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Corte di Cassazione 11/12/2010

Giurisprudenza di legittimità - Non è necessaria la taratura secondo le norme nazionali (l. 273/91) degli apparecchi per il rilevamento della velocità ai fini dell’accertamento delle violazioni previste dall’articolo 142 del codice della strada

(Cass. Civ., sez.II, 22 febbraio 2010 n. 4140)

(omissis)

Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 30 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da omissis avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di contestazione n. 0000 relativo a sanzioni irrogate per violazione dell’articolo 142 comma 9 del codice della strada. Riteneva che l’apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento non desse garanzia di affidabilità, a causa della mancanza di certificazione dell’operazione di taratura secondo le norme UNI 30012.
Il Ministero, invano difeso in primo grado dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9 novembre 2006.
Parte opponente ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso denuncia violazione dell’articolo 45 del codice della strada e dell’articolo 142 del codice della strada, comma 6, e relative norme di esecuzione. Violazione e falsa applicazione della legge  n. 273 del 1991. Deduce la piena legittimità dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’articolo 345 reg. esec. del codice della strada, nonchè l’estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale e comunitario di taratura. Trattasi di censura pienamente deducibile in sede di impugnazione diretta per Cassazione delle sentenza del giudice di pace rese in questa materia, atteso che l’ultimo inciso della legge n. 689 del 1981, articolo 23, comma 11 stabilisce che nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’articolo 113 del codice di procedura c ivile, comma La decisione secondo diritto che il giudice di pace deve rendere in materia di sanzioni amministrative è pertanto impugnabile secondo la disciplina di cui all’articolo 360 del codice di procedura civile e segg.. Risulta pertanto infondata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata in controricorso.
Il motivo è fondato.
Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’articolo 142 del codice della strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge  n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 29333/08, 23978/07). Le sentenze citate, come le altre coeve, hanno esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito. Re sta così superfluo, a maggior ragione, soffermarsi sulla non necessità di taratura periodica. Quanto alle altre deduzioni sull’infondatezza della pretesa sanzionatoria, incentrate principalmente sulla mancanza di contestazione immediata, trattasi di questioni inammissibili in questa sede, poichè la causa va rimessa al giudice di rinvio proprio al fine di scrutinare gli altri motivi di opposizione ritualmente sollevati. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Lagonegro per il nuovo esame in relazione al motivo accolto e per lo scrutinio dei motivi di opposizione non esaminati in prime cure. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

LaCorte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice di pace di Lagonegro, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

(omissis)

da polnews

Sabato, 11 Dicembre 2010
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