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Corte di Cassazione 10/12/2010

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di guida pericolosa ex art. 141 c.s.

(Cass. Civ. sez. II, 22 giugno 2010, n. 15108)
 

La pericolosità della condotta di guida prevista dall’art. 141 cod. strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura; pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un’attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 2700 cod. civ. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso. (Nella specie, la Corte, alla stregua del principio enunciato ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto che il verbale di accertamento relativo all’omessa regolazione della velocità in prossimità di un’intersezione non poteva godere della suddetta fede privilegiata).

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Venerdì, 10 Dicembre 2010
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