Strade – Tutela e manutenzione – Responsabilità
dell’amministrazione – Insidia stradale – Esclusione
– Limiti – Sentenza di rigetto della domanda di risarcimento
danni da insidia stradale – Carenza di motivazione – Mancanze
dell’analisi delle risultanze probatorie – Sindacato di
legittimità.
Non
è sufficiente per escludere la responsabilità dell’ente
proprietario di una strada (e, al contrario, costituisce motivazione
meramente apparente), la semplice affermazione contenuta in sentenza
di rigetto di risarcimento del danno, senza una specifica analisi
delle risultanze probatorie che la "buca" che ha causato
danni all’automobilista era grande, si trovava nel centro della
città e l’incidente si era verificato in ora diurna.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Rilevato che è
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di
pace di Fasano, recettiva della domanda di A.P. volta al risarcimento
del danno (indicato in lire 439-000) derivato dai guasti riportati
dalla propria autovettura a causa di una buca nel manto stradale del
centro cittadino, nella quale l’automezzo era incappato alle
ore 17 del 10 febbraio 2000:
che con i due motivi di ricorso la sentenza viene censurata per essere
la motivazione, per un verso, in contrasto con le risultanze di causa
e, per altro verso, meramente apparente;
ritenuto che la motivazione sella sentenza consiste nelle seguenti
esclusive asserzioni: "Dalla prova testimoniale è emerso
che il teste V. ha rilevato la vicinanza dell’autovettura dell’attrice
a una grossa buca nel centro cittadino. L’esistenza di una buca
in centro cittadino ed in ora diurna non pregiudica, proprio perchè
di dimensioni notevoli, la visibilità di detta, considerata
la velocità particolarmente moderata nel centro cittadino.
Pertanto non sussiste l’insidia stante la avvistabilità
della stessa…";
considerato che la motivazione è meramente apparente in quanto
fondata sull’immotivato assunto che ogni ora diurna sia anche
luminosa (il che non è affatto scontato nei mesi invernali)
e sull’apodittica convinzione che nel centro cittadino la velocità
particolarmente moderata (ma potrebbe essere anche "solo"
moderata) consenta comunque l’avvistamento di una buca (sulla
cui assenza l’utente potrebbe fare affidamento proprio in ragione
del fatto di trovarsi nel centro cittadino e non anche in un luogo
dove risulti disagevole o impossibile il costante controllo sullo
stato della strada da parte dell’ente proprietario);
che neppure è chiarito se le "notevoli dimensioni"
della buca fossero da riferire alla larghezza, ala profondità,
o ad entrambe le misure;
che difetta totalmente ogni specifica analisi delle pur acquisite
risultanze probatorie, alla cui disanima il giudice non può
sottrarsi allorché ritenga che esse non valgono a giustificare
l’accoglimento della pretesa fatta valere in giudizio, risultando
altrimenti impossibile il controllo logico della decisione;
che alla nullità della sentenza per sostanziale, assoluta carenza
di motivazione consegue la cassazione della stessa per manifesta fondatezza
del secondo motivo;
che è invece inammissibile il primo motivo (col quale viene
in sostanza prospettato un vizio revocatorio o comunque sollecitato
un diverso apprezzamento delle risultanze processuali);
che il giudice del rinvio – che si designa nel giudice di pace
di Fasano in persona di diverso giudicante – provvederà
anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. [RIV-05111062]
Art. 21.