Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto al reato della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Inapplicabilità della nuova disciplina processuale alla fattispecie di cui al giudizio a quo - Necessità di restituire gli atti al rimettente - Esclusione.
°°° Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool rispetto alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la modifica della disciplina processuale successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione non comporta la restituzione degli atti al rimettente, poiché detta novella è inapplicabile alla fattispecie, per effetto del principio tempus regit actum, in base al quale, per stabilire la competenza a giudicare un certo reato, ha rilievo il tempus commissi delicti o la data di promuovimento dell’azione penale da parte del pubblico ministero. |
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