°°° È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6 (recte : comma 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, nel testo risultante dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione in quanto, il rimettente, nel rivendicare un trattamento differenziato, nell’applicazione della sanzione accessoria prevista dalla norma censurata a beneficio di quei soggetti che utilizzano il proprio veicolo come strumento di lavoro, formula una richiesta di intervento additivo dal contenuto indeterminato e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata. Sulla manifesta inammissibilità di questioni a petitum indeterminato, vedi, citata, ordinanza n. 135/2009. >Sulla manifesta inammissibilità di questioni per mancata formulazione di un petitum specifico, vedi, citata, ex multis, ordinanza n. 417/2008. |
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