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Corte Costituzionale - Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 e non più di 60 Km/h - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente ed inibizione alla guida del veicolo dalle ore 22 alle ore 7 del mattino - Mancata previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato a favore di chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro...

(Ordinanza n. 267 del 23 ottobre 2009)

 
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 e non più di 60 Km/h - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente ed inibizione alla guida del veicolo dalle ore 22 alle ore 7 del mattino - Mancata previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato a favore di chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro
... - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di solidarietà sociale, del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e della tutela del lavoro - Formulazione di petitum indeterminato in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione.

°°° 

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6 (recte : comma 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, nel testo risultante dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione in quanto, il rimettente, nel rivendicare un trattamento differenziato, nell’applicazione della sanzione accessoria prevista dalla norma censurata a beneficio di quei soggetti che utilizzano il proprio veicolo come strumento di lavoro, formula una richiesta di intervento additivo dal contenuto indeterminato e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata. Sulla manifesta inammissibilità di questioni a petitum indeterminato, vedi, citata, ordinanza n. 135/2009. >Sulla manifesta inammissibilità di questioni per mancata formulazione di un petitum specifico, vedi, citata, ex multis, ordinanza n. 417/2008.

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Giovedì, 14 Gennaio 2010
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