Salve, qualora venga fermata una motrice con al seguito un rimorchio (no appendice), e alla richiesta dei documenti di circolazione, l’autista ne risulti privo, perchè ha lasciato a casa la carta di circolazione del rimorchio, è lecito contestargli l’art. 180/1, come se gli mancasse la carta di circolazione della motrice, anche se detto articolo si riferisce alla mancanza dei documenti per i veicoli a motore e il rimorchio è privo di motore. Grazie, anticipatamente per la risposta. email -Merano (Bz) *** (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene corretto procedere alla contestazione dell’art. 180, commi 1 e 7 C.d.S. per la mancanza della carta di circolazione del rimorchio, oltre all’intimazione ai sensi dell’art, 180, comma 8 C.d.S. a portarla in visione entro 30 giorni ad un comando di Polizia. (ASAPS) |
|