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Corte di Cassazione 15/12/2010

Giurisprudenza di legittimità - Costituisce truffa non pagare il pedaggio accodandosi ad altri veicoli?

(Cass. Pen., sez.II, 22 marzo 2010, n. 10948)

(omissis)

SENTENZA

Sul ricorso proposto da R. Gi., nato a …. Il ……, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, sezione 2^ penale, in data 5.12.2008.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere P. D.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. L. R., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. L. R., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito il difensore della parte civile Autostrada per l’Italia S.p.A., Avv. P. A. il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che l’imputato sia condannato alla rifusione delle spese.
Udito il difensore del ricorrente, Avv. C. B., il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso,
osserva:

Motivi della decisione

Con sentenza in data 17.10.2007, il Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Fidenza, dichiarò Ru. Giro. responsabile del reato di truffa continuata (consistita nell’accodarsi con la propria autovettura a veicoli muniti di telepass eludendo il pagamento del pedaggio), commessa dal 5.11.2004 al 9.12.2004 e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 200,00 di multa, pena condonata. L’imputata fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Autostrade per l’Italia S.p.A.
Avverso tale pronuncia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 5.12.2008, in parziale riforma della decisione di primo grado, qualificò il fatto quale insolvenza fraudolenta, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto solo sulla base della considerazione che l’imputato era il proprietario del veicolo e della reiterazione delle condotte, senza considerare che il veicolo avrebbe potuto essere condotto da altri;
2. vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, determinata solo in considerazione dei precedenti penali dell’imputato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha motivato l’assunto che l’imputato fosse il soggetto alla guida del veicolo fotografato ai caselli e di sua proprietà in ragione del fatto che la condotta è stata reiterata per oltre un mese, che numerosi utilizzi erano avvenuti in uscita in territorio prossimo a quello di effettivo domicilio dell’imputato e che nessuna indicazione l’imputato aveva fornito in ordine all’utilizzo del veicolo da parte di altri soggetti.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. Ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. N. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. Mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. Pen. Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione a favore della parte civile delle spese per questo grado di giudizio liquidate in € 2.050,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come da nota spese ritenuta congrua.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione a favore della parte civile Autostrade per l’Italia S.p.A. delle spese per questo grado di giudizio, liquidate in € 2.050,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
(omissis)

da Polnews

 

Mercoledì, 15 Dicembre 2010
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