Autocarro (camion frigo) che circola con portelloni posteriori completamente aperti, fissati ai lati, anche per brevi tragitti è sanzionabile secondo C.d.S anche se scarico? E’ corretto applicare art. 79?
email - Vescovana (PD)
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(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che il Codice della Strada non prevede per il caso esposto una sanzione specifica. Se i portelloni sono aperti per inefficienza del sistema di bloccaggio, si ritiene corretto applicare la violazione di cui all’art. 79 C.d.S., ma se tale apertura è determinata per negligenza del conducente del veicolo, in via residuale, è consigliabile applicare l’art. 15, comma 1, lettera "a" del Codice della Strada che vieta ".....omissis....., o creare comunque stati di pericolo per la circolazione". Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’art. 164, comma 4, C.d.S. si ritiene che tale violazione non è applicabile al caso di specie in quanto fa riferimento solo ed esclusivamente agli accessori mobili (i portelloni non sono identificabili come tali) che non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo. (ASAPS)
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