Circolazione stradale – Responsabilità civile da
incidenti stradali – Scontro di veicoli – Conducenti di
autoveicoli con uso di “sirena”.
La
S.C., nel confermare nel caso concreto la sentenza che escludeva la
responsabilità del conducente dell’automezzo dei vigili
del fuoco coinvolto in uno scontro, ha affermato però che anche
il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o
di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento
o di pronto soccorso e con l’azionamento delle "sirene",
non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla
sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è
tenuto a contemperare l’urgenza delle operazioni di intervento
con l’esigenza di non nuocere gravemente agli altri.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del gennaio 1993 Picchieri
Massimiliano, nella veste di conducente danneggiato, convenne dinanzi
al tribunale di Bologna il Ministero dell’interno, in relazione ad
un incidente avvenuto in Bologna, sulla via San Donato, il 29 luglio
1991. Secondo la versione proposta dal danneggiato l’incidente era
stato provocato dall’autopompa dei vigili del fuoco, che attraversando
l’ incrocio, con il semaforo rosso ed a velocità elevata, aveva
travolto il motociclo su cui si trovava il Picchieri. L’attore chiedeva
il risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e morali conseguenti
all’incidente.
Si costituiva la impresa assicuratrice del mezzo, contestando il fondamento
delle pretese. Istruita la causa con prova orale e documentale e consulenza
tecnica medico legale, il tribunale, con sentenza del 4 marzo 1999,
rigettava le domande attrici e condannava il
Picchieri alla rifusione delle spese del grado.
La decisione era impugnata dal danneggiato, che ne chiedeva la riforma
e lo accoglimento delle domande risarcitorie; resistevano l’Assitalia
e il Ministero dell’ Interno, sia per la conferma della decisione,
sia per la inammissibilità della domanda di condanna solidale,
avanzata per la prima volta in appello.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 febbraio 2002,
rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle
spese del grado.
Ricorre il Picchieri deducendo due motivi di censura illustrati da
memoria, resistono le controparti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE - Il ricorso non merita accoglimento in ordine
ai motivi dedotti, i quali vengono in esame congiunto per la intrinseca
connessione.
NEL PRIMO MOTIVO si deduce direttamente il vizio della motivazione
in ordine alla ritenuta inesistenza di qualunque responsabilità
del conducente della autopompa nella genesi del sinistro per cui è
causa;
nel SECONDO MOTIVO si deduce l’error in iudicando per violazione dello
art. 2054 del cod. civile e dell1art.l26 del DPR 1959 n. 394.
La tesi svolta nel primo motivo descrive nuovamente la dinamica dell’incidente
determinato dal passaggio quasi contestuale di una autoambulanza,
seguita a brevissimo dall’ autopompa, in un incrocio a visibilità
ridotta per la presenza di un grande edificio che impediva l’avvistamento
visivo reciproco dei veicoli incrocianti.
Fatta la premessa (come ricostruzione non controversa), la censura
si articola ponendo a confronto due testimonianze contrastanti (Megagnoli
e Sciuto) e quindi prosegue rilevando errori logici circa l’ effetto
visivo delle manovre di emergenza (ff 5 del ricorso), la possibilità
di confusione fra le segnalazioni acustiche di emergenza (ff 6), e
sul punto decisivo relativo alla esclusione della responsabilità
del conducente della autopompa in relazione alla circostanza che costui,
nell’attraversamento, aveva constatato che erano fermi i veicoli verso
i quali aveva segnalato la sua presenza ed il diritto di assoluta
precedenza (ff 7 a 9) aggiungendo in fine che, quanto meno, nei confronti
di detto conducente, doveva considerarsi l’addebito
della velocità eccessiva (ff. 9).
Questo primo motivo presenta un rilevante profilo di inammissibilità,
posto che non consente un puntuale raffronto tra le argomentazioni
della motivazione, la ricostruzione del fatto storico, tenendo conto
della dinamica del fatto e della condotta delle parti, nel tentativo
di sottovalutare la circostanza decisiva, per la condotta del conducente
del veicolo di soccorso, circa la visione dei mezzi che si erano arrestati
proprio per la breve sequenza del passaggio di ben due veicoli di
soccorso.
Come ha spiegato questa Suprema Corte (Cass.SU 11 giugno 1998 n.58012)
il vizio di omessa o insufficiente motivazione, dedotto in sede di
legittimità, sussiste solo se nel ragionamento del giudice
di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile i1 mancato
o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può
invece consistere in un apprezzamento di fatti o delle prove in senso
difforme da quello preteso dalla parte, poiché la norma dell’art.
360 n. 5 del cod.proc.civile non conferisce alla Corte di Cassazione
il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di CONTROLLARE, sotto il profilo logico formale e della correttezza
giudica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito al quale
soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento
in relazione al contesto probatorio.
La Corte di appello nella sua motivazione (ff 7 a 9 della motivazione)
con grande chiarezza ha dato conto delle ragioni che, considerate
le prove, hanno evidenziato da un lato la condotta irresponsabile
del motociclista che, pur edotto della situazione di grave emergenza,
non aveva ritenuto di doversi fermare, e dello altro la condotta del
conducente del mezzo di soccorso, che confidava nel rapido attraversamento
dello incrocio, essendo visivamente certa la situazione del fermo
dei veicoli avvisati. Tale ricostruzione attiene al prudente apprezzamento
delle prove e non evidenzia alcun vizio di motivazione rilevante.
Nel secondo motivo, l’error in iudicando per la falsa applicazione
delle norme di legge citate, poggia su una ricostruzione del fatto
storico diversa da quella
accertata. E’ certamente esatto il sostenere che anche il conducente
del mezzo di pronto soccorso, non deve anteporre il proprio diritto
di urgenza e di precedenza, alla sicurezza ed alla vita degli utenti
della strada, sicché deve contemperare (qui si conduce l’autopompa
evidentemente per contenere o spegnere un incendio in atto) la salvezza
posta in pericolo con l’ esigenza di non nuocere gravemente agli altri,
attentandone la integrità fisica; ma tale principio generale
del neminem laedere, che vale anche per i conducenti dei mezzi di
soccorso, non assume rilievo nel caso di specie, posto che la responsabilit8
di detto conducente, in concreto, non è stata posta in relazione
ad una condotta omissiva o fattiva tale da configurare concausa o
fattore determinante dello incidente. (cfr: per il principio Cass.
18 dicembre 1996 n. 11323).
Mancano cioè i presupposti di fatto per far ritenere operante
la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell’ art. 2054 C.
C. in relazione alla citata norma speciale sulla circolazione. Risulta
cioè data e considerata la prova contraria che esclude la pari
responsabilità
dei veicoli coinvolti.
Conseguentemente, nessun error in giudicando per violazione di legge
risulta compiuto e la sentenza è complessivamente esente da
censure.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio
di Cassazione.
Roma, 19 settembre 2005.
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2005