Giurisprudenza di legittimità - Patente – revoca e sospensione – Sospensione – Art. 223 c.d.s. – termine per l’emissione del provvedimento – natura decadenziale – Configurabilità – esclusione
Cassazione Civile, sez. I, 15 aprile 2005, n. 7813
Corte
di Cassazione Civile
Sez. I, 15 aprile 2005, n. 7813
Patente – revoca e sospensione – Sospensione – Art. 223
c.d.s. – termine per l’emissione del provvedimento –
natura decadenziale – Configurabilità – esclusione.
In
tema di sospensione della patente di guida in conseguenza ad
ipotesi di reato, l’art. 223, comma secondo, del codice
della strada, diversamente da quanto dispone l’art. 218
dello stesso codice, non prevede uno specifico termine da osservare
a pena di decadenza per l’emissione del relativo provvedimento
da parte del Prefetto. (La Corte di cassazione, nell’enunciare
siffatto principio, ha peraltro precisato che il ricorrente
neppure aveva dedotto che il provvedimento era stato adottato
ad una tale distanza di tempo dal fatto da poter far ritenere
inesistenti le ragioni cautelari che devono fondarlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con sentenza emessa il 5 aprile
2001 il Giudice di pace di Cesena ha accolto l’opposizione
proposta dal sig. A.S. contro l’ordinanza con la quale
il Prefetto di quella città aveva disposto la sospensione
della patente di guida dell’opponente, ai sensi dell’art.
223, secondo comma, del codice della strada. Detta ordinanza,
infatti, secondo il giudice di pace, era stata emanata oltre
il termine prescritto e, pertanto, doveva considerarsi illegittima
ed andava annullata.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Prefetto di Cesena.
Nessuna difesa è espletata dall’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorrente censura l’impugnata
sentenza osservando che, contrariamente a quanto affermato dal
giudice di pace, la disposizione dell’art. 223, secondo
comma, del codice della strada non pone limiti temporali all’emanazione
dell’ordinanza di sospensione della patente.
Il ricordo è fondato.
Erra infatti il giudice di pace nel ritenere che il provvedimento
di sospensione della patente di guida, emesso dal Prefetto ai
sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada,
sia soggetto al termine decadenziale di venticinque giorni (i
dieci giorni assegnati dal primo comma di detto articolo all’organo
accertatore per trasmettere al Prefetto il rapporto ed il verbale,
da sommarsi ai quindici giorni entro cui, a norma del secondo
comma, il Dipartimento per i trasporti deve emettere il proprio
parere al riguardo). Ed erra altresì nel riferire tale
preteso termine alla notifica, piuttosto che all’emissione,
del provvedimento prefettizio.
In diverse occasioni questa Corte ha già affermato che
il termine entro il quale il Prefetto deve disporre la sospensione
è invece quello dell’ordinaria prescrizione quinquennale,
atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere
una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa
sanzionatoria – sicchè sfugge, in quanto tale, al
criterio d’immediatezza dell’applicazione – e,
dall’altro, che la norma citata dell’art. 223, secondo
comma, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun
termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che
ilo Prefetto deve provvedere "appena ricevuti gli atti",
ma comunque dopo aver sentito il parere del competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, e previo accertamento
della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità
del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante
da una violazione del codice della strada (Cass., 6 settembre
2004, n. 17975; Cass., 8 agosto 2003, n. 11967).
E’ vero che, in altri casi, facendo leva soprattutto sulla
natura cautelare del provvedimento in questione, si è
anche affermato che esso trova giustificazione nella necessità
d’impedire nell’immediato, prima dell’accertamento
dell’eventuale responsabilità penale, che il conducente
del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi
di responsabilità, possa reiterare condotte pericolose
per l’incolumità altrui; e se ne è dedotto
che quel provvedimento trova il suo limite di legittimità
nella dipendenza alla suaccennata funzione cautelare che gli
è propria, sicchè esso non può legittimamente
essere emesso a tale distanza di tempo dal fatto da essere ormai
venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato
(in tal senso Cass., 27 aprile 2001, n. 6108; Cass., 8 maggio
2001, n. 6374; e Cass. 25 ottobre 1999, n. 11959).
Non occorre però prendere qui posizione su tale implicito
contrasto, non essendo mai stato neppure adombrato che il provvedimento
prefettizio di cui in questa causa si discute sia intervenuto
(benché nell’ambito del periodo quinquennale di
prescrizione) a tale distanza di tempo dal fatto da rendere
insussistenti le ragioni cautelari che dovrebbero concorrere
ad ispirarlo. La doglianza dell’opponente ha investito
invece solo il mancato rispetto di uno specifico termine che
però, come si è visto, non è rinvenibile
nell’ordinamento.
