(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C. N. con ricorso depositato in data 01.06.09 proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale nr. 014200900092520 per l’importo complessivo di € 534,72, ritualmente notificata per l’esazione di una sanzione pecuniaria derivante da una infrazione alle norme del CD.S. elevato dalla Polizia Municipale di Massafra nei suoi confronti. Esaminati i documenti prodotti ed esibiti, la causa veniva decisa all’udienza del 12.11.2009, come da dispositivo, letto in udienza, riservando la motivazione in sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONEL’opposizione è infondata e, come tale, non merita accoglimento. Per quanto riguarda l’eccezione di cui al punto a) si osserva che il verbale che ha dato causa all’emissione della cartella esattoriale di che trattasi è stato regolarmente contestato a parte ricorrente in data 24 maggio 2004, come si evince dall’allegata copia della cartolina-postale depositata dal Comune. Detto verbale risulta pertanto regolarmente notificato nei termini dei 150 giorni dalla data dell’accertamento e non impugnato. Relativamente alle eccezioni di cui al punto b) del ricorso, si rileva che le maggiorazioni di cui all’art. 27 - comma 6- della legge 689/81 sono applicabili in quanto la norma stabilisce chiaramente che le maggiorazioni sono dovute per ogni semestre maturato dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile fino alla data in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. L’art. 203 - comma 3 - del vigente C.d.S. ha inequivocabilmente sancito che: "Qualora, nei termini previsti (60 giorni dalla data di contestazione c/o notifica) non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo (al pari dell’ordinanza-ingiunzione dopo 30 giorni dalla data di notifica) per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento". Orbene le maggiorazioni ex art. 27 della legge 689/81 devono essere applicate, ope legis, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il verbale di violazione è divenuto titolo esecutivo. Infine, relativamente all’eccezione di cui a punto c) del ricorso in relazione alla presunta nullità della cartella per carenza degli elementi essenziali e degli avvertimenti difensivi si osserva che la censura è priva di pregio; come si evince dalla stessa cartella esattoriale nell’ultima parte, nella sezione " QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUO’ PRESENTARE RICORSO" sono indicate tutte le modalità del ricorso alla cartella esattoriale. In particolare viene indicato il Giudice di Pace di Taranto prima che siano stati compiuti gli atti esecutivi; caso contrario quando è iniziata l’esecuzione l’opposizione può essere proposta al Tribunale civile di Taranto. P.Q.M. 1) rigetta l’opposizione; 2) di conseguenza conferma la legittimità della cartella emessa a seguito di violazione al Codice della Strada; 3) condanna la parte opponente al pagamento della cartella di che trattasi; 4) Compensa le spese di giudizio. (omissis)da polnews |
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