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Corte di Cassazione 09/12/2010

Giurisprudenza di legittimità - Telelaser - strumento valido per l’accertamento delle violazioni ai limiti della velocità - documentatore fotografico

(Cass. Civ., sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4138)

(omissis)
Il giudice di pace di San Donà di Piave,con sentenza del 25 agosto 2005. accoglieva l’opposizione proposta da ….. avverso il Prefetto di Venezia - Polizia Stradale di Venezia per l’annullamento del verbale di contestazione n. oooo relativo a violazione dell’articolo 142 comma 9, del codice della strada. Rilevava che l’apparecchio telelaser non era affidabile perché  le apparecchiature non erano costruite in modo da raggiungere lo scopo "fissando la velocità in un dato momento".
La Polizia di Stato (Ministero dell’Interno) rappresentata dall’avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione, notificato l’8 novembre 2006. L’opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Con l’unico motivo di ricorso l’avvocatura deduce violazione dell’articolo 142 del codice della strada e dell’art 345 reg. esec. del codice della strada, osservando che il telelaser è strumento regolarmente omologato, che permette di visualizzare su un display il bersaglio prescelto, previo puntamento, sì da consentire al raggio laser di misurare velocità e distanza del veicolo; che nel caso di specie gli operatori avevano così visualizzato la violazione commessa, attestata nel verbale, previa immediata contestazione e ritiro della patente del conducente.
Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha posto in dubbio, del tutto genericamente, la funzionalità dell’apparecchio telelaser; la giurisprudenza di questa Corte da tempo ha però stabilito che in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, "telelaser”), nè il codice della strada (articolo 142 , comma 6, del codice della strada), nè il relativo regolamento di esecuzione (,articolo 345, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso: giacchè, al contrario, l’efficacia pro batoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia (Cass. 15324/06). Pertanto ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica, ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chia ro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex articolo 12 del codice della strada delle apparecchiature in questione (Cass. 17754/07). Ne consegue che la tesi del giudice di pace di San Donà, secondo il quale l’apparecchio sarebbe inidoneo alla misurazione della velocità, è del tutto priva di ogni valore e non può scalfire l’efficacia probatoria della verbalizzazione fatta dai pubblici ufficiali. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza va cassata e la cognizione rimessa al giudice di pace di Venezia che si atterrà ai principi sopraindicati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Venezia, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
(omissis)

da Polnews

 

 

Giovedì, 09 Dicembre 2010
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