Commette una truffa l’automobilista che entra in autostrada eludendo il pagamento del telepass. Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 666 di oggi, ha inoltre precisato che l’autista che transiti nelle corsie "telepass" senza consentire la registrazione del passaggio, utilizzando le corsie di uscita anziché quelle di entrata commette il delitto di truffa tutte le volte in cui l’inganno comporta l’elusione del pagamento dovuto, elusione nella quale si é, di volta in volta, concretato il danno dell’esercente. Né vale argomentare che gli artifici siano stati individuati dal sistema di controllo, o che l’imputato sia comunque tenuto al risarcimento o alle restituzioni non avendo l’ente raggirato perso il diritto all’ adempimento dell’obbligazione nascente dalla fruizione del servizio reso, trattandosi di elementi del tutto estranei (il primo peraltro meramente eventuale) al perfezionamento del delitto, consumatosi con il conseguimento, da parte dell’agente, dell’ingiusto profitto consistente nell’elusione, al momento dell’uscita, dell’obbligo di pagamento assunto con l’ingresso in autostrada, ed il corrispondente danno del gestore (atto di disposizione patrimoniale di tipo omissivo).
Da cassazione.net
Roberta Macchia
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