Giurisprudenza
di merito
TAR Circolazione stradale — Passi carrai — Funzionalità del passo in ragione dei locali cui esso deve servire. TAR Toscana, sez. III, 13 aprile 2005, n. 1624 |
TAR TOSCANA Sez. III, 13 aprile 2005, n. 1624 La concessione di un passo carrabile non implica la necessaria occupazione permanente — nel senso di non rimuovere mai — della o delle autovetture ricoverate nell’immobile, né che si debba transitare continuamente nel passo carraio, bensì implica che i locali al cui servizio sia stata rilasciata l’autorizzazione per il passo carraio debbano essere idonei ad alloggiare le autovetture (nel caso di specie tali locali costituivano, invece, un negozio) (Nuovo c.s., art. 22) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE . 1. — La ricorrente società si duole che il Comune di Firenze abbia revocato la concessione per il passo carrabile posto in via …..n. 20/R 2 "in quanto il fondo non è permanentemente e continuativamente adibito al ricovero dei veicoli in assenza quindi delle caratteristiche specifiche così come prescritto dall’art. 22 del nuovo codice della strada". Ad avviso della società l’interpretazione data dal Comune al citato art. 22 sarebbe errata; inoltre non sarebbe stato informato del procedimento il locatario dell’immobile; la ricorrente osserva altresì che la situazione in fatto non avrebbe subito mutamenti da quando è stata rilasciata la concessione. Si è costituito il Comune che ritiene il ricorso infondato. Adesivamente è intervenuta la soc. Copyland, locataria dell’immobile in questione. 2. — Secondo il Collegio quello che rileva nella fattispecie è l’accertata verifica a cura della Polizia municipale dell’attuale uso del passo carraio. La polizia, infatti, ha accertato nel sopralluogo del 20 marzo 2000 che il passo carrabile si trova in corrispondenza dell’entrata del negozio locato alla interveniente, la quale occupa i locali con scaffalature e quant’altro, che impediscono quel ricovero continuativo e permanente delle autovetture denunziato con la domanda di regolarizzazione avanzata nel 1996 dal legale rappresentante della società ricorrente. Il Collegio, pur condividendo la tesi secondo la quale non è necessario occupare permanentemente (nel senso di non rimuovere mai) l’autovettura ricoverata nell’immobile, né transitare continuamente nel passo carraio, come prospettato ironicamente nel ricorso, ritiene tuttavia che i locali, al cui servizio sia stata rilasciata l’autorizzazione per il passo carraio, debbano essere idonei ad alloggiare le autovetture, e non costituiscano invece, come nella fattispecie, un negozio. D’altra parte è la stessa ricorrente che afferma che il passo carraio è utilizzato per il carico e scarico delle merci, cioè per un uso e scopo diverso da quello per il quale era stata ottenuta l’autorizzazione, senza tuttavia aver ottemperato all’onere di comunicare la variazione, ai sensi del comma quarto dell’art. 22 del codice della strada, al fine di consentire all’Amministrazione una valutazione del nuovo uso. Irrilevante, peraltro, risulta la denunziata omissione della notifica alla società locataria la quale è intervenuta comunque nel presente giudizio, in quanto il provvedimento doveva necessariamente essere diretto al solo soggetto autorizzato. Il ricorso, in conclusione, va respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. [RIV-05111103] Art. 22 |
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