta in m. 3 (tre). Autorizzazione rilevata n. 55000490 ANAS Trieste, con scadenza 31.12.04. Trattasi di cartello pubblicitario posizionato in loco.”
Il ricorso presentato alla Prefettura è stato respinto con l’ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede, che ha riconosciuto la corretta applicazione della norma sanzionatoria. In particolare si legge nella parte motiva: “Sul posto, come asserito dal ricorrente, è presente il guard-rail, elevato dal terreno per soli cm. 90, non costituente ostacolo fisso di altezza non inferiore a tre metri tale da consentire il posizionamento della struttura pubblicitaria in linea con esso, così come previsto al punto 1) comma 2° dell’art. 51 del Reg.to del C.d.S.”.

MOTIVI DEL RICORSO

L’opponente eccepisce la nullità del verbale di contestazione e la nullità derivata dell’ordinanza ingiunzione per violazione del principio di soggettività stabilito dall’art. 3 L. 689/1981, che presuppone la contestazione della responsabilità alla persona fisica cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, in mancanza della quale la sanzione non è applicabile alla persona giuridica responsabile in solido quale proprietaria del bene che servì a commettere la violazione (art. 14 L. 689/1981). Richiama allo scopo le sentenze della Suprema Corte n. 6369/86, 8143/93, 6055/97, 12497/00.
Eccepisce inoltre la nullità del verbale di contestazione per carenza di motivazioni circa il fatto che il cartello in questione non sia posto parallelamente alla sede stradale e assume che non è da rispettare il limite di 3 metri poiché l’impianto è posto oltre la barriera di protezione. Infine eccepisce l’illegittimità della sanzione perché trattasi di impianto autorizzato con la concessione pubblicitaria n. 128 (Buono 230006) rilasciata il 2.11.88 dall’ANAS di Trieste, per il quale all’atto del rinnovo dell’autorizzazione, anche se antecedente al 31.12.98, avrebbe dovuto realizzarsi l’adeguamento previsto dall’art. 58 del Reg. di Es. C.D.S. e dall’art. 234 C.D.S.. Cita a tal proposito la Direttiva del Ministero dei LL. PP. Del 17.03.98.
In via subordinata chiede applicarsi la sanzione di € 137,55 prevista dal comma 12 dell’art. 23 C.D.S. , trattandosi di violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudicante, con decreto del 03.05.05, ha fissato l’udienza di comparizione del 20 settembre 2005, respingendo la richiesta sospensione perché non ha ravvisato i gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 della L. n° 689/1981.
La Prefettura si è costituita il 25.08.05 mediante il deposito degli atti ed in data 09.09.05 ha fatto pervenire le sue controdeduzioni in cui fa presente, in via preliminare, che il Comando accertatore, in data 18.08.2005, ha inoltrato la notizia di reato alla Procura della Repubblica di Tolmezzo per violazione dell’art. 44 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), riscontrata sull’impianto “de quo” in data 25.07.2005. Dal rapporto redatto dalla Polstrada ai sensi dell’art. 347 C.P.P. si evince che la persona indicata quale responsabile del reato è il Sig. omissis, nella sua qualità di Amministratore delegato dell’ omissis s.p.a. Nel merito la Prefettura assume tra l’altro che l’ omissis è stata individuata come responsabile solidale ai sensi dell’art. 196 del C.D.S. e che, ai sensi della sentenza della C. di Cass. n. 4445/1991, Sez. I, Civ, l’identificazione dell’autore materiale dell’illecito non costituisce una condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione opposta.
All’udienza di comparizione compare il sig. omissis, con delega del procuratore omissis per il triveneto, sig. omissis. Il Giudicante rileva che l’opposizione è sottoscritta dal dott. omissis, in qualità di legale rappresentante dell’ omissis, mentre dalla visura camerale dd. 27.07.05, allegata dalla Prefettura, risulta che l’unico Amministratore Delegato con potere di rappresentare l’ omissis in giudizio è il sig. omissis.
Onde poter approfondire gli aspetti dell’eventuale connessione invocata dalla Prefettura, il Giudicante rinvia all’udienza del 20 ottobre 2005.
A tale udienza compare nuovamente il sig. omissis, con delega dell’Amministratore delegato dott. omissis, il quale conclude come in atti.
Il Giudicante, rilevato che dalla misura camerale dd. 27.07.05 anche il dott. omissis risulta investito del potere di rappresentanza legale dell’ omissis e ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE


