Corte Costituzionale Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida da uno a tre anni - Mancata previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato a favore di chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di solidarietà sociale, del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e della tutela del lavoro - Formulazione di petitum indeterminato in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione. (Ordinanza n. 268 del 23 ottobre 2009) °°°
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione in quanto il rimettente, nel rivendicare un trattamento differenziato, nell’applicazione della sanzione accessoria prevista dalla norma censurata a beneficio di quei soggetti che utilizzano il proprio veicolo come strumento di lavoro, formula una richiesta di intervento additivo dal contenuto indeterminato e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata. Sulla manifesta inammissibilità di questioni a petitum indeterminato, vedi, citata, ordinanza n. 135/2009. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per mancata formulazione di un petitum specifico, vedi, citata, ex multis , ordinanza n. 417/2008. Leggi la sentenza |
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