Giurisprudenza di
legittimità
CODICE DELLA STRADA – REATO DI GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – COMPETENZA – GIUDICE DI PACE.
Il reato previsto dall’art. 187 del codice della strada, guIda in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, a differenza del reato di cui all’art. 186, guida in stato di ebbrezza, anche dopo la modifica introdotta dall’art. 6 del D.L. 27 giungo 2003 n. 151, resta attribuito alla competenza per materia del giudice di pace, in quanto il settimo comma del novellato art. 187 richiama l’art. 186 esclusivamente per la parte relativa all’applicazione delle sanzioni e pertanto l’omesso riferimento alla disposizione attributiva della competenza al tribunale preclude un’interpretazione estensiva. |
La Suprema Corte di Cassazione Sezione I^ Penale
Osserva
Con ordinanza del 17.3.2004, il GIP del Tribunale di Sant’ Angelo dei Lombardi, cui il P.M. aveva richiesto l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti di M.A.N. (Mattia Arcangelo Nicola), dichiarava la propria incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all’art. 187, corni 1 e 4, cod. strad., sostituito dal d.l. 27.6.2003, n. 151, convertito nella 1. 1.8.2003, n. 214, in quanto detto reato è attribuito alla cognizione del Giudice di pace. Con ordinanza del 10.5.2005, il Giudice di pace di Calabritto rilevava conflitto di competenza, assumendo che la decisione sul reato di cui all’art. 187, commi 1 e 4, cod. strad. doveva essere adottata dal tribunale. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando la competenza del Giudice di pace di Calabritto. Premesso che il testo originario dell’art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs 28.8.2000, n. 274, prevedeva la competenza del giudice di pace per i reati di cui agli articoli 186, comma 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del d.1gs. 30.4.1992, n. 285, di approvazione del nuovo codice della strada, deve sottolinearsi che la predetta previsione è stata modificata dal17art. 5 del d.1. 27.6.2003, n. 151, convertito, con modificazioni nella 1. 1.8.2003, n. 214, che ha sostituito l’art. 186 del codice della strada, contenente la rubrica "guida sotto l’influenzi dell’alcool", introducendo nel secondo coma le parole "per l’irrogazione della pena è competente il tribunale" e spostando la disciplina del reato di rifiuto dell’adempimento dell’obbligo degli accertamenti di cui ai corni 3, 4 e 5 dello stesso articolo dal sesto al settimo comma. Di talchè deve intendersi eliminato il riferimento all’art. 186, comma 2 e 6, dal testo dell’art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs n. 274 del 2000, con la conseguente sottrazione della cognizione del reato ex art. 186 alla competenza del giudice di pace. Per contro, pur essendo stato sostituito anche l’art. 187 del codice della strada ad opera dell’art. 6 del d.1. n. 151 del 2003, convertito nella 1. n. 214 del 2003, il legislatore non ha modificato la competenza devoluta al giudice di pace in ordine alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, atteso che il comma 7 del novellato art, 187 richiama l’ari. 186, coma 2, esclusivamente per la parte relativa all’applicazione delle sanzioni (comma 2, prima parte) e al traino del veicolo fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa (comma 2, ultimo periodo). Di conseguenza, l’omesso richiamo alla disposizione attributiva della competenza al tribunale non può considerarsi casuale né può essere ovviato mediante un’operazione interpretativa che si risolverebbe in una manipolazione della disciplina. Dai precedenti rilievi deve inferirsi che è tuttora vigente l’art. 4, comma l, lett. q) del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui fa riferimento al reato di cui all’art, 187 del codice della strada, onde la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti appartiene ancora alla competenza del giudice di pace.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Giudice di pace di Calabritto, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma
il 27 settembre 2005. Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2005 |