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Corte di Cassazione 13/12/2010

Giurisprudenza di legittimità - L’eventuale erronea indicazione della sanzione accessoria prevista per la violazione accertata non determina l’invalidità dell’intero atto, essendo sufficiente l’annullamento parziale con rettifica dell’errore

(Cass. Civ., sez.II, 22 febbraio 2010, n. 4151)

(omissis)

PREMESSO IN FATTO

che il sig. (omissis) propose opposizione a verbale di accertamento dell’illecito di cui all’art. 41 C.d.S., comma 10, e all’art. 146 C.d.S., comma 3, elevato dai Carabinieri, lamentando, tra l’altro, essergli stata applicata la decurtazione di dodici punti di patente anziché sei come previsto dalla legge;
che il Giudice di pace di Rovigo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ed annullato l’intero verbale per vizio di forma, in quanto era stata barrata, nel modulo a stampa, la casella corrispondente all’assenza di sanzioni accessorie e, ciò nonostante, era stata applicata la sanzione della decurtazione di dodici punti pur essendo prevista, peraltro, la decurtazione di soli sei punti in quanto il conducente non era neopatentato;
che il Ministero della Difesa e l’Ufficio territoriale del Governo di Rovigo hanno quindi proposto ricorso per Cassazione per tre motivi, cui non ha resistito l’intimato. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando extrapetizione, si lamenta che il Giudice di pace abbia accolto l’opposizione per un vizio formale - l’erronea indicazione dell’assenza di sanzioni accessorie - in realtà non denunciato dall’opponente;
che tale motivo è manifestamente fondato, trovando riscontro, in punto di fatto, nella lettura dell’atto di opposizione e, in punto di diritto, nella costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. (cui rinvia l’art. 204 bis C.d.S., comma 2, per la disciplina del ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento di illecito stradale), configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione, con la conseguenza che il giudice, salve le ipotesi - nella specie non rico rrenti - di inesistenza, non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto (Cass. Sez. Un. 3271/1990 e successive conformi);
che con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 200 C.d.S. e 383 reg. esec. C.d.S., si deduce che quest’ultima norma non contempla quale contenuto necessario del verbale di accertamento l’indicazione delle sanzioni (principali e accessorie); conseguentemente la mancata o errata indicazione di esse non inficia la validità dell’atto;
che con il terzo motivo, denunciando violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 si deduce che sarebbe stato comunque sufficiente annullare il verbale solo nella parte relativa alla indicazione della sanzione accessoria, rettificandone l’entità, senza annullare l’intero atto;
che detti motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, sono l’uno manifestamente infondato e l’altro manifestamente fondato, nei sensi che seguono;
che, infatti, se in un verbale di accertamento di illecito stradale sia inserita l’indicazione di una sanzione accessoria, detta indicazione, pur non rientrando nel contenuto necessario dell’atto legalmente tipizzato, fa tuttavia parte del contenuto dell’atto in concreto adottato ed è, dunque, per un verso sottoposta, con esso, alla valutazione di legittimità o illegittimità (sicché va rigettato il secondo motivo di ricorso), ma, per altro verso, l’erroneità della indicazione dell’entità della sanzione non può comportare, per il principio di conservazione valevole anche per gli atti amministrativi, l’annullamento dell’intero atto, essendo sufficiente l’annullamento parziale dello stesso con rettifica della erronea indicazione (e dunque va accolto il terzo motivo di ricorso); che la sentenza i mpugnata va pertanto cassata, in accoglimento delle censure accolte, con rinvio (non essendo possibile la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, dato che quelli esaminati in giudizio non esauriscono i motivi di opposizione proposti dal sig. (omissis) al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimatà.

 

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Rovigo in persona di altro giudicante.
(omissis)

da Polnews

 

 

Lunedì, 13 Dicembre 2010
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