Giurisprudenza
di merito
TAR E. Romagna, Sez. PR, 23 marzo 2005, n. 172 Puglia, Sez. LE, 23 marzo 2005, n. 1592 |
I Patente — Patente a punti — perdita dei 20 punti — Revisione della patente — Annullamento del relativo provvedimento — Mancata definizione della contestazione delle violazioni comportanti la decurtazione dei punti. E’ nullo il provvedimento con cui viene disposta ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6, c.d.s., la revisione della patente per esaurimento dei venti punti in dotazione, qualora non sia definita la contestazione delle violazioni al c.d.s. che hanno determinato la decurtazione dei punti. (Nella specie i verbali delle violazioni addebitate al ricorrente risalivano al 2 novembre mentre la revisione della patente era stata disposta per il successivo 1° dicembre in una fase temporale in cui non erano ancora integralmente decorsi i termini per l’esperimento dei rimedi impugnatori). II Patente — Patente a punti — Perdita di 5 punti per mancato uso della cintura di sicurezza — Comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida — Mancata definizione della contestazione della violazione comportante la decurtazione dei punti — Ricorso al Tar — Comunicazione al ricorrente del ripristino dei punti illegittimamente decurtati — Dichiarazione della cessazione della materia del contendere — Condanna della P.A. alle spese del giudizio — Sussistenza. Nel caso in cui l’organo accertatore abbia proceduto alla comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della perdita dei punti (nella specie 5 per mancato uso delle cinture di sicurezza) prima che la contestazione della violazione sia divenuta definitiva (per aver il trasgressore proposto ricorso al Prefetto). Il Tar può dichiarare cessata la materia del contendere e condannare la P.A. alle spese giudiziali se, dopo il ricorso del trasgressore allo stesso Tar, sia pervenuta al ricorrente idonea comunicazione del ripristino dei punti illegittimamente decurtati. I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE — Avendo accertato che il ricorrente aveva esaurito i 20 punti in dotazione, l’ufficio provinciale di Piacenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto terrestre, ai sensi dell’art. 285, disponeva la revisione della relativa "patente di guida" (v. nota n. 09/7444 del 1° dicembre 2003). L’interessato ha impugnato il provvedimento, lamentando che alla decurtazione del punteggio si era provveduto prima che contestazione dell’infrazione risalente al 2 novembre 2003, fosse divenuta definitiva; e ciò in violazione del disposto dell’art. 126 bis comma 2, del D.L.vo n. 285/92 cit.. Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, resistendo al gravame. L’istanza cautelare del ricorrente veniva accolta dalla sezione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2004 (ord. N. 59/2004). All’udienza in data 8 marzo 2005, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione. Il collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Nel disciplinare la c.d. "patente a punti", l’art. 126 bis del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151) subordina la decurtazione del punteggio, in presenza delle infrazioni che determinano una simile sanzione, alla loro comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (comma 1), comunicazione da rendere "entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata" (comma 2), precisa inoltre la norma che la "contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi..." (comma 2). E’ altresì stabilito che "alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’art. 128. A tal fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida..." (comma 6). Ne ha desunto la giurisprudenza che l’avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al giudice di pace avverso il verbale di contestazione (v. Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 19 novembre 2004, n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (v. Tar Liguria, sez. II, 30 luglio 2004, n. 1126), privando la "contestazione" della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all’eventuale revisione della patente. Ove, poi, sia stato instaurato un procedimento penale, occorre attenderne la conclusione, posto che la vicenda amministrativa ne resta inevitabilmente assorbita (v. Tar Abruzzo, Pescara, 29 luglio 2004, n. 714). Nella fattispecie, in particolare, i due verbali relativi alle infrazioni addebitate al ricorrente risalgono al 2 novembre 2003, mentre la revisione della patente di guida è stata disposta il successivo 1° dicembre. Appare quindi evidente come la decurtazione del punteggio sia stata erroneamente ascritta ad una fase temporale in cui non erano ancora integralmente decorsi i termini per l’esperimento dei rimedi impugnatori (basti considerare che, ai sensi dell’art. 204 bis del D.L.vo n. 285/92, il giudice di pace può essere investito del ricorso entro sessanta giorni dalla contestazione). Il che è di per sé sufficiente a viziare il provvedimento oggetto della presente controversia, indipendentemente dall’ulteriore circostanza dell’asserita pendenza di un giudizio penale in ordine ai fatti che hanno dato luogo alle "contestazioni". In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo. II SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE — Con provvedimento del 19 gennaio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Direzione generale della Motorizzazione della Sicurezza del trasporto terrestre veniva comunicata la variazione del punteggio relativo alla patente di guida in possesso del ricorrente, in seguito alla decurtazione di complessivi 5 punti comminata al P. quale sanzione accessoria alla violazione dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Dopo la proposizione del ricorso perveniva al ricorrente in data 22 febbraio 2005 idonea comunicazione del ripristino dei punti illegittimamente decurtati. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato adottato un provvedimento satisfattivo delle ragioni del ricorrente. L’amministrazione deve essere condannata alle spese della fase cautelare che si stima equo liquidare in complessivi euro 500,00 in favore del ricorrente. [RIV-070805] |
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