Donde l’errore commesso dal giudice di pace nell’accogliere
siffatto motivo di opposizione.
Ne deriva la necessità di cassare l’impugnata sentenza
ed, essendovi altri motivi di opposizione rimasti assorbiti
dalla decisione ora annullata, di rinviare la causa al medesimo
giudice di pace (in persona di diverso magistrato), che provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
[RIV-05111065]
In tema di sospensione della patente di guida in conseguenza ad ipotesi di reato, l’art. 223, comma secondo, del codice della strada, diversamente da quanto dispone l’art. 218 dello stesso codice, non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l’emissione del relativo provvedimento da parte del Prefetto. (La Corte di cassazione, nell’enunciare siffatto principio, ha peraltro precisato che il ricorrente neppure aveva dedotto che il provvedimento era stato adottato ad una tale distanza di tempo dal fatto da poter far ritenere inesistenti le ragioni cautelari che devono fondarlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con sentenza emessa il 5 aprile 2001 il Giudice di pace di Cesena ha accolto l’opposizione proposta dal sig. A.S. contro l’ordinanza con la quale il Prefetto di quella città aveva disposto la sospensione della patente di guida dell’opponente, ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada. Detta ordinanza, infatti, secondo il giudice di pace, era stata emanata oltre il termine prescritto e, pertanto, doveva considerarsi illegittima ed andava annullata.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Prefetto di Cesena.
Nessuna difesa è espletata dall’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorrente censura l’impugnata sentenza osservando che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, la disposizione dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada non pone limiti temporali all’emanazione dell’ordinanza di sospensione della patente.
Il ricordo è fondato.
Erra infatti il giudice di pace nel ritenere che il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada, sia soggetto al termine decadenziale di venticinque giorni (i dieci giorni assegnati dal primo comma di detto articolo all’organo accertatore per trasmettere al Prefetto il rapporto ed il verbale, da sommarsi ai quindici giorni entro cui, a norma del secondo comma, il Dipartimento per i trasporti deve emettere il proprio parere al riguardo). Ed erra altresì nel riferire tale preteso termine alla notifica, piuttosto che all’emissione, del provvedimento prefettizio.
In diverse occasioni questa Corte ha già affermato che il termine entro il quale il Prefetto deve disporre la sospensione è invece quello dell’ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria – sicchè sfugge, in quanto tale, al criterio d’immediatezza dell’applicazione – e, dall’altro, che la norma citata dell’art. 223, secondo comma, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che ilo Prefetto deve provvedere "appena ricevuti gli atti", ma comunque dopo aver sentito il parere del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, e previo accertamento della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada (Cass., 6 settembre 2004, n. 17975; Cass., 8 agosto 2003, n. 11967).
E’ vero che, in altri casi, facendo leva soprattutto sulla natura cautelare del provvedimento in questione, si è anche affermato che esso trova giustificazione nella necessità d’impedire nell’immediato, prima dell’accertamento dell’eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi di responsabilità, possa reiterare condotte pericolose per l’incolumità altrui; e se ne è dedotto che quel provvedimento trova il suo limite di legittimità nella dipendenza alla suaccennata funzione cautelare che gli è propria, sicchè esso non può legittimamente essere emesso a tale distanza di tempo dal fatto da essere ormai venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato (in tal senso Cass., 27 aprile 2001, n. 6108; Cass., 8 maggio 2001, n. 6374; e Cass. 25 ottobre 1999, n. 11959).
Non occorre però prendere qui posizione su tale implicito contrasto, non essendo mai stato neppure adombrato che il provvedimento prefettizio di cui in questa causa si discute sia intervenuto (benché nell’ambito del periodo quinquennale di prescrizione) a tale distanza di tempo dal fatto da rendere insussistenti le ragioni cautelari che dovrebbero concorrere ad ispirarlo. La doglianza dell’opponente ha investito invece solo il mancato rispetto di uno specifico termine che però, come si è visto, non è rinvenibile nell’ordinamento.
Donde l’errore commesso dal giudice di pace nell’accogliere siffatto motivo di opposizione.
Ne deriva la necessità di cassare l’impugnata sentenza ed, essendovi altri motivi di opposizione rimasti assorbiti dalla decisione ora annullata, di rinviare la causa al medesimo giudice di pace (in persona di diverso magistrato), che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. [RIV-05111065]