(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.
In fatto, l’accertamento eseguito dalla Polstrada di Tolmezzo sull’impianto di pubblicità de quo è perfettamente legittimo alla luce del combinato disposto dell’art. 23, commi 4 e 6 del C.D.S. e 51, 2° comma, lettera a) del Reg. Esecuz. C.D.S., i quali stabiliscono che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme del regolamento. Tali norme prevedono la distanza minima di metri tre dal limite della carreggiata ove non esistano già a distanza inferiore costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a tre metri. Nella fattispecie la presenza della barriera fissa a lato strada (guard-rail) dell’altezza di 90 cm. non autorizza alcuna deroga alle suddette norme.
Sotto il profilo probatorio non sono state addotte prove atte a vincere la particolare efficacia conferita dagli artt. 2699 e2700 c.c. alla verbalizzazione dei pubblici ufficiali.
In diritto il Giudicante osserva in via preliminare che non vi è connessione ai sensi dell’art. 221 C.D.S. e del pedissequo art. 24 L. 689/1981, in quanto l’esistenza del reato rilevato dalla Polstrada in data 25.07.05 non dipende dall’accertamento della violazione per cui si procede in questo giudizio. Infatti la violazione amministrativa è stata accertata in data anteriore (09.07.2004) e comunque non è una condizione dell’esistenza del reato perché è evidente che se anche l’impianto fosse stato installato a distanza regolamentare dal limite della carreggiata, il reato accertato ex art. 44 D.P.R. 380/2001 sussisterebbe ugualmente.
Nel merito il Giudicante osserva che la norma transitoria riguardante l’adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme del Nuovo Codice della Strada (art. 234 C.D.S.) ha fissato il termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore del Codice. Tale termine che è stato successivamente stabilito in tre anni (art. 127 d.lgs n° 360/1993) ed infine prorogato al 31.12.1996 (art. 8 d.l n°517/1996, conv. in L. n° 611/1996). Ai sensi del 1° comma dell’art. 58 del Reg. Esecuz. C.D.S., i cartelli autorizzati prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992, dovevano essere adeguati a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione. Non rilevano pertanto le prescrizioni dell’autorizzazione dell’A.N.A.S. ai fini della qualificazione della violazione amministrativa.
Osserva inoltre che, sia la motivazione del verbale di accertamento che quella dell’impugnata ordinanza ingiunzione, risultano sufficientemente chiare e logiche ed hanno consentito all’opponente di sviluppare un’efficace difesa nel merito (art. 24 Cost.).
Infine è infondata l’eccezione di nullità del verbale di contestazione e dell’ordinanza-ingiunzione contestati esclusivamente alla società proprietaria del cartello pubblicitario, responsabile in solido e non anche alla persona fisica che ha commesso la violazione.
Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n° 890/1994) ha sancito un principio consolidato: ”In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, l’identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell’ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, ancorché necessaria ai fini dell’esperimento dell’azione di regresso ex art. 6 l. n. 689 del 1981 ovvero ai fini della prova della violazione nel giudizio di opposizione o della valutazione della motivazione del provvedimento sanzionatorio o, infine, della contestazione dei presupposti della solidarietà, in relazione ai rapporti fra il trasgressore ed il coobbligato”. (vedasi anche Cass. Civ., Sez. I, n. 11350/1996, 172/1997, 1114/1997).
Pertanto, poiché nel presente giudizio di opposizione la società opponente non ha indicato l’autore materiale della violazione, non è stato possibile valutarne la responsabilità in base ai criteri stabiliti dalla L. 689/1981, né accertare i rapporti fra il trasgressore ed il coobbligato.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
Respinge tutte le domande dell’opponente e, in accoglimento della domanda subordinata dell’Amministrazione opposta, conferma l’ordinanza-ingiunzione n. 2200/2004 Area IV-Dep., emessa il 01.03.2005 dalla Prefettura di Udine e notificata il 01.04.2005,
Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 20 ottobre 2005.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2005.
IL CANCELLIERE B3


Venerdì, 02 Dicembre 2005
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